Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21298 - pubb. 28/02/2019

Atti in frode, omessa disclosure dei profili di responsabilità degli organi sociali

Tribunale Alessandria, 26 Novembre 2016. Pres., est. Santinello.


Concordato preventivo – Atti in frode – Azione di responsabilità



L'omessa indicazione, o peggio l'occultamento, da parte del debitore dei profili di responsabilità degli organi sociali, dell'ammontare dei danni arrecati, delle prospettive di accoglimento delle eventuali azioni di responsabilità e delle concrete possibilità di recupero, tenuto conto della capienza patrimoniale dei responsabili e delle spese legali necessarie per affrontare i relativi giudizi, possano costituire atti in frode ex art. 173 l.f. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



 


richiamato il precedente provvedimento in data 30.9.2016 di fissazione dell'udienza ex art. 173 l.f. che per comodità viene qui integralmente riportato:

“vista la relazione depositata dai Commissari Giudiziali in data 26.9.2016 ex art. 172 l.f.;

rilevato che con tale relazione i Commissari Giudiziali hanno altresì segnalato al Tribunale alcune circostanze potenzialmente rilevati ai sensi dell'art. 173 L.F.,

considerato in particolare che a tali circostanze è stato dedicato un apposito capitolo della relazione (Cap. IX) ove sono stati evidenziati i seguenti fatti: 9.1 La “sottostima” delle rimanenze di magazzino; 9.2 L'omessa ( o, comunque, insufficiente) disclosure circa le condotte di malagestio poste in essere dall'organo di amministrazione e la mancata indicazione del credito risarcitorio derivante dal ( neppure ipotizzato) esercizio dell'azione di responsabilità; 9.3 I maggiori costi sostenuti da B. durante il periodo della continuità cd. diretta e il mancato (allo stato) incasso del credito verso H.

ritenuto conseguentemente di dover procedere all'apertura del sub-procedimento di cui all'art. 173 l.f. atteso che i fatti denunciati al Tribunale sono sicuramente rilevanti ex artt. 173, 1° e 3° comma, l.f. . alla luce degli accertamenti e delle valutazioni effettuate dai Commissari sulle quali non vi è alcun motivo di dissentire apparendo perfettamente condivisibili;

rilevato inoltre quanto alla “sottostima del magazzino” che deve essere altresì sottolineato come la ricorrente, oltre a non aver effettuato e prodotto alcuna stima del magazzino che supportasse il valore appostato nell'ambito dell'attivo concordatario per euro 2.437.000,00=, non ha di fatto reso possibile con i dati dalla stessa messi a disposizione, cioè utilizzando la relativa contabilità (carichi e scarichi di magazzino contabili), la ricostruzione delle giacenze fisiche alla data del 30.11.2015 - data di cessazione della continuità cd. diretta -, contabilità infatti definita “inaffidabile” ( cfr. pag. 223 relazione 172 l.f.) dalla “PWC”, società incaricata dalla procedura dei relativi accertamenti, sì che la stessa ha dovuto procedere ad un secondo inventario tramite verifica fisica sulla totalità delle giacenze alla data del 13.6.2016, in quanto diversamente non sarebbe stato possibile pervenire alla ricostruzione del magazzino al 30.11.2015, e, successivamente, prendendo a base di partenza le giacenze inventariate al 13.6.2016, aggiungere le quantità fatturate da B. ad H. tra i mesi di dicembre 2015 e il maggio 2016 e le quantità scaricate dal magazzino dal magazzino contabile con beneficiario H. dalI'1.6. al 13.6.2016;

rilevato quanto alla “omessa ( o, comunque, insufficiente) disclosure circa le condotte di mala gestio poste in essere dall'organo di amministrazione e la mancata indicazione del credito risarcitorio derivante ( neppure ipotizzato) dall'esercizio dell'azione di responsabilità”, che, come sottolineato dai Commissari, la società ricorrente si è limitata a produrre in atti gli avvisi di accertamento e i processi verbali di constatazione concernenti le verifiche fiscali relative agli anni d'imposta 2008, 2011, 2012 e 2013, da cui emergono numerose violazioni alla normativa tributaria, senza mai non solo evidenziare ma neppure minimamente illustrare le conseguenti palesi responsabilità civili e penali attribuibili agli organi di amministrazione e di controllo della società, e tanto meno prospettare l'esperibilità - o giustificare la non esperibilità - nei loro confronti delle relative azioni di responsabilità;

rilevato tra l'altro che dal processo verbale di constatazione dell'1.6.2016 emerge che le plurime movimentazioni di denaro e transazioni — sia attive che passive — per importi rilevanti tra B. e altre società riconducibili a M.M., transazioni prive di alcuna giustificazione e pertinenza alle esigenze finanziarie e all'attività d'impresa svolta da B., siano riscontrabili non solo nell'anno 2008 ma anche negli anni 2011 e 2012, anni questi in cui, al di là di chi materialmente ha posto in essere tali operazioni, esisteva un Consiglio di Amministrazione e un Collegio Sindacale che delle stesse ben potrebbe essere chiamato a rispondere;

considerato inoltre quanto ai “maggiori costi sostenuti da B. durante il periodo della continuità cd. diretta e il mancato ( allo stato) incasso del credito verso H.“, che il rilievo dei Commissari comporta un'evidente inosservanza agli obblighi informativi da parte della ricorrente, attesa la non veridicità della precedente situazione patrimoniale e finanziaria depositata, avendo la stessa fornito ai Commissari solo in data 20.9.2016 la “nuova“ situazione patrimoniale ed economica “assestata” alla data del 30.11.2015, situazione questa che ha messo in luce maggiori costi sostenuti nel periodo di continuità diretta per circa euro 500.000,00 e l‘impossibilità per i Commissari di esprimere un giudizio puntuale sull'incidenza della continuità diretta sulle prospettive di soddisfacimento dei creditori concordatari;

rilevato che il credito maturato da B. verso H. al 30.6.2016 per complessivi euro 1.800.000,00 comprende, oltre al mancato pagamento di due canoni d'affitto e di fatture per acquisto magazzino — in aperta violazione agli impegni assunti —, anche il mancato pagamento di cinque canoni di leasing relativi al marchio B., circostanza questa che può pregiudicare irrimediabilmente l'attuazione e la fattibilità giuridica del piano in quanto, trattandosi di canoni da pagare regolarmente alle relative scadenze, l'inadempimento potrebbe legittimare in ogni momento la risoluzione del contratto da parte del concedente;

