Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20936 - pubb. 14/12/2018

Fallimento e requisiti dimensionali dell’impresa: il bilancio d’esercizio è uno strumento di prova privilegiato ma non esclusivo

Cassazione civile, sez. I, 26 Novembre 2018, n. 30541. Est. Dolmetta.


Fallimento – Dichiarazione – Requisiti dimensionali dell’impresa – Produzione dei bilanci – Impresa non tenuta alla redazione del bilancio – Strumento di prova privilegiato ma non esclusivo



Ai fine della dimostrazione del requisito dimensionale dell’impresa di cui all’art. 1, comma 2, legge fall., i bilanci d'esercizio dei tre anni anteriori rappresentano uno strumento di prova privilegiato, ma danno vita, ad alcuna forma di onere probatorio esclusivo (cfr. Cass., 2 ottobre 2018, n. 23948, Cass., 18 giugno 2018, n. 16067, che peraltro si pongono in linea di dichiarata continuità, di sintonia, con l'orientamento sviluppato sin dall'entrata in vigore dell'attuale comma 2 dell'art. 1 legge fall., per l'appunto sostanzialmente orientato nel senso di ammettere pure prove diverse dai bilanci).

Che il bilancio di esercizio costituisca, infatti, canale privilegiato - o anche «naturale», si potrebbe pure dire - per la valutazione prevista dall'art. 1, comma 2, citato è cosa che non viene certamente a stupire o a sorprendere nessuno, posto che la funzione specifica e propria di tale documento contabile è, per l'appunto, quella di rappresentare la «situazione patrimoniale e finanziaria» dell'impresa (così la norma dell'art. 2423, comma 2, cod. civ.).

Ma questa constatazione non è destinata ad andare oltre il piano - che le è proprio - dell'utilità operativa: della peculiare idoneità di questo documento, cioè, a chiarire a livello di fattispecie concreta i punti che sono evocati dalla disciplina dei presupposti di non fallibilità.

In realtà, la norma dell'art. 1, comma 2, legge fall. indica in modo espresso che la sussistenza del presupposto dei ricavi lordi (lett. b. del comma 2) può risultare «in qualunque modo» e non v'è ragione per non riferire tale evenienza pure agli altri due presupposti (uno spunto nel senso della valorizzazione del richiamato inciso normativo si trova nella pronuncia della Corte Costituzionale, 1 luglio 2009, n. 198).

La logica che presiede alla scelta di sottrarre gli imprenditori in possesso dei tre requisiti indicati dal comma 2 dell'art. 1 legge fall. si fissa propriamente in un'«ottica deflattiva al fine di esentare dal concorso le crisi di impresa di modeste dimensioni oggettive» (così Cass., 25 giugno 2018, n. 16683); rimane perciò del tutto estranea alla logica della norma in discorso una funzione «sanzionatoria» dell'imprenditore che non ha redatto e depositato presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio ovvero una funzione (anche solo tendenzialmente) premiale dell'imprenditore che invece ciò ha fatto.

Sul piano sistematico, poi, l'imposizione di un «pregiudiziale» deposito dei bilanci di esercizio ai fini della verifica dei presupposti di sottrazione al fallimento si mostrerebbe all'evidenza distonica, non coerente, con una normativa che oggi si disinteressa (a differenza del passato) del requisito della regolare tenuta della contabilità da parte dell'imprenditore che chiede di essere ammesso al benefico del concordato preventivo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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