Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2118 - pubb. 14/04/2010

Fallimento e sospensione dei termini per le vittime dell’usura

Tribunale Vicenza, 30 Ottobre 2008. Est. Limitone.


Fallimento – Legge antiusura – Dichiarazione di fallimento – Sospensione dei termini relativi a processi esecutivi – Inapplicabilità (art. 20 l. 23 febbraio 1999 n. 44).



La sospensione dei termini prevista dall’art. 20 l. n. 44/1999 non riguarda genericamente le procedure (siano esse esecutive o fallimentari), ma specificamente i “termini relativi a processi esecutivi”, ovvero i termini di pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari o l’efficacia degli atti esecutivi, ragion per cui la norma non può determinare la dilazione della dichiarazione di fallimento, ove i crediti per i quali si procede siano già scaduti da oltre trecento giorni o siano diversi da quelli specificamente indicati. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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