Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20673 - pubb. 25/10/2018

Fallimento, sanzione tributaria e divieto di traslare la pena pecuniaria su soggetti diversi dall'autore dell'illecito

Cassazione civile, sez. I, 27 Settembre 2018, n. 23322. Est. Maria Acierno.


Fallimento - Sanzione tributaria - Divieto di traslare tale pena pecuniaria su soggetti diversi dall'autore dell'illecito



L'obbligazione nascente dalla sanzione tributaria, sebbene ascrivibile al genus delle obbligazioni di diritto pubblico essendo l'Amministrazione finanziaria controparte contrattuale, sottostà all'applicazione delle norme di diritto civile; dunque, in quanto la sanzione tributaria costituisce un credito, tale credito sarà sottoposto alla disciplina civilistica sia che si verta nella fase fisiologia del rapporto obbligatorio - e un esplicito richiamo in tal senso è rinvenibile all'art. 2752 c.c., che assegna privilegio generale sui mobili del debitore ai crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni sia che si verta nell'ambito di una procedura concorsuale, dovendo l'amministrazione finanziaria soddisfarsi secondo le regole del concorso, nei modi stabiliti dalla legge.

Al fallimento non è applicabile analogicamente il principio dell'intrasmissibilità della sanzione tributaria agli eredi, di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 8, in primo luogo, dovendosi ritenere tassativa tale ipotesi d'intrasmissibilità e, in secondo luogo, non ricorrendo i presupposti della trasmissione in quanto il fallimento non equivale alla morte dell'imprenditore bensì costituisce una procedura concorsuale liquidatoria a carattere universale volta al soddisfacimento dei creditori dell'imprenditore il quale non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (L. Fall., art. 5), senza che si verifichi alcun fenomeno successorio. Inoltre, la stessa giurisprudenza di questa Corte ha rilevato che con la dichiarazione di fallimento il contribuente non viene privato della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario (Cass. 3427/2002) anche nel corso della procedura concorsuale. Accanto a queste argomentazioni di ordine sistematico, vi è anche l'esigenza della certezza dell'adempimento del contribuente, non potendo trasformarsi il fallimento in un modo per sfuggire al pagamento delle sanzioni amministrative, in danno all'erario. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. - Presidente -

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - rel. Consigliere -

Dott. CAMPESE Eduardo - Consigliere -

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

Il Tribunale di Firenze ha rigettato l'impugnazione promossa dalla Curatela del fallimento (*) s.a.s. avverso l'ammissione allo stato passivo del credito vantato da s.p.a. Equitalia Centro relativamente alla minor somma, rispetto al totale ammesso, di Euro 217.265,97 richiesta a titolo di sanzioni tributarie.

La curatela del fallimento aveva rilevato che dalla natura puramente afflittiva delle sanzioni emergenti dal sistema tributario sarebbe derivato il divieto di traslare tale pena pecuniaria su soggetti diversi dall'autore dell'illecito, nel caso di specie i creditori concorsuali. Inoltre, l'insinuazione al passivo del credito dovuto a titolo di sanzione avrebbe comportato la decurtazione della massa attiva in pregiudizio alle aspettative dei creditori concorsuali. Pertanto, la soluzione che si proponeva consisteva nella non ammissione allo stato passivo del credito derivante da sanzioni al fine di ritraslarlo sulla società tornata in bonis al momento della chiusura della procedura fallimentare. Qualora il Tribunale non avesse ritenuto percorribile tale soluzione, il ricorrente sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 2752 c.c., per conflitto con i principi di ragionevolezza, legalità e responsabilità penale personale, imputabilità, colpevolezza e personalità della sanzione.

Il Tribunale, sulla base dell'interpretazione letterale della norma applicabile al caso di specie, (art. 2752 c.c.), nella quale si stabilisce che "hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposte sul reddito (...)", ha concluso per l'applicabilità anche alle sanzioni sui tributi diretti di questa norma, in linea con la modifica effettuata dalla L. 15 luglio 2011.

In merito all'incostituzionalità della stessa eccepita dalla parte ricorrente, il Tribunale ha affermato che la questione, ancorchè rilevante, fosse manifestamente infondata.

La motivazione addotta dal Tribunale si è fondata su tre ordini di motivi, di seguito esposti. In primo luogo, la finalità afflittiva della norma che pone le sanzioni di matrice fiscale non determina un mutamento del genus del rapporto intercorrente tra Stato e debitore che, pertanto, permane obbligatorio. Non esiste, infatti, nell'ordinamento giuridico un tertium genus rispetto alla sanzione penale e al diritto di credito che permetta la pretermissione del diritto dello Stato in favore dei creditori, postponendolo alla soddisfazione del ceto creditorio "normale".

