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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21032 - pubb. 08/01/2019.

Offerta superiore al 10% successiva al deposito della documentazione da parte del curatore e sospensione della vendita ex art. 108 l.f.


Tribunale di Padova, 19 Aprile 2018. Pres., est. Maria Antonia Maiolino.

Fallimento – Vendite competitive – Potere di sospensione del giudice delegato – Presupposti – Deposito della documentazione da parte del curatore

Fallimento – Vendite competitive – Potere di sospensione del giudice delegato – Presupposti – Ratio – Affidabilità delle vendite – Stabilità dell’aggiudicazione

Fallimento – Vendite competitive – Affidabilità delle vendite coattive a garanzia della maggiore partecipazione alle vendite giudiziali – Migliore soddisfazione dei creditori – Offerta migliorativa successiva al deposito della documentazione ex art. 107, co. 5, l.f.

Fallimento – Vendite competitive – Offerta superiore del 10% al prezzo di aggiudicazione – Prezzo notevolmente inferiore a quello giusto ai sensi dell’art. 108 legge fall.


In base all’art. 108 legge fall., il potere del giudice delegato di sospendere la vendita, se ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero se il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato solo dopo che il curatore abbia provveduto al deposito (ai sensi dell’art. 107, comma 5, legge fall.) della documentazione relativa all’esito della procedura competitiva. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La norma di cui all’art. 108 legge fall. non è volta a tutelare in modo esclusivo ed assoluto i creditori della procedura concorsuale, bensì il principio di stabilità delle vendite nelle procedure coattive (individuali e concorsuali), al fine di promuoverne l’affidabilità, cosicché una volta che si sia svolta una libera competizione all’esito di adeguata pubblicità e tutti gli interessati siano stati messi nelle condizioni di partecipare formulando le proprie valutazioni in ordine al prezzo da offrire, l’aggiudicazione debba risultare tendenzialmente stabile, potendo essere messa in discussione solo in ipotesi eccezionali, che la Suprema Corte ha indicato nella decisione 21 settembre 2015 n. 18451. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La tutela del valore generale dell’affidabilità delle vendite coattive garantisce la maggiore partecipazione alle vendite giudiziali e configura quindi il volano per la migliore soddisfazione di tutti i creditori coinvolti in procedure esecutive; al contrario, mettere in discussione una gara (che abbia già individuato il miglior offerente) sulla base di una offerta migliorativa successiva formulata da chi consapevolmente non ha partecipato alla prima competizione, contribuisce a protrarre una situazione di incertezza successiva all’“aggiudicazione” che non favorisce la più ampia partecipazione alla gara. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il fatto che, successivamente al deposito della documentazione relativa al procedimento di vendita competitiva, che si sia svolto nel rispetto dei principi fissati dall’art. 107 legge fall., venga formulata una offerta del dieci per cento superiore al prezzo di aggiudicazione non significa che il bene sia stato aggiudicato a prezzo notevolmente inferiore a quello giusto ai sensi dell’art. 108 legge fall. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

Conc. N. 15/2011

 

TRIBUNALE DI PADOVA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Collegio composto da

Dott. Maria Antonia Maiolino presidente relatore

Dott. Caterina Zambotto giudice

Dott. Micol Sabino giudice

a scioglimento della riserva assunta all’udienza collegiale del 19.4.2018;

letti gli atti ed esaminati i documenti;

sentita la relazione del Giudice Relatore,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso che Mediocredito * (creditore ipotecario di primo grado) e C. s.r.l. (offerente in aumento) hanno proposto reclamo ai sensi dell’art. 36 l.f. avverso il provvedimento con cui il GD ha rigettato l’istanza di sospensione delle operazioni di vendita ai sensi dell’art. 108 l.f. sulla base del presupposto della presentazione di una offerta in aumento rispetto al prezzo cui l’immobile del Fallimento era stato “aggiudicato” in sede di procedura competitiva;

considerato in particolare che rispetto al prezzo di € 2.046.000 C. ha offerto € 2.252.000, sostanzialmente offrendo il 10% in più rispetto al prezzo sulla cui base è stato scelto il miglior offerente;

