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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20718 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Bari, 16 Ottobre 2018. .

Contratti e operazioni bancarie - Buona fede nell'esecuzione del contratto - Diritto alla consegna della documentazione contrattuale - Ricorso al procedimento monitorio - Ammissibilità


Il fondamento dell'obbligo di consegna della documentazione inerente un contratto, gravante sull'istituto bancario, risiede nel principio di buona fede contrattuale, cui sono ispirati sia l'ordinamento bancario sia la legislazione in tema di intermediazione finanziaria.

Il diritto alla consegna di copia dei contratti è un diritto autonomo del cliente, specifico, nascente dall'obbligo da parte dell'intermediario finanziario di eseguire il contratto secondo buona fede.

Appare giustificato il ricorso alla procedura monitoria per consegna di documenti ex art. 633 c.p.c., ove si prevede che il giudice possa pronunciare ingiunzione di consegna di cosa mobile determinata, essendo la modulistica di un contratto di finanziamento una cosa mobile determinata che preesiste all'ordine di consegna. (Giuseppe Angiuli) (riproduzione riservata)