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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21034 - pubb. 08/01/2019.

Conversione parziale del mutuo per superamento del limite di finanziabilità e sospensione della procedura esecutiva


Tribunale di Pistoia, 20 Dicembre 2018. Est. Garofalo.

Mutuo Fondiario – Superamento del limite di finanziabilità – Nullità parziale – Esclusione

Mutuo Fondiario – Superamento del limite di finanziabilità – Nullità parziale – Conversione in mutuo ipotecario ordinario – Conversione parziale – Limite della volontà delle parti


Non appare convincente la tesi della nullità parziale del contratto di mutuo per la sola parte eccedente il limite di finanziabilità, in quanto il superamento di detta soglia incide sull'oggetto del contratto, mentre la tesi della nullità parziale vorrebbe tendere non già alla «non-propagazione» della nullità (secondo l'ipotesi presa prevista dall'art. 1419 comma 1, c.c.), quanto a una sorta di «riduzione» dell'area negoziale colpita dalla nullità non contemplata dall'ordinamento vigente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

A mente di quanto prevede l’art. 1424 c.c., non è configurabile la conversione parziale del contratto di mutuo fondiario nullo per superamento del limite di finanziabilità quando la banca, al fine di contrastare l’eccezione di nullità, prospetti la conversione per la sola parte eccedente il suddetto limite. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Alfonso Leccese


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