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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20937 - pubb. 14/12/2018.

Divorzio introdotto innanzi al giudice italiano e domande inerenti la responsabilità genitoriale ed il mantenimento di figli minori non residenti in Italia


Cassazione Sez. Un. Civili, 27 Novembre 2018, n. 30657. Est. Giusti.

Giudizio di divorzio introdotto dinanzi al giudice italiano - Domande inerenti la responsabilità genitoriale ed il mantenimento dei figli minori - Competenza giurisdizionale - Criterio determinativo - Residenza abituale del minore - Fondamento


Qualora nel giudizio di divorzio introdotto innanzi al giudice italiano siano avanzate domande inerenti la responsabilità genitoriale (nella specie, con riferimento al diritto di visita) ed il mantenimento di figli minori non residenti abitualmente in Italia, ma in altro stato membro dell'Unione Europea (nella specie, la Germania), la giurisdizione su tali domande spetta, rispettivamente ai sensi degli artt. 8, par. 1, del Regolamento CE n. 2201 del 2003 e 3 del Regolamento CE n. 4 del 2009, all'A.G. dello Stato di residenza abituale dei minori al momento della loro proposizione, dovendosi salvaguardare l'interesse superiore e preminente dei medesimi a che i provvedimenti che li riguardano siano adottati dal giudice più vicino al luogo di residenza effettiva degli stessi, nonché realizzare la tendenziale concentrazione di tutte le azioni li riguardano, attesa la natura accessoria della domanda relativa al mantenimento rispetto a quella sulla responsabilità genitoriale. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano - Primo Presidente f.f. -

Dott. TIRELLI Francesco - Presidente di sez. -

Dott. CHINDEMI Domenico - Presidente di sez. -

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa - Consigliere -

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Consigliere -

Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere -

Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere -

Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -

Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA


Svolgimento del processo

che in data 24 maggio 2017 C.C., nata a (*), e ivi residente, ha promosso, dinanzi al Tribunale di Catania, un giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio nei confronti del marito Ca.Vi.Ma.Gi.;

che si è costituito in giudizio il Ca., avanzando domande relative ai figli minori S. e L., con riferimento alla modifica sia del diritto di visita, sia del loro assegno di mantenimento;

che nella pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale di Catania, la C. ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo dichiararsi, ai sensi dell'art. 8 del regolamento CE 27 novembre 2003, n. 2201/2003, il difetto di giurisdizione del giudice italiano, e la sussistenza della giurisdizione del giudice tedesco, per quanto attiene alle domande inerenti alla responsabilità genitoriale, ed in particolare alla domanda di modifica dei diritti di visita del padre sui figli S. e L., nonchè dichiararsi, ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE 18 novembre 2008, n. 4/2009, il difetto di giurisdizione del giudice italiano e la sussistenza della giurisdizione del giudice tedesco, per quanto concerne la domanda di modifica dell'assegno di mantenimento per i medesimi minori;

che nel giudizio per regolamento preventivo si è costituito, con controricorso, il Ca., concludendo per la sussistenza della giurisdizione italiana;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c., del pubblico ministero, il quale ha chiesto dichiararsi, in accoglimento del ricorso, il difetto di giurisdizione del giudice italiano con riferimento a tutte le questioni inerenti alla responsabilità genitoriale ed al mantenimento dei figli minori delle parti;

che in prossimità dell'adunanza camerale la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

 

