Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20984 - pubb. 24/12/2018

La deduzione del giuramento decisorio in fase di appello e il legato di usufrutto in sostituzione di legittima

Appello Bologna, 03 Luglio 2018. Pres., est. Benassi.


Prova civile – Giuramento decisorio deferito in fase di appello – Inammissibilità per difetto del requisito della decisorietà – Fattispecie

Prova civile – Giuramento decisorio deferito in fase di appello – Inammissibilità per difetto di decisorietà – Inidoneità di eventuale risposta affermativa su circostanza deferita al giurante a consentire la decisione automatica di una o più domande giudiziali – Sussistenza

Prova civile – Giuramento decisorio deferito in fase di appello – Inammissibilità per introduzione per la prima volta di circostanze nuove – Fattispecie

Prova civile – Giuramento decisorio deferito in fase di appello – Inammissibilità per introduzione di circostanze implicanti estensione del thema decidendum oltre i limiti sui quali si era formato il contraddittorio processuale tra le parti – Sussistenza

Prova civile – Giuramento decisorio deferito in fase di appello – Inammissibilità per violazione dell’art. 2739 codice civile – Giuramento decisorio preordinato alla prova di fatti illeciti – Fattispecie

Prova civile – Giuramento decisorio deferito in fase di appello – Inammissibilità per deferimento del mezzo di prova su circostanze di fatto dimostrative della commissione sia di illecito penale sia di illecito amministrativo – Sussistenza

Prova civile – Giuramento decisorio deferito in fase di appello – Inammissibilità per deduzione a prova di un rapporto giuridico o di una situazione giuridica – Sussistenza

Successione – Testamentaria – Lascito di legato di usufrutto di immobile in sostituzione di legittima ex art. 551 codice civile – Fattispecie

Successione – Testamentaria – Lascito di legato di usufrutto di immobile in sostituzione di legittima – Facoltà di rinuncia al legato – Possibilità di rinunciare in modo espresso o per fatti concludenti – Tacita accettazione del legato di usufrutto in virtù di esercizio continuato del diritto di abitazione dell’immobile oggetto di legato successivamente alla pubblicazione del testamento – Sussistenza

Successione – Testamentaria – Lascito di usufrutto di immobile in sostituzione di legittima – Tacita accettazione del legato di usufrutto dopo la pubblicazione del testamento – Mancato acquisto della qualità di erede ex art. 551, secondo comma, codice civile – Sussistenza



È inammissibile il giuramento decisorio formulato in modo che le circostanze oggetto di deferimento, nel caso in cui si dimostrassero vere a seguito di risposta affermativa alla relativa domanda, non consentirebbero al giudice di decidere in modo automatico uno o più capi di una domanda giudiziale.

È inammissibile il giuramento decisorio formulato in modo da dedurre a prova circostanze nuove, in quanto mai allegate e prospettate prima negli atti difensivi, così da estendere il thema decidendum oltre i limiti entro cui si è formato il contraddittorio processuale.

È inammissibile il giuramento decisorio formulato in modo da dedurre a prova circostanze concretanti la commissione da parte del giurante di un fatto costituente reato, benché perseguibile a querela di parte, così come la commissione di un fatto costituente illecito amministrativo.

È inammissibile il giuramento decisorio allorché la domanda consista nella deduzione non già di un fatto storico, ma di un rapporto giuridico o di una situazione giuridica.

Il legittimario può rinunciare ad accettare il lascito testamentario di un usufrutto su bene immobile ricevuto a titolo di legato in sostituzione della quota c.d. legittima, sia in modo espresso che per fatti concludenti. Il legittimario cui è stato lasciato l’usufrutto di un bene immobile in sostituzione della c.d. legittima, qualora successivamente alla pubblicazione del testamento continui ad abitare l’immobile di cui ha ricevuto l’usufrutto, accetta tacitamente il relativo legato e perde conseguentemente il diritto di agire in giudizio con azione di riduzione per domandare il conseguimento della c.d. legittima.

Il legittimario che accetta, in modo espresso o tacito, l’usufrutto del bene immobile che gli è stato lasciato a titolo di legato in sostituzione della c.d. legittima, non può acquistare, ai sensi dell’art. 551, secondo comma, c.c., la qualità di erede, con la conseguenza ulteriore che il predetto soggetto non è legittimato processualmente ad esperire l’azione di petizione ereditaria. (Gianantonio Tassinari) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Gianantonio Tassinari


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