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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21233 - pubb. 15/02/2019.

Legittimazione dell'amministratore di condominio ad agire in giudizio senza la preventiva autorizzazione assembleare


Cassazione civile, sez. II, 21 Maggio 2018, n. 12525. Est. Scarpa.

Condominio degli edifici - Amministratore - Legittimazione ad agire in giudizio - Controversie non rientranti tra quelle di cui all'art. 1130 c.c. - Autorizzazione preventiva o ratifica dell'assemblea - Necessità - Concessione di termine per la regolarizzazione ex art. 182 c.p.c. - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie


Deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall'amministratore del condominio senza la preventiva autorizzazione assembleare, eventualmente richiesta anche in via di ratifica del suo operato, in ordine a una controversia riguardante i crediti contestati del precedente amministratore revocato, in quanto non rientrante tra quelle per le quali è autonomamente legittimato ad agire ai sensi degli artt. 1130 e 1131, comma 1, c.c.. Né può essere concesso il termine per la regolarizzazione ai sensi dell'art. 182 c.p.c. allorché il rilievo del vizio, in sede di legittimità, sia stato sollevato non d'ufficio, ma dalla controparte nel suo controricorso. (Nella specie, il controricorrente, che aveva agito in sede monitoria per il riconoscimento del compenso aggiuntivo spettantegli in qualità di amministratore del condominio, aveva proposto ricorso incidentale in sede di legittimità, lamentando che il giudice di merito avesse negato la carenza dei poteri rappresentativi del nuovo amministratore nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo in assenza della preventiva autorizzazione dell'assemblea, in mancanza del parere favorevole del consiglio dei condòmini prescritto dal regolamento condominiale e senza produrre mai una delibera di ratifica dell'azione giudiziaria intrapresa). (massima ufficiale)

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