ritenuto altresì rilevante, sempre ai fini dell'apertura del procedimento ex art. 173 l.f., quanto segnalato dai commissari giudiziari in relazione alla voce dell'attivo concordatario "crediti di natura commerciale” per complessivi euro 2.354.732,00 - credito che, secondo la società sarebbe stato interamente incassato, come da documento di piano aggiornato al 30.6.2016 trasmesso ai Commissari ( peraltro non depositato in Tribunale e non attestato), con un residuo di soli euro 52.036 relativo a crediti maturati nel periodo della continuità diretta daIl'1.11.2015 al 30.11.2015 -, avendo i Commissari sottolineato come le somme e i calcoli non tornano affatto e che pertanto "delle due l‘una: o nell‘importo dei crediti che residuano da incassare nella situazione contabile alla data del 30.6.2016 sono ricompresi molti più crediti esigibili rispetto agli euro 52.036 dichiarati — il che solleverebbe peraltro un tema di trasferimento occulto di attivi ad H. -, oppure ci si trova al cospetto di dati non pienamente attendibili. Ora, anche nel caso esistesse una via diversa nell'aggregazione di tali numeri ..., il meccanismo di assunzione dei crediti residui, che nel suddetto caso limite (incasso di tutti i crediti ”buoni”) da parte di B. garantirebbe ad H. l‘acquisto di un monte crediti di fatto senza alcun corrispettivo, desterebbe talune perplessità" ( cfr. pagg. 231 e 232 relazione 172 ritenuto infine parimenti rilevante ex art. 173 l.f. l'avvenuto pagamento da parte di H., senza alcuna autorizzazione e in contrasto con quanto previsto nel piano e nel contratto di affitto stipulato tra le parti, dei ratei di tredicesima mensilità e delle ferie maturate dai dipendenti anteriormente al deposito del ricorso ex art. 161, comma VI, l.f., credito di H. poi inserito da B. tra i costi della continuità aziendale, come credito prededucibile ;

ritenuto pertanto che i comportamenti denunciati dai Commissari e sopra rilevati in quanto integranti le fattispecie di cui all'art. 173, commi 1 e 3, l.f. impongono l'apertura del relativo procedimento;

ritenuto che conseguentemente deve essere sospesa l'adunanza dei creditori fissata per il giorno 6.10.2016 ad ore 12.00

fissa ex art. 173 l.f. l‘udienza del 16.11.2016 ad ore 11.00;

manda ai Commissari Giudiziari per le comunicazioni ai creditori;

sospende l'adunanza dei creditori fissata per il giorno 6.10.2016 ad ore 12.00.

Si comunichi anche al P.M. sede

Alessandria, 30.9.2016

II Presidente

(dott.ssa C. Santinello)”

 

vista la memoria difensiva depositata dalla società ricorrente in data 14.11.2016 ed esaminata la documentazione allegata;

ritenuto di dover pronunciare la revoca dell‘ammissione al concordato preventivo della società B. G. ; Fratello S.p.A.;

considerato innanzitutto che ai fini di stabilire se i comportamenti denunciati e sopra riportati abbiano le caratteristiche proprie degli atti di frode di cui all'art. 173 l.f. e siano comunque rilevanti al fine di determinare l'arresto della procedura per la insussistenza delle condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato preventivo, possono essere richiamati i principi affermati in materia dalla prevalente giurisprudenza sia di merito che di legittimità;

rilevato in particolare che appaiono rilevanti e pertinenti i seguenti principi:

” il tribunale ha il dovere di verificare la completezza e l’affidabilità della documentazione depositata a sostegno della domanda allo scapo di assicurare ai creditori la puntuale conoscenza della effettiva consistenza dell’ attivo destinato al loro soddisfacimento e, quindi, di consentirgli di esprimere, in modo informato il proprio consenso sulla convenienza economica della proposta medesima. A tali principi, espressamente richiamati dalla sentenza impugnata si è attenuta la Carte d’ appello .

Questa ha infatti osservato che la relazione del professionista era manifestamente inadeguata rispetto alla verifica del requisito di cui alla L. Fall., art. 160, comma 2. La stessa non consentiva infatti di individuare il ricavato in caso di liquidazione sia per l’estrema prudenza nelle valutazioni e sia perché basata su una stima atomistica dei singoli beni senza la valutazione del complesso aziendale funzionante. La stessa inoltre era priva di ogni valutazione in ordine alla possibilità di esperire eventuali azioni risarcitorie e revocatorie, risultando così totalmente ignorata una parte del possibile attivo ricavabile in sede di liquidazione.

Tale motivazione è dunque strettamente inerente non già ad una valutazione di convenienza della proposta di concordato ma alla adeguatezza delle informazioni fornite ai creditori alfine di consentire loro di decidere con cognizione di causa quale posizione assumere nei confronti della proposta. È dunque evidente che l’ indicazione di dati incompleti o parziali, che potrebbero indurre a ritenere l’ inesistenza di alter native o di migliori possibilità di realizzo, sono sostanzialmente contrari alla “ ratio legis” e danno luogo pertanto ad una violazione dei presupposti giuridici della procedura e risulta quindi sindacabile dal giudice. Le censure che la ricorrente muove a tale motivazione appaiono del tutto apodittiche ed inadeguate. La stessa infatti riprende i principi giurisprudenziali in materia e, dopo una breve sintesi della motivazione della sentenza impugnata, si limita a ripetere che con essa il giudice di seconde cure avrebbe con fuso i due piani di fattibilità del piano e del giudizio di convenienza. Trattasi di affermazione del tutto decontestualizzata perché nessun riferimento viene fatto al contenuto della relazione del professionista ed alle valutazioni e previsioni in essa contenute . In tal modo nessuna argomentazione atta a dimostrare che la valutazione del giudice di merito abbia invaso il campo di competenza del commissario giudiziale e dei creditori viene avanzata al di là della apodittica affermazione. II ricorso va in conclusione respinto“ ( Cass. N. 5107/15);

”Ciò che connota la natura decettiva della domanda di concordato (e che ne determina l'inammissibilità per difetto dei requisiti di cui all'articolo 161, comma 1, lett. a e b L.F.) è l'omessa e la falsa rappresentazione dei dati aziendali sui quali si fondano la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, l'analisi e la stima delle attività e la formazione dell'elenco nominativo dei creditori (Cass. N. 1726/15) “,

“ Gli atti di frode vanno intesi, sul piano oggettivo, come le condotte volte ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l’idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza ed integrale rilevanza, a fronte di una precedente rappresentazione del tutto inadeguata, purché siano caratterizzati, sul piano soggettivo, dalla consapevole volontarietà della condotta, di cui, invece, non è necessaria la dolosa preordinazione. (Nella specie, la corte territoriale, con statuizione confermata sul punto dalla S.C., aveva revocato l’ ammissione al concordato preventivo per essersi accertato a seguito di relazione del commissario giudiziale, l’esistenza di un credito di rilevante importo non dichiarato dalla società debitrice nelle sue scritture contabili e la piena consapevolezza del suo legale rappresentante, e quindi della società medesima, di tale omissione)” (Cass. N. 17191/14);