In secondo luogo, la responsabilità civile si appunta sul patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 2740 c.c., rendendo indifferente, ai fini della sanzione, il momento in cui essa si concretizza nella dismissione del patrimonio dello stesso: nel fallimento, infatti, altro non si ha che lo spossessamento del fallito dei suoi beni. Alla luce di ciò non si può accogliere la prospettazione fatta propria dalla ricorrente la quale suppone un inammissibile sdoppiamento di patrimoni aggredibili, in particolare quello dell'imprenditore e quello del fallimento, per il quale lo Stato, potendosi soddisfare solo alla chiusura del fallimento, avrebbe subito una postergazione non volontaria nè codificata e quindi illegittima.

Da ultimo, non risulta conferente il richiamo sistematico alla disciplina che prevede la mancata trasmissibilità agli eredi dell'obbligo del pagamento della sanzione amministrativa, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 7. E ciò non tanto per la natura della sanzione irrogata ai sensi del D.L. n. 231 del 2001, quanto piuttosto perchè il fallimento non determina alcuna successione, nè a titolo particolare nè a titolo universale, dell'ente collettivo non essendo dotato di personalità giuridica propria in quanto procedura che assume la gestione liquidatoria dell'ente per il tempo strettamente necessario alla soddisfazione concorsuale dei creditori. Pertanto, alla luce dei motivi sopra esposti, non può condividersi l'assunto secondo il quale la sanzione tributaria non colpirebbe il soggetto autore dell'illecito ma un soggetto terzo e incolpevole.

E, d'altra parte, ha sostenuto il Tribunale che sia la inflizione della sanzione che la qualifica di credito privilegiato sono scelte proprie della discrezionalità legislativa non scrutinabili dal giudice in sede di remissione alla Corte Costituzionale.

Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione la curatela della s.a.s. (*) cui ha resistito con controricorso s.p.a. Equitalia Centro.

Con l'unico motivo, il ricorrente contesta la violazione dei principi emergenti dalla disciplina di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie" nonchè dal D.Lgs. n. 471 del 1997, in tema di "sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposte sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi." Infatti, dal disposto delle norme in essi contenute emerge che, data la natura puramente afflittiva caratterizzante il sistema sa nzionatorio tributario, l'intero sistema deve essere improntato ai principi di legalità e irretroattività (D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 1), di imputabilità (art. 4) e colpevolezza (art. 5). In deroga a ciò, il Tribunale, per mezzo della propria pronuncia ha posto in essere una violazione del principio di personalità, di cui all'art. 27 Cost., trasferendo il peso della sanzione tributaria su un soggetto diverso rispetto all'autore dell'illecito con la conseguenza che della sanzione sarebbero chiamati a rispondere i creditori concorsuali della società che, ancora in bonis, si era resa responsabile dell'illecito. Questi ultimi, infatti, subirebbero il peso della sanzione per effetto della indebita decurtazione derivata alla massa attiva vedendo pregiudicate le proprie aspettative di soddisfazione.

Ulteriore aspetto che impone di escludere l'ammissione al passivo del credito avente il proprio titolo nella sanzione tributaria consiste nel surrettizio effetto condonistico di cui godrebbe il soggetto fallito, il quale rimarrebbe immune dalla sanzione, ricadendo le conseguenze dell'illecito solo su soggetti diversi dall'autore del medesimo. E tale situazione di obiettivo e ingiustificato sfavore per il ceto creditorio si tradurrebbe in un altrettanto incongruo vantaggio per l'Agente della Riscossione, titolare del credito sanzionatorio, derivandone un'evidente quanto inammissibile violazione del principio della par condicio creditorum.

In questa direzione di inammissibilità del credito fondato su sanzione tributaria, deve essere interpretata anche la norma di cui all'art. 2752 c.c., in quanto, secondo il ricorrente, la stessa opererebbe su un piano distinto da quello riguardante la formazione dello stato passivo e, in ogni caso, dovrebbe essere interpretata alla luce dei sopra richiamati canoni di responsabilità penale dell'illecito. Inoltre, poichè le violazioni commesse si riferiscono al periodo precedente all'entrata in vigore della nuova disciplina dettata dall'art. 2752 c.c., così come modificato dalla L. n. 111 del 2011, la norma novellata non può essere applicata.