Motivi della decisione

che l'istanza di regolamento preventivo è proposta con esclusivo riguardo alle domande, avanzate dal marito resistente nel giudizio a quo, aventi per oggetto la modifica dei provvedimenti relativi alla regolamentazione del diritto di visita dei figli minori e la modifica dell'assegno, posto a suo carico, di mantenimento dei medesimi minori;

che il Collegio condivide le conclusioni scritte del pubblico ministero;

che, invero, quanto alla domanda di modifica del diritto di visita, va fatta applicazione dell'art. 8, par. 1, del regolamento CE n. 2201 del 2003, ai cui sensi "Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoria-le su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi";

che, come evidenzia il pubblico ministero, dagli atti risulta che i due figli minori delle parti (nati nel (*)) risiedono abitualmente, non in (*), ma in (*) con la madre (la ricorrente C.), in forza dell'autorizzazione espressa contenuta nella sentenza di separazione personale del Tribunale di Catania n. 4333/2016 del 9 agosto 2016, confermata dalla Corte d'appello della stessa città con la sentenza n. 721/2018 del 29 marzo 2018, tanto più che già nel 2016 i coniugi raggiunsero un accordo sul regime di visita avanti alla Pretura-Tribunale della famiglia di (*), in (*), accordo approvato da quel giudice in data 13 ottobre 2016;

che, pertanto, ai sensi dell'art. 8, par. 1, del citato regolamento CE, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano per quanto attiene alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sui minori, con riferimento al regime di visita e frequentazione, non sussistendo, d'altra parte, alcuna delle deroghe al criterio della residenza abituale di cui al citato articolo: (a) non quella della ultrattività della competenza della precedente residenza abituale del minore (art. 9), giacchè al momento dell'introduzione della domanda di divorzio erano decorsi più di tre mesi dal trasferimento della residenza dei figli in (*); (b) non quella per i casi di sottrazione di minori (art. 10), posto che il trasferimento in (*) di S. e L. è stato esplicitamente autorizzato da provvedimenti del giudice italiano; (c) non quella di proroga della competenza (art. 12), mancando la doppia condizione consistente, da un lato, nel consenso univoco alla giurisdizione prestato da entrambi i coniugi (attesa la proposizione del regolamento preventivo da parte della C., con la deduzione del difetto di giurisdizione del giudice italiano) e, dall'altro, nell'interesse superiore dei minori (apparendo anzi corrispondere al loro migliore interesse che i provvedimenti che li riguardano siano adottati dal giudice che si trovi il più possibile vicino al luogo di effettiva residenza dei minori stessi);

che in tal senso è indirizzata la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha già statuito (Cass., Sez. U., 7 settembre 2016, n. 17676; Cass., Sez. U., 2 febbraio 2018, n. 2585) che quando il minore non risiede abitualmente nello Stato membro in cui si svolge il procedimento di divorzio, il suo superiore e preminente interesse impone, salva la sussistenza delle previste ed eccezionali deroghe, di scindere i due ambiti e di non attribuire al giudice adito per il primo procedimento d'indole matrimoniale anche la competenza a conoscere delle domande concernenti la responsabilità genitoriale;

che anche per quanto riguarda la domanda relativa alla modifica dell'assegno di mantenimento dei minori, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, e ciò dovendosi fare applicazione dell'art. 3 del regolamento CE n. 4/2009, trattandosi - come esattamente osserva il pubblico ministero - "di domanda accessoria a quella relativa alla responsabilità genitoriale", a sua volta fondata sulla residenza abituale dei minori, ed attesa l'esigenza di "realizzare la tendenziale concentrazione di tutte le azioni giudiziarie che riguardano i minori" (cfr. Cass., Sez. U., 5 febbraio 2016, n. 2276);

che va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano con riferimento alle domande inerenti la responsabilità genitoriale ed il mantenimento dei figli minori delle parti;

che sussistono le condizioni di legge per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del regolamento, attesi la natura della controversia e il recente consolidamento dell'indirizzo giurisprudenziale di cui si è fatta qui applicazione;

che va disattesa la richiesta della ricorrente di condanna del resistente a titolo di responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., considerate le circostanze che hanno indotto a compensare le spese di lite e dovendo escludersi che il Ca. abbia resistito con mala fede o colpa grave.

 

P.Q.M.

dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano con riferimento alle domande inerenti alla responsabilità genitoriale ed al mantenimento dei figli minori delle parti. Dichiara la compensazione tra le parti delle spese del regolamento.

Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018.