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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21193 - pubb. 07/02/2019.

Computabilità degli interessi moratori ai fini della determinazione del tasso soglia usura


Tribunale di Lucca, 07 Gennaio 2019. Est. Capozzi.

Mutuo – Legge n. 108 del 1996 – Usura – Tasso soglia – Interessi moratori – Commissione di estinzione anticipata


L'art. 1 della legge 108 del 1996, nella parte in cui prevede che ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario deve tenersi conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito, deve interpretarsi come riferito ai soli oneri usurari che, costituendo il corrispettivo immediato della somma di denaro o di altra utilità ex art. 644 c.p., rinvengono il proprio titolo direttamente nella stipulazione del contratto e sono pertanto certi nella loro applicazione.  

Al contrario, non concorrono alla definizione del tasso soglia gli oneri, di natura risarcitoria, indennitaria o di altra specie, incerti nell’an e nel quantum e connessi all’erogazione del credito in via indiretta, poiché ravvisano il proprio titolo non soltanto nel contratto ma in una fattispecie più ampia, che presuppone oltre al fatto giuridico della stipulazione negoziale un fatto ulteriore, meramente eventuale, rappresentato dall'inadempimento del mutuatario, nel caso degli interessi moratori, o dall'esercizio della facoltà di estinzione anticipata, con riguardo all'omonima penale. (Margherita Andreucci) (riproduzione riservata)

Segnalazione della Dott.ssa Margherita Andreucci


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