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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20814 - pubb. 21/11/2018.

Illecito commesso da promotore finanziario-subagente assicurativo e responsabilità solidale del preponente


Tribunale di Pesaro, 18 Ottobre 2018. Est. Pini.

Illecito di rilievo penale del promotore finanziario - Responsabilità solidale della banca - Presupposti

Illecito penale del subagente assicurativo - Natura oggettiva della responsabilità dell’agente e della compagnia assicurativa in solido tra loro - Presupposti

Natura finanziaria delle polizze assicurative negoziate dal subagente assicurativo - Esclusione dell’obbligo di manleva della assicurazione che garantisce l’agente


L'intermediario risponde per i danni arrecati a terzi dai promotori finanziari nello svolgimento delle incombenze loro affidate purché il fatto illecito del promotore sia legato da un nesso di occasionalità necessaria con l'esercizio delle mansioni cui sia adibito, sicché il comportamento doloso (anche di rilevanza penale) del preposto, pur non interrompendo, di norma, il nesso causale fra l'esercizio delle incombenze e il danno, ove si verifichino determinate circostanze, quali una condotta del risparmiatore "anomala", vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, è configurabile - e il relativo accertamento compete insindacabilmente al giudice di merito - l'assoluta estraneità della banca al fatto del promotore, sì da interrompere il nesso causale ed escludere la responsabilità dell'Istituto di credito (Cass. n. 22956/15). (Paolo Righini) (riproduzione riservata)

L’art. 119 co. 2 c.d.a., secondo il quale l'impresa di assicurazione, o un intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a) o b) (rispettivamente agenti di assicurazione e broker) risponde in solido dei danni arrecati dall'operato dell'intermediario cui abbia dato incarico, prevede una responsabilità oggettiva, in quanto modellato a su quella di cui all’art. 2049 c.c.

La compagnia di assicurazione risponde assieme all’agente dell’operato del subagente ex art. 2049 c.c. ed in base al principio secondo il quale va tutelato chi ha contrattato con colui che appariva in grado di impegnare altri, alla duplice condizione della buona fede del primo e di una condotta quanto meno colposa dell'ultimo, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentare o di impegnare sia stato effettivamente e validamente conferito a chi ne è apparso, nella contrattazione col terzo. (Paolo Righini) (riproduzione riservata)

L’eventuale prevalente connotazione finanziaria delle polizze assicurative, se non puntualmente individuata, non impedisce che si generi l’obbligo di manleva in capo alla società che garantisce l’agente assicurativo. (Paolo Righini) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Paolo Righini


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