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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21029 - pubb. 08/01/2019.

Cancellazione della segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi Banca d'Italia e Banche dati private per omesso preavviso


Tribunale di Cassino, 10 Agosto 2018. Est. Rossella Pezzella.

Illegittimità della segnalazione a sofferenza nella Centrale Rischi Banca d'Italia e nelle banche dati private – Ricorso ex art. 700 c.p.c. – Fumus boni iuris – Omesso preavviso al cliente non consumatore – Violazione del cap. 2 sez. 2, paragrafo 1.5. della circolare n. 139/1991 della Banca d’Italia – Sussiste – Violazione dell'obbligo di protezione del contraente debole e del principio di buona fede contrattuale – Sussiste – Violazione dell'art. 4, comma 7 del Codice Privacy – Non sussiste – Periculum in mora – Determinazione o aggravamento di uno stato di crisi o sofferenza economica – Sussiste


Va ordinata in via d'urgenza la cancellazione della segnalazione a sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d'Italia e nelle altre Centrali Rischi private operata dall'Istituto Bancario a carico della controparte contrattuale non consumatore in quanto non preceduta dal preavviso di segnalazione, il cui obbligo risiede non nell'art. 4, comma 7 del Codice Privacy, come modificato dal d.l. n. 201/2011, convertito con l. n. 214/2011 (c.d. decreto Salva Italia), ma nel cap. 2 sez. 2, paragrafo 1.5. della circolare n. 139/1991 della Banca d’Italia e, in termini generali, negli obblighi di protezione, che, in virtù del principio di buona fede, sono idonei ad integrare il regolamento contrattuale, specie in presenza di rapporti negoziali caratterizzati da asimmetria informativa ed economica, come quelli di natura bancaria.
Il periculum in mora può essere integrato ogniqualvolta la condotta illegittima altrui sia tale da determinare o aggravare, anche unitamente ad altre circostanze, uno stato di crisi o di sofferenza economica non suscettibile di una futura riparazione pecuniaria. (Emilio Cancelli) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Franco Goglia


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