Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21063 - pubb. 12/01/2019

Patrocinio infedele: valutazione della complessiva attività professionale nell’ambito della strategia processuale e assenza di nocumento

Tribunale Pesaro, 26 Luglio 2018. Est. Gasparini.


Patrocinio infedele nel processo tributario - Art.380 c.p. - Valutazione della complessiva attività professionale nell’ambito della strategia processuale - Assenza di nocumento - Esclusione del reato



La condotta rilevante ai fini della configurazione del reato di patrocinio infedele richiede non solamente un comportamento irrispettoso di doveri professionali ma, quale evento della fattispecie incriminatrice, un nocumento agli interessi del proprio assistito.

Nella difficile demarcazione tra condotta illecita disciplinarmente e penalmente rilevante la condotta infedele assistita da dolo generico deve violare ex art.380 c.p. i canoni di correttezza, lealtà, affidabilità.

Nell’accertamento del reato di infedele patrocinio la valutazione del giudice non può limitarsi alla valutazione dei singoli atti, avulsi dal contesto nel quale sono inseriti, ma deve collocare l’attività professionale nell’ambito della strategia di conduzione del processo adottata per il conseguimento del risultato voluto dalla parte.

(nel caso in questione la omissione di alcune attività processuali in sede di contenzioso tributario non aveva pregiudicato in concreto la posizione processuale del ricorrente in quanto la commissione aveva tutta la documentazione idonea a valutare la fondatezza del ricorso e la decisione sfavorevole al contribuente era basata sulla consolidata giurisprudenza in tema di presunzione di distribuzione di dividendi nelle c.d. società a base famigliare). (Arturo Pardi) (riproduzione riservata)


 


Procedimento penale n. 0018/2018 R.G.N.R. modello 21

 

Tribunale di Pesaro depositato in cancelleria il 26 lug.2018 l’Assistente giudiziario dott.ssa Alessia Pulsonetti

 

TRIBUNALE DI PESARO SEZIONE PENALE UFFICIO GIP

Ordinanza di materia di archiviazione – art. 408 c.p.p. –

Il Giudice,

  • Esaminati gli atti,
  • Rilevato che in data 19.3.2018 il Pubblico Ministero ha chiesto l’archiviazione del procedimento di cui sopra aperto a seguito della denuncia querela della Signora…. nata … ivi residente … difesa da .. con studio in …
  • Sono stati iscritti nel registro delle persone sottoposte ad indagini si signori ….. per i reati puniti dagli articoli 110.380.640 c.p.
  • Preso atto che … si è opposta alla archiviazione perché non si sono svolte indagini in ordine all’esatta successione degli accadimenti ed in particolare sull’incidenza della volontaria mancata partecipazione dei … alla udienza davanti alla Commissione tributaria provinciale di Pesaro che ha deciso – in senso sfavorevole alla … un ricorso da lei presentato per ottenere l’annullamento di un atto di recupero a tassazione; in particolare individua l’investigazione supplettiva nella audizione …, soggetto che avrebbe udito un colloquio tra … e due indagati nel corso del quale questi ultimi avrebbero sostanzialmente ammesso gli addebiti;
  • Questo ufficio ha ritenuto ammissibile la opposizione ed ha proceduto a dare avviso alle parti che sono stante convocate in udienza in camera di consiglio,
  • Nel corso della discussione sono state meglio esposte in fatto e precisate in diritto le rispettive argomentazioni a sostegno delle contrapposte richieste,
  • Si reputa che non sia possibile esercitare l’azione penale per il delitto di truffa in quanto – come correttamente evidenziato dal PM – i difensori di … nel farle firmare il mandato hanno esplicitamente menzionato la complessità della vertenza tributaria e della difficoltà di vincere la presunzione di attribuzione al socio dei maggiori redditi della società di capitali;

identica soluzione va adottata in relazione all’altro reato che il PM e la persona offesa hanno ravvisato (il primo in astratto, la seconda anche in concreto). Sostanzialmente la … riferisce di essersi premurata di far sapere ai suoi difensori a ridosso della udienza di discussione alcune circostanze di supporto alla tesi che si era sostenuta nel ricorso. Va osservato che un conto è il generico grado di difficoltà di un determinato tipo di controversie (come quella in esame in cui l’ufficio delle Entrate si avvale per giurisprudenza costante di legittimità di una presunzione di distribuzione tra i soci del maggior reddito non dichiarato della società), un conto è la opportunità che i difensori trasfondano in una memoria illustrativa o nella discussione orale circostanze di fatto che la stessa parte rappresentata ha loro comunicato a ridosso della udienza di discussione della causa tributaria (si rimanda alla e-mail che … ha inviato il 10.9.2017 ai difensori).

Quest’ultimo documento appare certamente importante in quanto offre in comunicazione circostanze di fatto idonee a supportare la resi della apparenza del rapporto societario nella misura in cui effettivamente l’ente era un sostanziale schermo dell’ex coniuge della … va esaminato in uno con la registrazione del colloquio (post udienza) che la .. ha effettuato proprio per contestare ai due professionisti il pregiudizio derivante dalla loro mancata comparizione in udienza o dalla mancata predisposizione di memorie illustrative nel caso in cui non fosse stata chiesta la udienza pubblica come prevede l’art. 33 del Decreto legislativo n. 546 del 1992.

…ciò che interessa in questo procedimento è che la condotta dell’… così descritta va esaminata alla luce delle più significative pronunce della Corte di Cassazione (39924/2005, 31678/2008, 42913/2010, 29653/2011, 26542/2015) in relazione al delitto per cui si procede. La infedeltà ai doveri professionali deve arrecare nocumento agli interessi della parte ed è certo difficile tracciare una sicura linea di demarcazione tra l’illecito disciplinare e la condotta anche penalmente rilevante del professionista. Può dirsi però che è condotta infedele quella che (assistita dal dolo generico, cioè non è richiesta la specufica volontà di nuocere all’assistito) impedisce alla parte di ottenere i risultati attesi perché espletata violando i canoni della correttezza, lealtà, affidabilità). E la valutazione del giudice non può avvenire per compartimenti (cioè limitata al singolo atto) ma essere globale, cioè riferita alla intera vicenda processuale con collocazione della attività nel quadro della linea difensiva e della strategia di conduzione del procedimento adottata per conseguire il risultato voluto dalla parte. Nel caso di specie la descrizione delle vicende familiari e dei loro riflessi anche sulla riferibilità del debito tributario della società alla … è stata comunque inserita negli atti depositati per la discussione e dunque la circostanza, per qel che poteva valere, non era ignota alla Commissione che, come peraltro ipotizzato dagli odierni indagati, non ha attribuito ad essa un valore dirimente atteso che – come è noto – nel processo tributario non opera la regola distintiva del processo penale secondo cui è la pubblica accusa a dover dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio la colpevolezza dell’imputato, bastando la sussistenza di presunzioni anche non qualificate per far riconoscere fondata la pretesa tributaria confluita in un atto impositivo. E’ nel caso concreto tale prova contraria era di assai difficile praticabilità alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte formatasi in ordine alla presunzione a favore dell’Ufficio che quando una società di capitali è trovata “mancante” e dunque debitrice dell’erario per imposte, il maggior imponibile viene associato automaticamente a distribuzione di utili ai soci purchè la società abbia una base ristretta perché riferita da soggetti che hanno rapporti familiari o di affinità (proprio il caso della …)

Dispone che venga archiviata la posizione degli indagati,

-manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Il Giudice dott. Giacomo Gasparini.