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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21129 - pubb. 25/01/2019.

Fallimento: domande del lavoratore e discrimen tra la competenza del giudice del lavoro e quella del giudice fallimentare


Tribunale di Vicenza, 10 Gennaio 2019. Est. Campo.

Tribunale ordinario e foro fallimentare – Domande di accertamento e costitutive – Domande di condanna al pagamento somme – Discrimen e riparto di competenza – Improcedibilità ex art. 52 L.F.


Con specifico riguardo alle controversie di lavoro, nei casi in cui il datore di lavoro sia sottoposto a procedura concorsuale, per le domande di accertamento e costitutive promosse dal lavoratore, quali ad esempio quelle volte alla dichiarazione di illegittimità o inefficacia del licenziamento ed alla relativa reintegrazione, non viene meno la competenza del giudice del lavoro, mentre per le domande di pagamento di somme di danaro - nel caso di fallimento - si verifica la vis attractiva del foro fallimentare (Cass. 19248/2007; Cass. 3129/2003; C. 7075/2002; Cass. 13580/1999; Cass. 8708/1999; Cass. 5567/1998; Cass. 4146/1997) e - nel caso di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione straordinaria - la temporanea carenza di giurisdizione del giudice del lavoro e la conseguente improcedibilità o improseguibilità della domanda per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo dinnanzi ai competenti organi della procedura, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al tribunale fallimentare.

Anche le domande di mero accertamento e costitutive, se destinate ad incidere sulla procedura concorsuale, rientrano nella competenza del giudice fallimentare.

Il discrimen tra la competenza del giudice del lavoro e quella del giudice fallimentare può essere così sintetizzato (cfr. la recentissima Cass. 16443/18): nelle domande di competenza del giudice del lavoro rileva un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, sia in funzione di una possibile ripresa dell'attività, sia per la coesistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali, estranei alla realizzazione della par condicio (cfr. Cass. 19308/16; Cass. 2975/17; Cass. 24363/17); in quelle spettanti al giudice fallimentare, invece, rileva invece solo la strumentalità dell'accertamento di diritti patrimoniali alla partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito. (Francesco Fontana) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Francesco Fontana


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