“ La rilevanza, ai fini e per gli effetti di cui all’ articolo 173 LF, della natura fraudolenta degli atti posti in essere dal debitore e potenzialmente decettivi nei riguardi dei creditori, è ravvisabile anche nell' ipotesi in cui l’ inganno effettivamente realizzato sia stato reso noto ai creditori prima del voto. Se, infatti, così non fosse, se cioè l’ accertamento degli atti fraudolenti ad opera del commissario potesse essere superato dal voto dei creditori che, informati della frode, si ano ugualmente disposti ad approvare la proposta concordataria, non si capirebbe perché il legislatore ricollega, invece, immediatamente alla scoperta degli atti in frode il potere-dovere del giudice di revocare l’ ammissione al concordato e ciò senza la necessità di alcuna presa di posizione sul punto da parte dei creditori . Questo significa che il legislatore ha inteso sbarrare la via del concordato al debitore il quale abbia posto dolosamente in essere gli atti contemplati dal citato articolo 173, individuando in essi una ragione di radicale non affidabilità del debitore medesimo e, quindi, nel loro accertamento, un ostacolo obiettivo ed insuperabile alla prosecuzione della procedura” ( Cass. N.14552/14);

“I connotati di natura negoziale riscontrabili nella disciplina dell'istituto del concordato preventivo non escludono evidenti manifestazioni di riflessi pubblicistici, suggeriti dall'avvertita esigenza di tener conto anche degli interessi di soggetti ipoteticamente non aderenti alla proposta, ma comunque esposti agli effetti di una sua non condivisa approvazione, ed attuati mediante la fissazione di una serie di regole processuali inderogabili, finalizzate alla corretta formazione dell'accordo tra debitore e creditori, nonché con il potenziamento dei margini di intervento del giudice in chiave di garanzia. La revoca dell'ammissione al concordato preventivo, per avere il debitore occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode - revoca contemplata dall'art. 173 legge fall., in modo sostanzialmente invariato rispetto al regime anteriore alla riforma - già per il carattere ufficioso da cui è connotata, non appare riducibile ad una dialettica di tipo meramente negoziale, ma pienamente invece s’iscrive nel novero degli interventi del giudice in chiave di garanzia cui sopra s'è fatto cenno.

La fraudolenza degli atti posti in essere dal debitore, se implica, come già detto, una loro potenzialità decettiva nei riguardi dei creditori, non per questo assume rilievo, ai fini della revoca dell’ ammissione al concordato, solo ove l’ inganno dei creditori si sia effettivamente realizzato e si possa quindi dimostrare che, in concreto, i creditori medesimi hanno espresso il loro voto in base ad una falsa rappresentazione della realtà. Quel che rileva è il comportamento fraudolento del debitore, non l’ effettiva consumazione della frode. Se così non fosse, se cioè l’ accertamento degli atti fraudolenti ad opera del commissario potesse essere superato dal voto dei creditori, preventivamente resi edotti della frode e disposti ugualmente ad approvare la proposta concordataria, non si capirebbe perché il legislatore ricollega invece immediatamente alla scoperta degli atti in frode il potere – dovere del giudice di revocare l’ ammissione al concordato. E ciò senza la necessità di alcuna presa di posizione sul punto dei creditori, ormai resi edotti della realtà della situazione venuta alla luce, e senza dare spazio alcuno a possibili successive loro valutazioni in proposito (come, sul piano sistematico, risulta oggi confermato anche dall'applicabilità dell' istituto della revoca per atti fraudolenti sin dalla fase ancora embrionale della procedura, in caso di domanda di concordato con riserva di successiva presentazione della proposta e del piano, a norma della L. Fall., art. 161, comma 6, novellato dal D.L. n. 69 del 2013, art. 82, comma 1, lett. b, convertito con L. n. 98 del 2013). Il legislatore ha inteso sbarrare la via del con cordato al debitore il quale abbia posto dolosamente in essere gli atti contemplati dal citato art. 173 e ciò indipendentemente dalla eventuale approvazione del concordato da parte dei creditori, individuando in tali atti una ragione di radicale non affidabilità del debitore medesimo e quindi, nel loro accertamento, un ostacolo obiettivo ed insuperabile allo svolgimento ulteriore della procedura” (Cass. n. 9027/16 in ilcaso.it);

“Nell'articolo 173 L.F., l'interpretazione letterale e sistematica del riferimento agli atti accertati dal commissario, non esaurisce il suo contenuto precettivo nel richiamo al fatto “scoperto” perché ignoto nella sua materialità, ma ben può ricomprendere il fatto non adeguatamente e compiutamente esposto in sede di proposta di concordato ed allegati, e che quindi può dirsi “accertato” dal commissario, in quanto individuato nella sua completezza e rilevanza ai fini della corretta informazione dei creditori, solo successivamente. Il giudizio che riscontri la differenza rilevante tra quanto esposto nella proposta e quanto risultante dagli accertamenti del commissario integra un chiaro giudizio di fatto, sottratto al vaglio di legittimità, se congruamente motivato” (Cass. N. 9050/50);

“Gli atti di frode, presupposto della revoca dell'ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'art. 173, primo comma, legge fall., non possono individuarsi solo negli atti in frode ai creditori, di cui agli artt. 64 e segg. legge fall., ma è necessario che siano “accertati” dal commissario giudiziale ed abbiano una valenza potenzialmente decettiva, per l'idoneità o pregiudicar e il consenso informato dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, dovendo il giudice verificare, quale garante della regolarità della procedura, che vengono messi a disposizione dei creditori tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della proposta. Peraltro, nell'ambito dei fatti accertati dal commissario giudiziale rientrano, oltre ai fatti “scoperti” perché del tutto ignori nella loro materialità, anche i fatti non adeguatamente e compiutamente esposti in sede di proposta di concordato e nei suoi allegati (nella specie, l'artificiosa sottovalutazione delle operazioni indicate, esposte senza fare riferimento a fatti rilevanti; l'omessa indicazione dei soggetti, persone fisiche, coinvolti nelle operazioni e nei cui confronti si sarebbe potuto agire per il recupero; la non chiara esplicitazione dei collegamenti societari), i quali, pertanto, possono dirsi “accertati” in quanto individuati nella loro completezza e rilevanza ai fini della corretta informazione dei creditori solo successivamente” (Cass. n. 9050/14);

