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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2116 - pubb. 13/04/2010.

Opposizione all’esecuzione e litisconsorzio necessario dei creditori con titolo esecutivo


Tribunale di Vicenza, 15 Ottobre 2008. Est. Limitone.

Esecuzione forzata – Opposizione all’esecuzione – Partecipazione al giudizio – Creditori con titolo esecutivo – Litisconsorzio necessario – Sussistenza.


Debbono partecipare al giudizio di opposizione all’esecuzione tutti i creditori muniti di titolo esecutivo (anche se non hanno compiuto atti di esecuzione), i quali potrebbero essere pregiudicati dall’accoglimento della domanda dell’opponente di cancellazione della trascrizione del pignoramento, poiché non potrebbero più giovarsi dell’esecuzione intrapresa da altri per far valere il loro diritto a partecipare al riparto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 615 c.p.c.

Massimario, art. 617 c.p.c.


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