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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20822 - pubb. 23/11/2018.

Revocatoria della somma escussa in base al pegno e reviviscenza della prelazione pignoratizia


Cassazione civile, sez. VI, 05 Ottobre 2018. Est. Dolmetta.

Revocatoria fallimentare - Escussione da parte di un creditore della garanzia pignoratizia - Restituzione del ricavato al fallimento per effetto del positivo esperimento dell’azione - Conseguenze - Ammissione del credito al passivo in via chirografaria ex art. 70, comma 2, l.fall. - Sussistenza - Reviviscenza della prelazione pignoratizia - Esclusione - Ragioni


Qualora a seguito del positivo esperimento di un'azione revocatoria fallimentare, il creditore pignoratizio che abbia escusso la garanzia, incamerando il ricavato della vendita di titoli ottenuti in pegno, sia condannato a restituirne l'importo, lo stesso ha diritto ad insinuarsi al passivo solo in via chirografaria nella misura del pagamento revocato, senza che possa rivivere l'originaria garanzia, dal momento che il credito che può essere insinuato ai sensi dell'art. 70, comma 2, l. fall. non è quello originario, ma un credito nuovo che nasce dall'effettiva restituzione e trova fonte direttamente nella legge. (massima ufficiale)

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