“I comportamenti del debitore anteriori alla presentazione della domanda di concordato sono rilevanti ai fini della revoca dell'ammissione alla procedura esclusivamente nel caso in cui abbiano valenza decettiva e siano, quindi, tali da pregiudicare l'espressione di un consenso informato da parte dei creditori. La rilevanza di detti comportamenti è, infatti, data dalla loro attitudine ad ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, sottacendo l'esistenza di parte dell'attivo o aumentando artatamente il passivo, in modo da far apparire la proposta maggiormente conveniente rispetto alla liquidazione fallimentare. Detta attitudine deve ricorrere, ai fini in questione, anche per gli “altri atti di frode” non espressamente presi in considerazione dalla norma. La condotta decettiva, idonea cioè ad ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento offerte dalla proposta di concordato preventivo, deve essere valutata solo con riferimento e sulla scorta della proposta e dei suoi allegati e non attraverso le scritture contabili, le quali, contrariamente a quanto previsto nel testo anteriore alla riforma del terzo comma dell'articolo 161 L.F., non devono necessariamente essere depositate con la domanda di concordato, trattandosi di documenti estranei ai documenti con il quale il debitore illustra al tribunale e soprattutto ai creditori la propria proposta di soluzione della crisi” (Cass. N. 23387/13);

“La possibilità di esperire azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore della società, nonché dell'esperto contabile che abbia negligentemente redatto la perizia in sede di trasformazione da società di persone a società a responsabilità limitata, costituiscono voci attive del patrimonio del debitore che debbano essere indicate nel piano concordatario, in quanto idonee ad influire sul giudizio dei creditori e ad influenzarne il voto” (Trib. Padova 23-10-2014 in www.ilcaso.it);

“Rientra negli obblighi informativi che incombono sulla società proponente il concordato – la cui violazione integra atto in frode ex art. 173 l. fall. – l'informazione circa la pendenza di un'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. e 2407 c.c. promossa da un creditore a carico degli amministratori della stessa, tenuto conto che in caso di fallimento il curatore potrebbe agire a favore della massa facendo valere le medesime ragioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali, con prospettive di possibile recupero di attivo” (Trib. Rimini 08-10-2014 in www.ilcaso.it);

“Costituisce comportamento ingannevole, rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 173 L.F., l'aver omesso di illustrare ai creditori circostanze relative a condotte tenute anteriormente alla presentazione della domanda di concordato idonee a giustificare un'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali e quindi una possibile diversa configurazione dell'attivo. (Nel caso di specie, la società aveva omesso di svalutare crediti vantati nei confronti ai soggetti dichiarati falliti, aveva illegittimamente rivalutato un immobile e non si era attivata per il recupero di un credito)” (App. Brescia 14-05-2014 in www.ilcaso.it);

“È irrilevante che le operazioni anteriori alla domanda di concordato ed astrattamente revocabili siano individuabili attraverso l'esame delle scritture contabili, giacché queste ultime, anche in considerazione della loro particolare complessità, non rappresentano lo strumento con il quale il debitore porta a conoscenza dei creditori tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'espressione del loro consenso sulla proposta di concordato, ma rappresentano l'oggetto dell'attività di verifica che il Commissario deve svolgere sui dati risultati dalla proposta e dai suoi allegati; il silenzio della proposta su fatti e circostanze non può, pertanto, essere reso irrilevante dalla relativa annotazione nelle scritture contabili” (Trib. Rimini 28-11-2013 in www.ilcaso.it);

“Ciò che rileva è il tentativo di frode posto in essere dall'imprenditore che intende accedere alla proposta di concordato posto in essere all'atto del deposito della proposta di concordato, indipendentemente dal fatto che questa proposta sia stata successivamente emendata da una integrazione con integrale disvelamento degli atti sottaciuti: il tentativo di frode nei confronti dei creditori opera alla stregua di una sorta di evento di pericolo, che colpisce anticipatamente l'imprenditore concordante indipendentemente dalla successiva rimozione delle circostanze che avrebbero condotto alla revoca della proposta. Se si favorisse l'interpretazione secondo cui sarebbe possibile sanare la condotta fraudolenta iniziale (ove vi sia prova che questa omissione sia voluta e venga rimossa per effetto di induzione alla disclosure per effetto dei rilievi dell'organo commissariale) si favorirebbero condotte opportunistiche che subordinerebbero la manifestazione di queste condotte al puro caso in cui l'organo commissariale “scoprisse” tali condotte. Attribuire ad un mero evento occasionale la formulazione di una corretta formulazione della proposta di concordata preventivo significa incentivare condotte non virtuose, incentrate su dinamiche di asimmetria informativa che inducono a fenomeni di selezione avversa. Una condotta opportunistica che non preveda sanzioni di alcun genere a carico del proponente favorirebbe l'imprenditore in ogni caso a scapito dei creditori. Difatti se l'imprenditore concordante non venisse scoperto, egli lucrerebbe un vantaggio competitivo rispetto alla massa dei creditori perché non metterebbe laro a disposizione le risorse celate. Se viceversa venisse scoperto, non rischierebbe nulla, perché offrirebbe ai creditori tardivamente quello che avrebbe dovuto offrire sin dall'origine.... La tutela dei comportamenti fraudolenti è quindi anticipata — nella lettura data dalla Suprema Corte - al solo “potenziale” effetto decettivo, can efficacia general preventiva in danno dei suddetti comportamenti opportunistici degli imprenditori concordanti. Questa natura anticipata o di potenziale decettività spiega per quale motivo il procedimento di revoca possa essere posto in essere dopo l'approvazione della proposta da parte dei creditori... Una rilevante ricaduta sistematica di questa interpretazione è che nessuna modifica della proposta passa essere valorizzata al fine di considerare irrilevante l'atto di frode per avvenuta comunicazione tardiva al ceto creditorio, salvo che questo avvenga spontaneamente per effetto del comportamento del ricorrente. In quest'ultimo cosa - altamente improbabile - il comportamento del ricorrente non indotto da ragioni esterne non potrebbe ritenersi sintomatico della volontà, o quanto meno della consapevolezza di intercettare decettivamente la volontà dei creditori. Negli altri casi questa potenziale decettività colpisce la formulazione dell'originaria proposta e non è scriminata da una modifica successiva della stessa. Questa “potenziale” decettività, che prescinde dalla effettiva consumazione della frode, non può neanche essere sanata da modifiche della proposta che mirassero a eliminare in termini economici gli effetti dell'originario deficit informativo e il potenziale danno per la massa. Se la proposta modificata aggiungesse atta proposta originaria le utilità che erano state originariamente sottratte ai creditori (con la depurazione di debiti o garanzie fittizie e/o revocabili, ovvero con il recupero all'attivo delle attività disperse), questo non sarebbe comunque sufficiente, posto che ciò che rileva è la mera potenziale frode che non è legata a un concetto di consumazione, e quindi, di danno e non può essere sanata ex post dal tardivo ”recupero” delle attività originariamente sottratte”( Tribunale Milano 10.11.2016 in ilcaso.it);

