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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21033 - pubb. 08/01/2019.

La nullità del mutuo si estende al successivo prestito contratto per estinguere i debiti pregressi


Tribunale di Pescara, 27 Giugno 2018. Est. Ria.

Contratti bancari – Mutuo fondiario – Concesso per estinguere debiti di precedente mutuo parzialmente nullo – Nullità parziale del contratto – Affermazione – Diritto alla ripetizione degli interessi – Sussiste


Ove risulti che un contratto di mutuo fondiario sia stato stipulato al fine di destinare pressoché integralmente le somme erogate all'estinzione di rapporti di conto corrente bancari, i cui saldi negativi erano frutto della capitalizzazione trimestrale degli interessi addebitati al cliente e dell'applicazione della commissione di massimo scoperto, si configura un collegamento negoziale, in virtù del quale va dichiarata la nullità parziale del primo contratto, operante nella misura in cui le somme concesse a mutuo siano state concretamente destinate all'estinzione dei debiti illegittimi.

Alla declaratoria di nullità consegue il riconoscimento del diritto della parte istante a ripetere gli interessi versati sulla differenza tra la somma mutuata e destinata a coprire quello scoperto illegittimo e quella che sarebbe stata sufficiente a tale titolo, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di prestito. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Daniele Cozza


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