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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2060 - pubb. 09/03/2010.

Responsabilità dell’appaltatore ed errori di progettazione


Tribunale di Piacenza, 23 Febbraio 2010. Est. Morlini.

Appalto – Errori di progettazione – Responsabilità dell’appaltatore e del progettista – Obbligo di esecuzione a regola d’arte – Ordinaria diligenza – Esenzione di responsabilità – Condizioni.


Nel caso di vizi dell’opera derivanti da una carente progettazione, l’appaltatore risponde, in solido col progettista, sia nel caso in cui si sia accorto degli errori e non li abbia tempestivamente denunciati al committente; sia nel caso in cui, pur non essendosi accorto degli errori, lo avrebbe potuto fare con l’uso della normale diligenza e delle normali cognizioni tecniche. Infatti, anche in presenza di un progetto, residua pur sempre un margine di autonomia per l’appaltatore che gli impone di attenersi alle regole dell’arte e di assicurare alla controparte un risultato tecnico conforme alle esigenze, eliminando le cause oggettivamente suscettibili di inficiare la riuscita della realizzazione dell’opera. Rientra pertanto tra gli obblighi di diligenza dell’appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall’esecuzione dell’opera, dipende il risultato promesso; e che l’obbligazione dell’appaltatore è di risultato. Conseguentemente, l’appaltatore è esentato da responsabilità solo ove dimostri che gli errori non potevano essere riconosciuti con l’ordinaria diligenza richiesta all’appaltatore stesso; ovvero nel caso in cui, pur essendo gli errori stati prospettati e denunciati al committente, questi ha però imposto, direttamente o tramite il direttore dei lavori, l’esecuzione del progetto ribadendo le istruzioni, posto che in tale eccezionale caso l’appaltatore ha agito come nudus minister, a rischio del committente e con degradazione del rapporto di appalto a mero lavoro subordinato. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi


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