Dunque, il ricorrente ritiene che, in costanza di fallimento, l'esigibilità delle sanzioni tributarie debba essere congelata e che, dunque, esse vadano escluse dallo stato passivo, potendo l'Amministrazione finanziaria farle valere esclusivamente una volta che il fallito sia tornato in bonis.

Nel caso di mancato accoglimento della censura, il ricorrente ribadisce la necessità di sollevare l'eccezione di illegittimità costituzionale, ai sensi della L. n. 87 del 1953, art. 23, delle norme sanzionatorie in questione per contrasto il principio personalistico di cui all'art. 27 Cost..

Il ricorso è infondato alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte che statuisce che "in tema di sanzioni pecuniarie per la violazione di leggi tributarie, qualora il contribuente sia dichiarato fallito, l'avvenuta irrogazione della sanzione per il mancato pagamento di un debito d'imposta sorto in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento esclude la rilevanza di qualsiasi dichiarazione attinente all'elemento soggettivo della violazione ed all'impossibilità per il curatore di effettuare pagamenti a favore dei singoli creditori in lesione della par conditio creditorum, trovando la sanzione in suo presupposto in una violazione commessa quando il debitore era ancora in bonis e fermo restando che la soddisfazione del relativo credito deve aver luogo secondo le regole del concorso". (Cass. 21078/2011).

L'obbligazione nascente dalla sanzione tributaria, sebbene ascrivibile al genus delle obbligazioni di diritto pubblico essendo l'Amministrazione finanziaria controparte contrattuale, sottostà all'applicazione delle norme di diritto civile. Dunque, in quanto la sanzione tributaria costituisce un credito, tale credito sarà sottoposto alla disciplina civilistica sia che si verta nella fase fisiologia del rapporto obbligatorio - e un esplicito richiamo in tal senso è rinvenibile all'art. 2752 c.c., che assegna privilegio generale sui mobili del debitore ai crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni sia che si verta nell'ambito di una procedura concorsuale, dovendo l'amministrazione finanziaria soddisfarsi secondo le regole del concorso, nei modi stabiliti dalla legge. Al fallimento non è applicabile analogicamente il principio dell'intrasmissibilità della sanzione agli eredi, di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 8, in primo luogo, dovendosi ritenere tassativa tale ipotesi d'intrasmissibilità e, in secondo luogo, non ricorrendo i presupposti della trasmissione in quanto il fallimento non equivale alla morte dell'imprenditore bensì costituisce una procedura concorsuale liquidatoria a carattere universale volta al soddisfacimento dei creditori dell'imprenditore il quale non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (L. Fall., art. 5), senza che si verifichi alcun fenomeno successorio. Inoltre, la stessa giurisprudenza di questa Corte ha rilevato che con la dichiarazione di fallimento il contribuente non viene privato della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario (Cass. 3427/2002) anche nel corso della procedura concorsuale.

Accanto a queste argomentazioni di ordine sistematico, vi è anche l'esigenza della certezza dell'adempimento del contribuente, non potendo trasformarsi il fallimento in un modo per sfuggire al pagamento delle sanzioni amministrative, in danno all'erario.

Non può, infine, trovare accoglimento l'altra soluzione proposta la quale, ponendo l'accento sull'esigenza di evitare, anche sul piano fattuale, la traslazione dell'obbligazione sanzionatoria su soggetti diversi dall'autore dell'illecito e in specie sugli altri creditori concorrenti, opta per il differimento dell'esigibilità del credito sanzionatorio al momento in cui, eventualmente, il soggetto fallito tornerà in bonis. In tal modo, infatti, si avrebbe una illegittima postergazione dei crediti derivanti da sanzioni in contrasto con l'art. 2572 c.c., il quale fissa una disciplina imperativa in ordine al privilegio in materia tributaria, del tutto uniforme tanto per le imposte quanto per le sanzioni.

Deve, infine, essere disattesa l'eccezione d'illegittimità costituzionale fondata sulla violazione dell'art. 27 Cost., sia per le ragioni già esposte, nel provvedimento impugnato, in tema di non applicabilità, alla fattispecie dedotta nel presente giudizio, del regime dell'intrasmissibilità agli eredi del credito relativo alle sanzioni tributarie, sia in relazione al fatto che con il fallimento non si determina una soluzione di continuità in ordine all'applicazione dell'art. 2740 c.c., essendo il fallito, tenuto a rispondere con l'intero suo patrimonio disponibile e realizzabile, secondo le regole legali della graduazione e poziorità dei crediti, delle passività accumulate di qualsiasi natura.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, da liquidarsi in Euro 6.000 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.

Sussistono le condizioni per l'applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2018.