Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21255 - pubb. 20/02/2019

Rapporti tra sequestro preventivo per equivalente successivo alla declaratoria di fallimento e riparto in sede fallimentare

Tribunale Bergamo, 03 Febbraio 2019. Est. Laura De Simone.


Fallimento – Riparto finale – Sequestro preventivo per equivalente successivo alla declaratoria di fallimento – Irrilevanza



Con la sentenza di fallimento il fallito perde la disponibilità dei beni a favore della curatela a mente dell’art. 42 l.f., per cui  il sequestro e la successiva confisca non producono effetti e il progetto di riparto predisposto dal curatore in favore dei creditori può essere dichiarato esecutivo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



 


Tribunale Ordinario di Bergamo

Seconda Sezione Civile, Fallimentare e delle Esecuzioni forzate

______________

 

IL GIUDICE DELEGATO

ritiene di dover integrare lo stringato decreto di esecutività del progetto di riparto finale depositato il 19.1.2019 alla luce del “verbale di sequestro preventivo per equivalente” rinvenuto in atti, redatto alla presenza del Curatore del Fallimento T. Group Costruzioni S.r.l. il 9.2.2017.

Il verbale trae origine dal provvedimento del GIP del Tribunale di Brescia n.3871/15 r.g.gip n.7850/12 n.r. del 30.1.2017 integrato il 3.2.2017 con cui era disposto il sequestro preventivo ex art.321, comma 2, c.p.p. e art.12 bis D.lgs.n.74/2000 “di somme di denaro esistenti su conti correnti nonché dei depositi titoli ed altre disponibilità finanziarie, oppure, alternativamente, dei beni mobili registrati e dei cespiti immobiliari (o di altri diritti reali economicamente valutabili)” di proprietà di - tra gli altri - T. Group Costruzioni S.r.l., per l’ammontare di €4.190.380,97. Si noti che la società all’epoca era giù fallita, essendo la sentenza di fallimento risalente al 30.1.2015.

Ai sensi dell’art. 104 disp. att. c.p.p. “1. Il sequestro preventivo è eseguito: a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili; b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici; c) sui beni aziendali organizzati per l’esercizio di un’impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l’immissione in possesso dell’amministratore, con l’iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l’impresa; d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l’annotazione nei libri sociali e con l’iscrizione nel registro delle imprese; e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell’apposito conto tenuto dall’intermediario ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170. 2. Si applica altresì la disposizione dell’articolo 92”.

Nella specie il sequestro è stato realizzato mediante la redazione di un verbale da parte della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Brescia, alla presenza del Curatore del Fallimento T. Group Costruzioni S.r.l., in data 9.2.2017, con cui si procede “al sequestro preventivo per equivalente dell’intero compendio aziendale, che verrà successivamente affidato all’amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Brescia”.

Nella forma, l’esecuzione del sequestro risulta manchevole sotto plurimi aspetti: 1) il sequestro è attuato mediante sequestro per equivalente del complesso aziendale, ma nessuna azienda è stata rinvenuta nel patrimonio della società fallita, basti esaminare il verbale d’inventario depositato il 22.4.2015 ed integrato il 22.2.2016, da cui risultano inventariati solo crediti potenziali della fallita; 2) il sequestro non è eseguito sui conti correnti della curatela, ove giacevano le somme derivate alla procedura dall’attività di recupero crediti attuata dal curatore; 3) il sequestro pare eseguito nelle forme del pignoramento presso il debitore mentre più correttamente avrebbe dovuto – ad avviso di questo giudice - essere eseguito nelle forme del pignoramento presso terzi, trattandosi di somme che - seppur potenzialmente rientranti nel patrimonio della società fallita - sono state acquisite dalla Curatela nel corso del procedimento in sede di recupero crediti finalizzato alla ricostruzione dell’attivo fallimentare (peraltro solo per €30.000 recuperati precedentemente al provvedimento di sequestro, mentre per €152.683,88 successivamente).

Quanto al merito, non si valuta il provvedimento di sequestro intervenuto successivamente alla declaratoria di fallimento opponibile alla procedura, dovendo condividersi le considerazioni espresse da Corte di Cassazione, sez. II pen., nella sentenza n.45574 del 10 ottobre 2018. Si rileva nella pronuncia che l’art. 42 l.f. individua nella declaratoria di fallimento il momento in cui la curatela acquisisce la disponibilità dei beni del fallito, che prima di questo istante devono ritenersi nella disponibilità dell’indagato e, conseguentemente, assoggettabili alla cautela reale. Con la sentenza di fallimento l’indagato perde la disponibilità dei beni a favore della curatela e, quindi, il sequestro e la successiva confisca non sono più possibili. In particolare osserva la Suprema Corte che “La disponibilità nel settore delle cautele reali penali esige quindi l'effettività, ovvero un reale potere di fatto sul bene che ne è l'oggetto (Sez. 3, n. 42469 del 12/07/2016 - dep. 07/10/2016, Amista, Rv. 268015). Invero, il vincolo apposto sui beni del fallito a seguito dell'apertura di una procedura concorsuale, se da un canto mira a spossessare il fallito o la società fallita dei beni che costituiscono la garanzia patrimoniale del ceto creditorio, dall'altro conferisce al curatore, che ne è insieme al Tribunale e al giudice delegato l'organo, il potere di gestione di tale patrimonio al fine di evitarne il depauperamento ovvero la dispersione e garantire al contempo la par condicio dei creditori, i quali, in virtù dell'ammissione al passivo, sono portatori di diritti alla conservazione dell'attivo, nella prospettiva della migliore soddisfazione dei loro crediti, che, pur convivendo fino alla vendita fallimentare con quelli di proprietà del fallito e con il vincolo derivante dal concorso, trovano così riconoscimento e tutela”.

Nella specie la peculiare natura dell’attivo fallimentare - che si ribadisce non contemplava alcuna azienda ma unicamente crediti recuperati dal curatore nel corso del procedimento - osta all’applicabilità dell’art. 12 bis D.L. 74/2000 che individua quale limite all’operatività della confisca l’indisponibilità dei beni in capo al reo e dunque alla persona giuridica rappresentata dall'autore del reato.

 

P.T.M

Conferma l’esecutività del progetto di riparto depositato da Curatore il 12.11.2018.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla Procura di Brescia.

Bergamo, 03/02/2019

Il Giudice delegato

dott. Laura De Simone