considerato che l’art. 108 l.f. prevede che dopo il deposito della documentazione relativa alla procedura competitiva il potere di impedire il perfezionamento della vendita sussiste solo in capo al giudice delegato, che può esercitarlo se ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero se il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto;

ritenuto che il reclamo sia infondato nel merito, dovendosi fornire una ricostruzione più ampia dei confini dell’istituto della sospensione della vendita ex art. 108 l.f., alla luce della più recente giurisprudenza di Legittimità;

richiamata infatti in diritto la pronuncia della Suprema Corte n. 18451 del 21.9.2015 che ha definito le condizioni per l’esercizio del potere di sospensione ex art. 586 c.p.c., di cui l’art. 108 l.f. costituisce il parallelo in sede fallimentare, secondo cui “Il potere di sospendere la vendita, attribuito dall'art. 586 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 19 bis della legge n. 203 del 1991) al giudice dell'esecuzione dopo l'aggiudicazione perché il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato allorquando: a) si verifichino fatti nuovi successivi all'aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa; c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l'aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all'aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione”;

rilevato che nel caso di specie non ricorre alcuna delle condizioni sopra indicate, che non sono neppure dedotte dai reclamanti;

ritenuto in particolare che la norma invocata non sia volta a tutelare in modo esclusivo ed assoluto i creditori della procedura concorsuale di cui si discute, ma in linea generale a tutelare il principio di stabilità delle vendite nelle procedure coattive (individuali e concorsuali), al fine di promuoverne l’affidabilità, cosicché una volta che si sia svolta una libera competizione all’esito di adeguata pubblicità e tutti gli interessati siano stati messi nelle condizioni di partecipare formulando le proprie valutazioni in ordine al prezzo da offrire per il bene in vendita, l’aggiudicazione debba risultare tendenzialmente stabile, potendo essere messa in discussione solo in ipotesi eccezionali, che la Suprema Corte ha tipizzato secondo l’elenco esposto;

ritenuto infatti che la tutela del valore generale dell’affidabilità delle vendite coattive garantisce la maggiore partecipazione alle vendite giudiziali e configura quindi il volano per la migliore soddisfazione di tutti i creditori coinvolti in procedure esecutive; al contrario, mettere in discussione una vendita che abbia già visto individuato il miglior offerente per una offerta migliorativa successiva, di chi consapevolmente non ha partecipato alla prima competizione, evidentemente mantiene una fase di incertezza successiva all’“aggiudicazione” che non favorisce la più ampia partecipazione alla gara: basti pensare alle operazioni finanziarie o ai progetti edilizi che l’acquirente deve promuovere dopo l’aggiudicazione e che potrebbero risultare avviati invano;

considerato poi che C. non risulta non abbia avuto piena contezza delle condizioni della vendita, cosicché è stata una sua consapevole scelta quella di non partecipare alla procedura competitiva, cui ha invece partecipato il soggetto risultato “miglior offerente”: cosicché si configura nel caso di specie una mera rivalutazione dell’interesse soggettivo sotteso all’acquisto più che una vendita ad un prezzo “notevolmente inferiore al prezzo giusto”;

rilevato ad abundantiam che il fatto che venga offerta una somma del 10% superiore rispetto al prezzo di “aggiudicazione” non dimostri in alcun modo che il bene sia stato aggiudicato a prezzo “notevolmente inferiore a quello giusto”, come C. sostiene: una volta effettuata la massima pubblicità, il prezzo “giusto” è quello stabilito dal mercato e, d’altro canto, se davvero dovesse aversi come parametro del prezzo giusto la stima proposta dall’arch. Bassini (come propone C.), anche la somma proposta dall’offerente in aumento sarebbe ampiamente al di sotto del “prezzo giusto”;

ritenuto in conclusione che i reclami vadano rigettati;

ritenuto che non vada assunta alcuna decisione sulle spese, in considerazione del fatto che il Fallimento non si è costituito,

pqm

rigetta i reclami.

Si comunichi.

Padova, 19.4.2018

Il Presidente estensore Maria Antonia Maiolino