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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21042 - pubb. 09/01/2019.

Forma del contratto di finanziamento e diversità ontologica e funzionale degli interessi corrispettivi e moratori


Tribunale di Palermo, 06 Dicembre 2018. G.O.T. Romeo.

Contratto bancario monofirma - Predisposizione del contratto da parte della Banca - Consegna al cliente - Validità

Credito al consumo - Usura - Interessi corrispettivi e moratori - Divieto di cumulo

Credito al consumo - Penale di estinzione anticipata - Onere meramente eventuale - Esclusione dal calcolo del TEG

Piano di ammortamento alla francese - Applicazione tasso di mora su rata scaduta - Anatocismo illegittimo - Esclusione

Oneri assicurativi - Imposizione contestuale alla sottoscrizione del contratto - Rilevanza ai fini del calcolo del tasso soglia


È rispettato il vincolo di forma del contratto di finanziamento predisposto dalla banca ove lo stesso sia redatto per iscritto e ne venga consegnata copia al cliente, con assorbimento dell’elemento strutturale della sottoscrizione da parte della società che, reso certo il raggiungimento dello scopo normativo appunto con l’apposizione della firma da parte del cliente sul modulo e la consegna dell’esemplare della scrittura in oggetto, non verrebbe a svolgere più alcuna specifica funzione (v. Cass., SS.UU., n. 898/2018). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La diversità ontologica e funzionale degli interessi corrispettivi e moratori non ne consente il mero cumulo ai fini della valutazione di usurarietà del finanziamento, non potendo, d’altro canto, trarsi tale cumulo da un’erronea interpretazione del dictum delle recenti pronunce della Cassazione: ove anche queste ultime avessero realmente stabilito un simile principio, sarebbe comunque da disattendere, per quanto autorevole, in virtù della riferita diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Con riguardo alla penale per estinzione anticipata, tale voce di costo, poiché meramente eventuale, deve essere esclusa dal calcolo del TEG, essendo necessario comparare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente omogenei. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Per ciò che attiene alla previsione di effetti anatocistici discendenti dall’applicazione di un tasso di mora sull’intera rata impagata e quindi anche sulla quota di interessi, va osservato che non viene integrata un’ipotesi di anatocismo illegittimo laddove il cliente sia insolvente, in quanto il dettato normativo consente tale pratica sulla base dell’art. 3 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Relativamente alla ricomprensione di costi assicurativi nell’ambito delle voci economiche connesse all’erogazione del credito e dunque utilizzabili per il riscontro dell’eventuale usurarietà del medesimo, le spese di assicurazione, se imposte al cliente contestualmente all’accensione del finanziamento, sono presuntivamente rilevanti ai fini del calcolo del tasso soglia (v. Cass. n. 8806/2017). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Francesco Namio del Foro di Palermo


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