rilevato -passando quindi ad esaminare i fatti addebitati a B. - quanto alla "sottostima del magazzino”, che del tutto irrilevante, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, è quanto affermato da ultimo dalla ricorrente nella memoria depositata il 14.11.2016 secondo cui “ogni eventuale profilo di criticità è stato superato, poiché, come illustrato nella memoria depositata il 5.8.2016 — che contiene la proposta definitiva in sostituzione e a modifica di quella depositata il 17.2.2016, quest'ultima oggetto del decreto di ammissione emesso dal Tribunale ai sensi dell'art. 163 l.f. in data 9.3.2016, pur con i necessari accertamenti espressamente demandati anche in punto “magazzino” ai Commissari, proposta del 17.2.2016 che ha sua volta modificato, in accoglimento dei rilievi del tribunale, quella originaria depositata I'11.12.16, unitamente al piano concordatario, alla scadenza del termine concesso ex art. 161, VI comma, l.f. —, H., preso atto delle risultanze peritali — in particolare perizia redatta da Pricewaterhouse Coopers Advisory S.p.A. incaricata dai Commissari Giudiziali — ha migliorato la propria proposta di assunzione ed ha incrementato l'offerta di acquisto del Magazzino sino ad Euro 4.475.819,00, (rispetto alla precedente pari al valore appostato a piano nell'attivo concordatario per euro 2.437.000.=), così rendendo il corrispettivo proposto coerente al valore contabile e quindi, in sostanza e a seconda del caso, al costo d'acquisto o al costo industriale di B. in piena aderenza alle previsioni del Contratto Estimatorio ed alle pattuite sue modalità esecutive”;

considerato invero che, alla luce dei principi ampiamente illustrati, il comportamento frodatorio non viene certamente meno per il fatto che, successivamente alla scoperta da parte degli organi della procedura, la proposta concordataria venga modificata “aggiungendo le utilità che erano state originariamente sottratte ai creditori”, posto che anzi tale adeguamento alle risultanze dell‘accertamento della consistenza del magazzino e del valore dello stesso effettuati dalla società incaricata a svolgere i necessari controlli da parte dei Commissari Giudiziali, dimostra casomai e conferma la verità del fatto addebitato;

ritenuto che parimenti irrilevante è il richiamo sul punto al giudizio espresso dai Commissari Giudiziali nella relazione ex artt. 172 e 173 l.f. depositata il 26.9.2016 di esclusione di alcun elemento e di alcuna condotta di malafede in capo alla ricorrente posto che non avrebbero individuato “alcun elemento che dimostri che B. ed H. si siano accordati per sottostimare intenzionalmente il magazzino, sicché non risulta possibile predicare la sussistenza di un'ipotesi di dolosa sottovalutazione dell'attivo", dal momento che non solo tale affermazione parte dal presupposto errato che la stima del magazzino di euro 2.437.000,00 fosse imputabile non atta ricorrente, ma ad H., terzo assuntore — circostanza questa che non trova alcun riscontro per quanto sotto meglio specificato ma che comunque sarebbe non decisiva posto che la società proponente che ha dato atto della valorizzazione della predetta voce nell'attivo concordatario, inserendola nel piano, è pacificamente B. —, ma non coglie e non risponde al fondamentale rilievo del Tribunale di impossibilità di procedere atta ricostruzione del magazzino esistente al 30.11.2015 - data del passaggio dalla continuità diretta di B. a quella indiretta di H. coincidente con la data di acquisto di efficacia del contratto di affitto d'azienda — e alla conseguente valorizzazione dello stesso e, quindi, di svolgere i necessari controlli, con i dati messi a disposizione degli organi della procedura da parte della ricorrente, attesa l'inattendibilità ed incompletezza della relativa contabilità come accertato dalla società incaricata delle necessarie verifiche;

considerato più in generale che in relazione al “magazzino” già nel decreto in data 11.1.2016 il Tribunale aveva rilevato che “ non è agli atti neppure alcuna stima del magazzino oggetto del separato contratto estimatorio stipulato con H. che prevede l'acquisto delle materie prime al costo d'acquisto e dei semilavorati e dei prodotti finiti al costo industriale, senza alcun obbligo allo stato per la stessa all'acquisto dell'intero magazzino che da un valore contabile di euro 4.662.077 è sceso ai fini del piano ad euro 2.662.077,00”;

rilevato che le giustificazioni addotte dalla società convenuta e dall'attestatore in merito alla mancata stima, anteriormente alla conoscenza dei risultati della perizia disposta dagli organi della procedura, si sono basate sostanzialmente sulle seguenti considerazioni: tale perizia sarebbe stata del tutto superflua in quanto non avrebbe aggiunto ulteriori informazioni per i creditori rispetto a quelle già disponibili e sintetizzate nei valori esposti nel Piano, attesi i risultati cui era pervenuta la società BdO S.p.A. incaricata della revisione contabile del bilancio al 31.12.2014 e della situazione patrimoniale al 6.5.2015, che non avrebbe effettuato alcun rilievo in ordine alla consistenza e valorizzazione del magazzino; l'attestatore avrebbe proceduto ad un esame delle procedure di inventariazione adottate dalla società, sempre per verificarne l'effettiva consistenza fisica e la corrispondenza con le scritture contabili, su un piccolo campione senza aver riscontrato particolari differenze; le procedure di inventariazione utilizzate dalla società sarebbero state recentemente migliorate, anche attraverso l'introduzione e l'implementazione di un nuovo software gestionale che consentirebbe il monitoraggio in tempo reale della consistenza e del valore dei prodotti in giacenza presso Io stabilimento e ciascun punto vendita; le stesse conclusioni cui sarebbe giunta la Guardia di Finanza di Roma in occasione dell'accesso del 25 novembre 2015 che non avrebbe riscontrato alcuna irregolarità ed, infine, l'ulteriore e finale relazione predisposta da BdO S.p.A. in data 12.2.2016, allegata alla memoria contenente modifica del piano e della proposta, depositata il 17.2.2016;

ritenuto che tali giustificazioni non possono essere accolte in quanto decisamente smentite dai risultati cui è pervenuta la società incaricata dagli organi della procedura, le cui verifiche, in quanto basate sulla conta fisica di tutte le giacenze del magazzino esistenti sia presso Io stabilimento sia presso i negozi, e non su alcuni codici di articoli presi a campione e sulla base di criteri di valorizzazione diversi, non sono neppure comparabili e paragonabili a quelle richiamate dalla ricorrente, nonché in aperta contraddizione con quanto ammesso e dichiarato a PWC dal management aziendale;

considerato invero che la relazione BdO allegata alla memoria del 17.2.2016 si basa innanzitutto su un prospetto di magazzino predisposto dalla stessa società al 31.12.2014, 6.5.2015, al 31.10.2015 e al 30.11.2015, che è stato quindi posto a base di tutte le verifiche successive, verifiche poi come già detto effettuate solo su alcuni codici di prodotti selezionati con il metodo del campionamento causale e inoltre tale relazione, al solo fine di fornire elementi informativi nell‘ambito del ricorso per c.p. ex art. 161, comma VI, l.f., conclude affermando che “non sono emersi elementi che facciano ritenere che i dati inclusi nel Prospetto di Magazzino non siano in tutti gli aspetti significativi conformi alla scritture contabili e alle evidenze gestionali della B. alle rispettive date di riferimento”;

