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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21225 - pubb. 14/02/2019.

L’impugnazione della sentenza e la formazione del giudicato implicito


Cassazione civile, sez. V, tributaria, 19 Dicembre 2018, n. 32805. Est. Liana Maria Teresa Zoso.

Giudicato implicito - Impugnazione


La questione di inammissibilità del ricorso introduttivo non è coperta dal giudicato implicito se, intervenuta la sentenza, è proposta impugnazione sulle statuizioni di merito passibili di giudicato esplicito; l’inammissibilità del ricorso introduttivo può essere pertanto rilevata d’ufficio in Cassazione o ivi dedotta come motivo di ricorso. (Paola Merli) (riproduzione riservata)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda - Presidente -

Dott. DE MASI Oronzo - Consigliere -

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa - rel. Consigliere -

Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere -

Dott. BALSAMO Milena - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

1. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza dell'8 ottobre 2012, ha respinto gli appelli, l'uno principale e l'altro incidentale, proposti da R.C. s.r.l. e dall'Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Provinciale di Napoli che, in parziale accoglimento del ricorso avanzato dalla società contribuente contro la cartella esattoriale notificatale per il recupero di omessi versamenti IVA 2005, aveva ridotto le sanzioni irrogatele.

2. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi. La contribuente non svolge attività difensiva.

 

1. Con il primo motivo, che denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, la ricorrente lamenta che nè il giudice di primo grado nè il giudice d'appello abbiano rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, notificatole da R.C. s.r.l. il 12 giugno 2009, ma depositato presso la cancelleria della CTR il 30 dicembre 2009, ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge.

2. Il motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte il potere di controllo delle nullità (non sanabili o non sanate), esercitabile in sede di legittimità, mediante proposizione della questione per la prima volta in tale sede, ovvero mediante il rilievo officioso da parte della Corte di cassazione, va ritenuto compatibile con il sistema delineato dall'art. 111 Cost., allorchè si tratti, fra l'altro, di ipotesi riconducibili a carenza assoluta di "potestas iudicandi" (fra cui rientra anche la decadenza sostanziale dall'azione per il decorso dei termini previsti dalla legge), in presenza delle quali nessun giudice avrebbe potuto pronunciare, difettando i presupposti o le condizioni per il giudizio (cfr. Cass. S.U. n. 26019/08).

Il principio deve trovare applicazione nella specie, in quanto dalla documentazione allegata al ricorso emerge che C.R. si è costituita nel giudizio di primo grado allorchè era già decorso il termine di trenta giorni previsto, a pena di inammissibilità, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22.

Deve escludersi, d'altro canto, che la questione concernente l'inammissibilità del ricorso proposto dalla contribuente sia coperta da giudicato implicito per il fatto che il primo giudice non abbia pronunciato sulla stessa e che l'amministrazione abbia omesso di farla valere con apposito motivo d'appello.

Il giudicato implicito, formandosi sulle questioni e sugli accertamenti che costituiscono il presupposto logico indispensabile di una questione o di un accertamento sul quale si sia formato un giudicato esplicito, non è infatti configurabile in relazione alle questioni pregiudiziali all'esame del merito ovvero a quelle concernenti la proponibilità dell'azione quando, intervenuta la decisione sul merito della domanda, la parte soccombente abbia proposto impugnazione relativamente alla sola (o a tutte le) statuizioni di merito in essa contenute, in quanto detta impugnazione impedisce la formazione del giudicato esplicito su almeno una questione o un accertamento di merito, che costituiscono l'indispensabile presupposto del giudicato implicito. Inoltre, quando il giudice decida esplicitamente su una questione, risolvendone implicitamente un'altra, rispetto alla quale la prima si ponga in rapporto di dipendenza e la decisione venga impugnata sulla questione risolta esplicitamente, non è configurabile un giudicato implicito sulla questione risolta implicitamente, essendo lo stesso precluso dall'impugnazione sulla questione dipendente, atteso che il giudicato implicito presuppone il passaggio in giudicato della decisione sulla questione dipendente decisa espressamente. (cfr. Cass. n. 10027/2009).

5. Il primo motivo del ricorso va pertanto accolto, con assorbimento del secondo e del terzo, e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., u.c., in quanto il processo non poteva essere proseguito.

Le spese processuali del doppio grado di merito vanno compensate tra le parti tenuto conto del rilievo dell'inammissibilità del ricorso solo in questa fase processuale, mentre le spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa senza rinvio la sentenza impugnata in quanto il processo non poteva essere proseguito; compensa fra le parti le spese del doppio grado di merito e condanna la ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese di questo giudizio, che liquida in complessivi Euro 7.800,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018.