Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20914 - pubb. 11/12/2018

Mutuo ipotecario e usura contrattuale per superamento tasso soglia in relazione alla pattuizione degli interessi di mora

Tribunale Campobasso, 29 Novembre 2018. Est. Dentale.


Mutuo ipotecario e rilevanza degli interessi moratori ai fini della disciplina sull'usura contrattuale - Sussistenza - Unicità del tasso soglia e inesistenza di un diverso "tasso soglia di mora" - Conseguenze: applicabilità dell'art. 1815, II comma c.c. e trasformazione del rapporto da oneroso a gratuito



1) il divieto di pattuire interessi eccedenti la misura massima prevista dall’art. 2 della legge 108/96 si applica sia agli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sia agli interessi moratori ex art. 1224 c.c. L’ampia formulazione degli artt. 644 c.p., dell’art. 2 della legge 108/96, dell’art. 1 d.l. 394/00, dimostra che, ai fini dell’usura, la legge non consente distinzione di sorta tra i due tipi di interessi (Conforme a Cassazione Ordinanza 27442/2018).

2) in assenza di qualsiasi norma di legge, l’usurarietà degli interessi moratori va accertata in base al saggio rilevato ai sensi dell’art. 2 legge 108/96 (tasso soglia calcolato con riferimento al tipo di contratto) e non in base ad un “fantomatico tasso” talora definito nella prassi di “mora-soglia”, ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia. (Conforme a Cassazione Ordinanza 27442/2018).

3) il superamento del tasso soglia anche per effetto della sola pattuizione di un interesse moratorio determina ex art. 1815 c.c. la sanzione “punitiva” prevista dal secondo comma, di trasformazione del rapporto da oneroso in gratuito, alla luce di interpretazione ben più coerente con il complessivo sistema sanzionatorio previsto dalla L. 108/1996 e dalla norma d’interpretazione autentica di cui al D.L. 394/2000 (Conforme a Cassazione Sezioni Unite n. 24675/17, Cassazione 23192/2017  e ABF, nel Collegio di Coordinamento del 16 maggio 2018). (Ugo Sangiovanni) (Raffaele Locantore) (riproduzione riservata)


Segnalazione degli Avv.ti Ugo Sangiovanni e Raffaele Locantore


Il testo integrale


BREVE NOTA DI COMMENTO:

 

La pronuncia in esame si caratterizza in quanto tra le prime decisioni di merito successive all’Ordinanza della Cassazione (Est. Rossetti) 27442/2018 del 30.10.2018.

Il Tribunale molisano aderisce ai principi di diritto enunciati, dopo ampia motivazione, da tale Ordinanza, sia per quel che riguarda la rilevanza dei tassi di mora ai fini dell’applicabilità della disciplina sull’usura originaria, sia per quel che riguarda l’inesistenza di un “fantomatico” tasso di “mora soglia”, diverso da quello previsto dal meccanismo di cui alla L. 108/1996 (vedi massime 1 e 2).

Il Tribunale, infatti, ritiene che tale pronuncia sia particolarmente convincente per ricchezza di riferimenti logico motivazionali in ragione delle quali la Suprema Corte censura difformi argomentazioni, che hanno trovato un certo seguito presso parte della Giurisprudenza di merito e che sottopone ad analitico e accurato vaglio.

Effettivamente non risultano, al livello della giurisdizione superiore, precedenti che abbiano trattato con tale grado di approfondimento le due specifiche questioni e, pertanto, sembra al Tribunale di Campobasso, che la Corte sia pervenuta a un approdo ermeneutico, meritevole di adesione prima ancora per la piena legittimazione di tipo argomentativo oltre che per quella di tipo funzionale.

Il Tribunale affronta, infine, la vexata quaestio delle conseguenze dell’usura contrattuale a seguito del superamento del tasso soglia nella determinazione degli interessi moratori.

Il Giudice molisano, sul punto, non ritiene che analoga legittimazione argomentativa sia ascrivibile alla “notazione conclusiva” della richiamata Ordinanza della Cassazione, formulata al di fuori della rilevanza del “casus decisus” e quindi solo accennata senza alcun approfondimento motivazionale, laddove aveva escluso l’applicabilità dell’art. 1815, II comma c.c. in tale fattispecie. 

Alla luce di ciò il Tribunale prende spunto dall’impianto motivazionale di altra pronuncia, quella di Cassazione a SS.UU. 24675/2017 (conforme anche Cass. 23192/2017) per ritenere  coerente con il complessivo sistema sanzionatorio complessivo, come previsto dalla L. 108/1996 e dalla norma d’interpretazione autentica di cui al D.L. 394/2000, una sanzione “punitiva” civile (quella di cui all’art. 1815 II comma c.c.) in cui non v’è spazio per distinzioni tra interessi moratori o corrispettivi.


Testo Integrale