considerato che nell'allegato B) della predetta relazione sono indicati i criteri utilizzati per la valorizzazione del magazzino e precisamente: materie prime, materiali accessori, materie sussidiarie e i prodotti in corso di lavorazione e i semilavorati interni con il metodo del costo medio; i prodotti finiti per la rivendita, e in particolare i beni acquistati e rivenduti, al prezzo medio ponderato di acquisto, mentre i prodotti interni al costo di lavorazione con l'aggiunta di quello d'imballo;

rilevato che il PVC dell'1.6.2016, emesso all'esito dell'accesso iniziato il 25.11.2015, in relazione al controllo sulle consistenze di magazzino si basa, analogamente, su un prospetto delle giacenze al 31.10.2015 fornito dalla società utilizzato, in contraddittorio con il responsabile di magazzino, sig. A., per individuare alcuni tra i prodotti più significativi per riscontrane l'effettiva giacenza, controllo che se non ha fatto emergere irregolarità ma lievi scostamenti, è tuttavia parimenti basato su un riscontro del tutto sporadico e limitato ( doc. 248 allegato alla proposta definitiva del 5.8.2016);

considerato come viceversa il controllo svolto da PWC, a seguito delle criticità sorte in esito alle verifiche preliminari svolte che hanno messo in luce che mentre le attività di verifica fisica, su base campionaria, della giacenze al 28.4.2016 non avevano evidenziato differenze inventariali consistenti, viceversa le procedure di ”roll back” delle giacenze aII'1.12.2015 — data di efficacia del contratto d'affitto d'azienda — avevano rilevato diverse incongruenze su diversi codici avuto riguardo all'entità dei movimenti contabilizzati che non corrispondevano, cumulativamente, al differenziale tra giacenze iniziali e quelle finali, confermate quest'ultime dalla conta fisica svolta, così impedendo di fatto di ricostruire le giacenze all' 1.12.2015, si è basato: su un inventario fisico completo e non a campione, sulla corretta separazione fisica e contabile tra le quantità di proprietà B. e quelle di proprietà H, su un” roll back" delle giacenze dalla data di inventario fisico al 1.12.2015 utilizzando le fatture di vendita da B. a H. emesse daIl'1.12.2015 ( e non invece i movimenti di magazzino), su un confronto tra le quantità risultanti dal “roll back” e quelle risultanti dal tabulato di magazzino alI'1.12.2015; ai fini della valorizzazione: su una verifica a campione delle vendite effettuate ad H. sulla base del contratto estimatorio per confermare o meno che la fatturazione venisse effettuata valorizzando le quantità al costo di produzione; su una elaborazione di scenari alternativi con stima del valore di realizzo dello stock aII'1.12.2015 considerando i valori ricavabili dal listino Whole Sale e Retail;

rilevato in particolare che, sommando alle giacenze inventariate con conta fisica al 28.4.2016 i movimenti intervenuti nel singolo codice/magazzino daII'1.12.2015 alla data dell'inventario per ricostruire le giacenze alla predetta data, sono emerse varie anomalie/incongruenze nei movimenti di magazzino contabilizzati e pertanto non è stato possibile effettuare il "roll back” delle quantità utilizzando i carichi e gli scarichi registrati nella contabilità di magazzino, posto che la sommatoria dei movimenti di magazzino ( carichi e scarichi) non corrispondeva, in diversi casi, alla differenza tra giacenze finali ( oggetto di conta) a quelle iniziali ( incluse nell'analisi di magazzino elaborata dalla società al 30.11.2015);

considerato che con riferimento a tali problematiche, come riportato nella relazione da PWC "il management ha ricondotto le stesse alla significativa “manualità” ed alla mancanza di automatismi del sistema contabile di magazzino — in evidente e netto contrasto quindi con quanto dichiarato e sostenuto dalla società in relazione al proprio sistema di contabilità del magazzino migliorato e implementato da un nuovo software gestionale! - Oltre a tali criticità si evidenzia il rischio connesso ad una non sufficiente separazione di ruoli e funzioni tra chi gestisce il magazzino di B. e chi gestisce il magazzino di H. (sia dal punto di vista fisico che contabile) e al fatto che netto stesso sistema gestionale “convivono" sia il magazzino di B. che quello di H.";

rilevato che pertanto PWC ha dato atto che I ‘attività di "roll back" non poteva essere svolta utilizzando la contabilità di magazzino che risulta ”incompleta e inattendibile”, ciò che ha comportato la necessità di effettuare l'inventario della totalità delle giacenze fisiche di magazzino di proprietà di B. presenti presso Io stabilimento produttivo, cosi come presso i negozi, e lo svolgimento del "roll back" alla data delI'1.12.2015 sulla base delle vendite fatturate ad H. nel periodo dicembre 2015- giugno 2016;

considerato inoltre che PWC ha sottolineato come non vi fossero evidenze che confermassero l'effettuazione di una conta fisica completa delle giacenze all'1.12.2015;

rilevato inoltre che dalla relazione emerge come non siano state oggetto di verifica le merci già cedute ad H. ovvero gli accessori, interamente fatturati con il conguaglio di marzo 2016 per un importo totale pari ad euro 332.000,00, sottolineando peraltro che tale “ fatturazione massiva non rispetta gli accordi tra B. ed H.”, di cui al contratto estimatorio, “che prevede invero una fatturazione delle sole rimanenze consumate", e non permette l'individuazione dei beni ceduti in mancanza "di un dettaglio analitico degli articoli dei codici fatturati corrispondendo l'ammontare della fattura al valore di carico a magazzino degli accessori e dei campionari”;

considerato che è stata altresì rilevata una mancata fatturazione e/o sotto-fatturazione di prodotti consumati ceduti ad H. per complessivi euro 84.939,99;

considerato che alla luce delle verifiche effettuate da PWC sono emerse risultanze nette di magazzino al 30.11.2015 per complessivi euro 4.475.819, al netto di una svalutazione di euro 348.865,00, rispetto ad euro 4.861.943, al netto di una svalutazione di euro 154.936,00, evidenziati da BdO S.p.A. nella relazione finale sopra richiamata e un valore di realizzo pari ad euro 4.620.021 al costo industriale, ad euro 7.157.615,00, calcolando il valore dei prodotti finiti a listino Whole Sale, e ad euro 11.921.581,00, calcolando il valore delle giacenze presso i negozi a listino Retail;

