Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2091 - pubb. 29/03/2010

Lehaman Brothers, livello di rischio e contenuto dell’informazione

Tribunale Udine, 05 Marzo 2010. Est. Grisafi.


Intermediazione finanziaria – Obbligazioni corporate (Lehaman Brothers) – Informazione relativa al titolo negoziato – Fattispecie – Indicazione del rating e del livello di rischio – Insufficienza – Rischio di mancato rimborso del capitale – Avvertimento – Necessità.

Intermediazione finanziaria – Obbligazioni corporate (Lehaman Brothers) – Acquisto effettuato nell’ottobre del 2007 – Particolari condizioni del contesto economico – Rilevanza – Composizione del portafogli – Inadeguatezza per dimensione – Sussistenza.

Intermediazione finanziaria – Informazioni relative al titolo negoziato e all’inadeguatezza dell’operazione – Responsabilità precontrattuale – Sussistenza – Risoluzione della singola operazione – Esclusione.



Posto che ai sensi degli artt. 21 del TUF e 28 del reg. Consob l’intermediario ha il dovere di informare il cliente delle caratteristiche del titolo che lo stesso si accinge ad acquistare deve considerarsi insufficiente l’informazione, con particolare riferimento ad una obbligazione “corporate”, che si limiti ad indicare il rating e la classe di rischio e non faccia invece esplicito riferimento all’eventualità del mancato rimborso del capitale che per un tal tipo di obbligazioni è sicuramente più probabile rispetto a quelle emesse da uno Stato dell’Unione Europea. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(riproduzione riservata) E’ inadeguata per dimensione l’operazione di acquisto di obbligazioni Lehman Brothers effettuato nell’ottobre del 2007 - quando era già nota la crisi dei cd. “subprime” e si era verificato un improvviso aumento dei tassi interbancari - che incida per il 50% del patrimonio investito in buona parte in titolo di stato italiani ed in minima parte in azioni opportunamente diversificate. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La violazione dei doveri informativi relativi alle specifiche caratteristiche del titolo negoziato ed all’inadeguatezza dell’operazione non può condurre alla risoluzione della singola operazione, pur avendo essa natura negoziale, in quanto dette violazioni possono incidere solo sulla fase precedente la trattativa ed essere quindi fonte di responsabilità precontrattuale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Paolo Polacco – Studio Querini


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