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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21037 - pubb. 09/01/2019.

Conflitto di interessi: l’obbligo generale e preventivo di disclosure ha portata applicativa generale


Cassazione civile, sez. II, 17 Dicembre 2018, n. 32573. Est. Oliva.

Responsabilità di amministratori e sindaci – Conflitto di interessi – Obbligo generale e preventivo di esplicitare tale soggettiva – Portata applicativa generale


La disposizione di cui al primo comma dell'art. 2391 c.c. pone a carico dell'amministratore in conflitto di interessi un obbligo generale e preventivo di esplicitare tale sua condizione soggettiva, al duplice scopo di assicurare che essa sia nota a tutti gli altri componenti dell'organo di gestione e agli organi di controllo societario, e che non incida, neanche in via indiretta, sui processi valutativi e deliberativi interni all'organizzazione aziendale, e segnatamente del consiglio di amministrazione o degli altri organismi e articolazioni cui è affidata in concreto la gestione della società. La norma, quindi, ha una portata applicativa generale, che prescinde dall'effettiva incidenza del conflitto di interessi sulle delibere in concreto assunte dal consiglio di amministrazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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