rilevato che PWC ha infine precisato che la svalutazione indicata nella situazione contabile al 30.11.2015 era da ritenersi prudenziale in quanto il valore di carico a magazzino dei prodotti risulta recuperabile anche tramite vendita Stock e/o tramite outlet, come dimostrato dalla proposta di acquisto a parte di una stocchista per n. 7616 cappelli di pelle e pelliccia il cui valore d magazzino ammonta ad euro 127.715,00 e per i quali Io stocchista aveva presentato un‘offerta di circa 400.000,00 ( allegato 8 alla perizia PWC), nonché per l'assenza di materiale danneggiato tra Io stock di magazzino che infatti viene scaricato dalla giacenza e distrutto;

ritenuto pertanto che, alla luce di tali accertamenti, considerata da un lato l'assoluta inattendibilità della contabilità di magazzino della società ricorrente che non ha messo in condizione il Tribunale e gli organi della procedura di poter verificare, tramite l'esame della stessa, la consistenza del magazzino alla data del passaggio dalla continuità diretta, nonché la mancata effettuazione di un inventario fisico alla suddetta data, e, dall'altro, l'assoluta incongruenza del valore del magazzino appostato a piano per euro 2.347.000,00 e oggetto della proposta di assunzione da parte di H. per pari importo, in quanto in contrasto con gli stessi criteri pattuiti nel contratto estimatorio e comunque con lo stesso valore contabile, peraltro incontrollabile per quanto detto, verificato da BdO, in quanto inferiore di oltre 2 milioni di euro al valore minimo di realizzo al costo industriale, tenuto conto altresì del buono stato delle giacenze accertato e confermato dall'offerta dello stocchista sopra indicata, nonché del magazzino già ceduto ad H. alla data al giugno 2016 per circa euro 2.000.000,00 e della vendita massiccia degli accessori e delle mancate fatturazioni sopra elencate, deve affermarsi la natura frodatoria rilevante ai sensi dell'art. 173 l.f. del comportamento tenuto da B. dovendosi affermare all'evidenza la consapevolezza- non essendo affatto necessario il dolo - in capo alla ricorrente della “sottostima” di tale voce dell'attivo concordatario, con conseguente occultamento di tale dato rilevante e sottrazione quindi di utilità da destinare alla soddisfazione dei creditori chirografari ;

considerato, quanto alla mancata disclosure delle condotte di “mala gestio“ poste in essere dall'organo amministrativo e alla mancata indicazione dell'attivo eventualmente ricavabile dall'esercizio delle azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali, che tale contestazione rileva sotto due distinti aspetti;

considerato innanzitutto che deve essere ribadita l'assoluta carenza sul punto dell'attestazione del professionista ex art. 186 bis, comma 1, lettera b) l.f.;

rilevato invero che già nel decreto in data 11.1.2016, di fissazione dell'udienza ex art. 162, comma 2, l.f., il Tribunale ha evidenziato che "in ordine all'attestazione della funzionalità della continuazione dell'attività aziendale al miglior soddisfacimento dei creditori, nessuna idonea valutazione è stata fatta in relazione all'attivo eventualmente ricavabile dall'esercizio di azioni revocatorie e di responsabilità nei confronti degli organi sociali dal momento che a tal fine non è sufficiente affermare che “dall'esame della contabilità non sono emerse situazioni per effetto delle quali siano ipotizzabili azioni revocatorie o altre azioni a favore della massa dei creditori che potrebbero incrementare l'attivo disponibile” (cfr. relazione attestatore depositata l'11.12.2015);

rilevato che nell'integrazione all'attestazione, depositata in allegato alla memoria di modifica della proposta del 17.2.2016 (doc. 209) il dott. C., in risposta ai rilievi del Tribunale ha innanzitutto sostenuto che non era affatto tenuto ad esprimere giudizi circa l'esperibilità di eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo della società, salvo che le stesse fossero esplicitamente previste o menzionate nel piano, come del resto confermato dai “principi di attestazione dei piani di risanamento” approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in data 3.9.2014, spettando al Commissario Giudiziale individuare atti distrattivi o depauperativi del patrimonio del debitore e che, in ogni caso, vista la specifica richiesta avanzata dal Tribunale, poteva evidenziare che relativamente al periodo precedente l'instaurazione del nuovo organo gestorio (luglio 2014) “è probabile che siano esperibili azioni di responsabilità, in particolare nei confronti dell'ex amministratore G. Va d'altro canto evidenziato che l'ex amministratore G. non dovrebbe detenere beni utilmente aggredibili, stante il fatto che tutti i beni riconducibili al predetto, sono stati oggetto di sequestro nell'ambito del procedimento penale. Riguardo agli altri componenti dell'organo amministrativo e dei revisori legali, sulla base di una sommaria indagine, effettuata tramite il codice fiscale, in ambito nazionale, nell'archivio catastale tenuto dall'Agenzia delle Entrate, i medesimi non risulterebbero intestatari di sufficienti beni immobili, che possano in qualche modo controbilanciare le minori somme, ipotizzate nella relazione di attestazione, che si realizzerebbero in caso di fallimento, rispetto all'ipotesi concordataria”;

rilevato che nel provvedimento di ammissione ex art. 163 l.f. emesso in data 9.3.2016, il Tribunale sul punto aveva ribadito "quanto alla mancata valutazione dell'attivo eventualmente ricavabile dall'esercizio di azioni revocatorie e di responsabilità nei confronti degli organi sociali il Tribunale dissente sull'affermazione secondo cui non è assolutamente compito dell'attestatore pronunciarsi in tema di eventuali responsabilità degli organi sociali dal momento che tale verifica è insita nell‘accertamento della veridicità dei dati aziendali e quindi dei dati contabili che il professionista indipendente è chiamato ad attestare e del resto nella relazione allegata al piano depositato l'11.12.2015 Io stesso dott. C. aveva affermato, senza darne adeguata motivazione e dimostrazione – ciò che ha generato il rilievo in esame -, che dall'esame della contabilità non erano ipotizzabili azioni revocatorie e altre azioni a favore della massa dei creditori che potrebbero incrementare l'attivo disponibile”, e ha quindi demandato che anche su tali aspetti ai Commissari Giudiziali i necessari accertamenti;

considerato che nella successiva relazione attestativa integrativa, successiva peraltro all'ammissione della società al concordato preventivo, allegata alla proposta definitiva del 5.8.2016 ( doc. 254) nulla è stato detto ed aggiunto sul punto dal dott. C. che si è limitato a confermare “il miglior soddisfacimento dei creditori ex art. 186 bis l.f. in quanto tutte le ipotesi alternative quali la liquidazione atomistica dei beni, la dichiarazione di fallimento, ecc., appaiono meno favorevoli per i creditori, sia nei tempi di eventuale soddisfazione, sia nell'importo che potrebbe essere concretamente realizzabile, rispetto alla soluzione prospettata nel Piano di B.”;

