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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20651 - pubb. 19/10/2018.

Fideiussione omnibus e violazione del diritto della concorrenza: limiti alla tutela del soggetto che non ha partecipato all’intesa anti-concorrenziale


Tribunale di Verona, 01 Ottobre 2018. Est. Vaccari.

Domanda di nullità di un contratto di fideiussione omnibus per violazione del diritto della concorrenza – Competenza del Tribunale delle imprese – Possibilità di far valere la doglianza quale eccezione riconvenzionale – Sussistenza

Possibilità per il soggetto rimasto estraneo alla intesa anticoncorrenziale di invocare la tutela di cui all’art. 33, comma 2, l. 287/1990 – Presupposti

Possibilità di tutela reale per il soggetto rimasto estraneo alla intesa anticoncorrenziale esclusione – Possibilità di tutela risarcitoria – Sussistenza


La domanda di nullità di un contratto di fideiussione per violazione del diritto della concorrenza, ai sensi dell’art. 33, comma 2. l. 287/1990, spetta alla competenza funzionale del Tribunale delle imprese di Milano ai sensi dell’art. dell’art. 4, comma 1 ter, della legge 168/2003, aggiunto dall’art. 18 d. lgs. 3/2017. Tale doglianza può comunque essere esaminata dal giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca nei confronti del fideiussore quale eccezione riconvenzionale diretta a paralizzare la pretesa creditoria dell’istituto di credito. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
 
Una intesa vietata ai sensi dell’art. 2, l. 287/1990 può essere dannosa anche per un soggetto, consumatore o imprenditore, che non vi abbia preso parte, ma perché gli si possa riconoscere un interesse ad invocare la tutela di cui all’art. 33, comma 2, l. 287/1990 non è sufficiente che egli alleghi la nullità della intesa medesima ma occorre anche che precisi la conseguenza che tale vizio ha prodotto sul proprio diritto ad una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Le Sezioni Unite, nella pronuncia n.2207/2005, hanno affermato ripetutamente che l’unica tutela concessa al soggetto rimasto estraneo alla intesa anti-concorrenziale che abbia allegato e dimostrato un pregiudizio ad essa conseguente, è quella risarcitoria.
Una simile impostazione è stata confermata anche dal d. lgs. 3/2017 che, secondo quanto precisa il suo art. 1, comma 1: ”disciplina le azioni collettive di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il diritto al risarcimento in favore di chiunque ha subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o di un'associazione di imprese”.
Nessuno accenno si rinviene in tale testo normativo ad una tutela reale del soggetto danneggiato dalla intesa restrittiva della concorrenza. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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