Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20807 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Roma, 31 Ottobre 2018. .


Amministrazione straordinaria – Contratti pendenti – Conto corrente bancario – Facoltà di scioglimento – Ordine di bonifico – Opponibilità ai creditori



Se è vero che ai sensi del d.l. 23 dicembre 2003 n. 347, il decreto ministeriale che dispone l’amministrazione straordinaria determina lo spossessamento del debitore e produce gli effetti di cui agli artt. 42 e 44 legge fall., tuttavia, per effetto del richiamo dell’art. 8 del citato decreto alle norme del d.l.vo n. 270/1999, i contratti ad esecuzione continuata o periodica ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti (tra i quali si annovera, indubbiamente, quello di conto corrente) continuano ad avere esecuzione fino a quando il commissario straordinario non esercita la facoltà di scioglimento.

[Nel caso di specie, è stata ritenuta legittima ed efficace nei confronti dei creditori una disposizione di bonifico in quanto non solo precedente allo spossessamento del debitore ma perché i commissari straordinari non avevano esercitato la facoltà di sciogliersi dal contratto di conto corrente bancario.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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