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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20591 - pubb. 10/10/2018.

Notificazione dell'ordinanza di assegnazione unitamente all'intimazione dell'atto di precetto


Cassazione civile, sez. VI, 12 Aprile 2018. Est. Tatangelo.

Espropriazione presso terzi - Ordinanza ex art. 553 c.p.c. - Natura - Titolo esecutivo nei confronti del terzo e a favore dell’assegnatario - Mancata notifica - Efficacia nei confronti del terzo - Notifica contestualmente all'atto di precetto - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze


L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato, ha efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario anche prima della sua comunicazione o notificazione al terzo, e il creditore assegnatario può procedere alla notificazione di detta ordinanza anche unitamente all'intimazione dell'atto di precetto ma, in tale ultimo caso, laddove il terzo debitore intimato provveda all'integrale pagamento di tutte le somme dovute in un termine ragionevole (anche eventualmente superiore a quello di dieci giorni previsto dall'art. 480 c.p.c.), da accertarsi in concreto in base a tutte le circostanze rilevanti nella singola fattispecie, dovrà ritenersi inapplicabile l'art. 95 c.p.c., e le spese di precetto e funzionali all'intimazione resteranno a carico del creditore intimante; laddove invece il pagamento avvenga in un termine ragionevole, ma non sia integrale, le spese di precetto e di esecuzione saranno ripetibili dal creditore nei limiti di quanto necessario per il recupero delle sole somme effettivamente non pagate con tempestività dal debitore. (massima ufficiale)

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