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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20674 - pubb. 25/10/2018.

L’amministratore di fatto non è responsabile di condotte distrattive riguardanti attività contabilizzate e non rinvenute


Tribunale di Napoli, 03 Luglio 2018. Est. Francesca Reale.

Responsabilità dell’amministratore di società – Amministratore di fatto – Condotte distrattive riguardanti attività contabilizzate e non rinvenute – Imputabilità – Esclusione


Non possono addossarsi all'amministratore di fatto condotte distrattive riguardanti attività contabilizzate e non rinvenute nella procedura, violazioni, queste, normalmente imputabili all'amministratore di diritto della società, il quale ha il compito di redigere i bilanci ed il dovere di intraprendere, essendo l'unico soggetto provvisto della legittimazione ad causam, azioni giudiziarie per il recupero dei crediti, nonché, in caso di fallimento, di consegnare al curatore i documenti per il recupero dei crediti e i beni.

Lo stesso deve dirsi con riferimento al mancato addebito delle multe ai clienti ed al mancato pagamento di imposte e contributi, omissioni che devono essere imputate a colui che riveste la qualifica formale di amministratore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Pasquale Basso


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