Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20719 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Bari, 16 Ottobre 2018. .


Mutuo e finanziamento in genere - Decadenza dal beneficio del termine - Opposizione a decreto ingiuntivo per consegna della modulistica contrattuale - Domanda riconvenzionale formulata dalla banca - Accertamento dell'obbligo di pagamento del residuo credito a carico dell'opposto - Inammissibilità



In caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto l'ingiunzione di consegna della modulistica contrattuale richiesta dal cliente, va dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dalla banca opponente di accertamento del residuo credito asseritamente vantato con contestuale domanda di condanna dell'opposto al suo pagamento.

L'ammissibilità di una domanda riconvenzionale alla stregua dell'art. 36 c.p.c. va affermata solamente allorquando essa dipenda dal medesimo titolo dedotto in giudizio con la domanda principale.

Non è ravvisabile alcuna comunanza di situazione o di rapporto giuridico tale da giustificare il simultaneus processus tra la domanda proposta dal cliente in sede monitoria (richiesta di documenti ex art. 119 TUB) e la domanda riconvenzionale proposta dalla banca in sede di opposizione (accertamento del residuo credito e conseguente condanna dell'opposto al pagamento al relativo pagamento). (Giuseppe Angiuli) (riproduzione riservata)