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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20578 - pubb. 06/10/2018.

Applicazione ai medici iscritti alle scuole di specializzazione della disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi


Cassazione civile, sez. VI, 14 Marzo 2018. Est. Tatangelo.

Specializzandi iscritti in anni successivi al 1998 ed anteriori al 2006-2007 – Obbligo dello Stato di estendere il nuovo trattamento economico – Insussistenza - Borsa di studio di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, nella sua misura originaria – Sufficienza – Fondamento


La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit. (massima ufficiale)

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