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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20561 - pubb. 03/10/2018.

Circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare e prova del danno e del nesso di causalità


Cassazione civile, sez. I, 24 Aprile 2018. Est. Di Marzio.

Intermediazione finanziaria - Onere della prova di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 ed art. 1218 cod.civ. - Giudizio di risarcimento del danno contrattuale - Ripartizione tra investitore e intermediario - Criteri


In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c. , impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole; incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute. (massima ufficiale)

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