Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20644 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Milano, 04 Ottobre 2018. .


Liquidazione coatta amministrativa bancaria – Domande tardive di ammissione al passivo – Termine di decadenza di cui al d.lgs. 16 novembre 2015, n. 181 – Regime transitorio



Il termine di decadenza, introdotto dal d.lgs. 16 novembre 2015, n. 181, per la proposizione delle domande tardive di ammissione al passivo nella procedura di liquidazione coatta amministrativa disciplinata dagli artt. 80 e ss. del TUB, non è applicabile a domande tardive che siano state presentate prima del 16 novembre 2015, data di entrata in vigore della citata disposizione di legge. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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