considerato che parimenti nell''integrazione dell'attestazione” che ha accompagnato la memoria depositata da B. in data 14.11.2016 in vista dell'udienza del 16.11.2016 fissata ex art. 173 L.F., l'attestatore in merito al rilievo in esame ha affermato che “Io scrivente, con la successiva integrazione della relazione di attestazione di febbraio 2016, aveva fornito i necessari chiarimenti ed approfondimenti ( pagg. 27-30) — si tratta esattamente dei “chiarimenti” sopra riportati relativamente all'attestazione doc. 209 — In tale sede si ritiene di confermare quanto già indicato in precedenza, in relazione alle ipotizzabili azioni risarcitorie nei confronti dell'organo gestorio e di controllo di B. in carica prima del giugno 2014 “,

rilevato in generale che, diversamente da quanto affermato e sostenuto dall'attestatore, la necessita ai fini della redazione dell‘attestazione ex art. 186 bis, comma 1, lettera b), cioè al fine di comprovare che la prosecuzione dell'attività di impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, di prendere in considerazione anche l‘attivo eventualmente ricavabile dall'esercizio di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali deriva dal confronto imposto dalla legge con la soddisfazione che i creditori potrebbero ottenere nell'ambito della procedura fallimentare ove certamente il curatore, in presenza dei necessari presupposti, non esiterebbe ad esperire le azioni di responsabilità ex art. 146 l.f.;

rilevato che pur essendo certamente proponibili anche nell'ambito del concordato preventivo le azioni di responsabilità, nel caso di concordato con continuità aziendale, come è quello di specie, ove non viene neppure nominato un liquidatore — si che non si può discutere, come avviene nell'ambito del concordato liquidatorio, in ordine all'eventuale legittimazione del liquidatore giudiziale sul presupposto che anche l'azione di responsabilità e il conseguente credito risarcitorio rientrerebbero, a prescindere dal fatto che siano stati previsti e appostati a piano concordatario, tra i diritti “ceduti” dal debitore ai creditori pena altrimenti la violazione dell'art. 2740 c.c. — unico legittimato all'esercizio di tali azioni è in ogni caso il proponente — si discute poi, per le società di capitali, se previa o meno delibera dell'assemblea ex art. 2393 c.c. -, sì che l'esercizio delle stesse deve essere necessariamente previsto nel piano concordatario;

rilevato che tale conclusione non è del resto una mera isolata opinione di questo Tribunale, ma è confermata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e, in particolare, dalla sentenza sopra richiamata n. 5197/15 — che fa riferimento all'attestazione ex art. 160, II comma, l.f. ma deve ritenersi a maggior ragione che i principi affermati siano estensibili anche alla relazione ex art. 186 bis, comma 1, lettera b) posto che in entrambe le attestazioni è richiesto un confronto con l'attivo ricavabile dalla liquidazione fallimentare e quindi anche dall‘eventuale esercizio delle azioni di responsabilità, nel primo caso in relazione alla soddisfazione dei creditori muniti di privilegio generale mobiliare e nel secondo caso in relazione alla soddisfazione di tutti i creditori;

ritenuto come del resto, e con buona pace dei “principi di attestazione” citati dal dott. C., non si vede come si possa ancora sostenere l'estraneità dai compliti dell'attestatore di valutare il suddetto attivo in seguito alla previsione espressamente esplicitata ora dall'art. 172 l.f. novellato, che impone al Commissario Giudiziale di “illustrare le utilità che in caso di fallimento possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che possono essere promosse nei confronti di terzi“, ciò all'evidente scopo, tra l'altro, di far avere ai creditori tutte le informazioni necessarie al fine di esprimere un consenso consapevole e quindi “informato” e valutare la convenienza del concordato rispetto alla procedura fallimentare, fine questo a cui è rivolta o dovrebbe rivolgersi ”in primis” l'attestazione del professionista indipendente;

considerato pertanto che tale necessario raffronto è mancato del tutto nell'attestazione del dott. C. dal momento che i pretesi "chiarimenti ed approfondimenti” dati nella relazione integrativa allegata alla memoria 17.2.2016 ( doc. 209) sono del tutto apodittici e privi di alcun riscontro oggettivo — nessun documento è stato allegato alla predetta relazione- dal momento che non sono indicate né quali sarebbero le responsabilità degli organi sociali e i danni arrecati, né i nominativi- se si esclude quello di G. - ante giugno 2014 eventualmente coinvolti, né i beni/patrimoni dagli stessi posseduti e tanto meno il valore degli stessi;

ritenuto pertanto che tale omissione si traduce in una inaffidabilità ed incompletezza della documentazione ex art. 161, comma 2 e 3. L.f., espressamente richiamato dall'art. 186 bis l.f., che comporta l'inammissibilità della domanda di Concordato preventivo rilevabile anche ex art. 173, comma 3, l.f.;

considerato quanto alla mancata o insufficiente “disclosure” in ordine agli atti di “mala gestio" e all'appostazione di un credito risarcitorio conseguente all'esercizio dell‘azione di responsabilità che, ad avviso del Tribunale, nessun dubbio vi può essere sul fatto che l'omessa indicazione, o peggio l'occultamento, da parte del debitore dei profili di responsabilità degli organo sociali, dell'ammontare dei danni arrecati, delle prospettive di accoglimento delle eventuali azioni di responsabilità e delle concrete possibilità di recupero, tenuto conto della capienza patrimoniale dei convenuti e delle spese legali necessarie per affrontare i relativi giudizi, possano certamente costituire atti in frode ex art. 173 l.f.;

ritenuto invero che le argomentazioni sulle quali si fonda l'orientamento giurisprudenziale contrario non sono condivisibili e non appaiono in realtà decisive;

considerato invero quanto alla invocata violazione de! principio “nemo tenetur se detegere” (cfr. Trib. Bolzano 30.4.2015; Trib. Bologna 16.8.2016) che tale principio riguarda esclusivamente la responsabilità penale e quindi l'esistenza di un reato, e non invece quella civile che pacificamente non coincide con la prima essendo diversi i presupposti, oltre al fatto che nella maggior parte dei casi i comportamenti in contestazione non riguardano l'attuale organo amministrativo della società che propone il concordato bensì — come è nel caso di specie — membri degli organi sociali già cessati dalle rispettive cariche;

rilevato inoltre che parimenti del tutto irrilevanti e non pertinenti sono le argomentazioni che si fondano sulla affermata non iscrivibilità a bilancio, sulla difficoltà di quantificare il danno e/o le probabilità di accoglimento delle azioni e di effettivo recupero dei crediti risarcitori, dal momento che ciò che rileva effettivamente è la effettiva sussistenza delle predette responsabilità e quindi delle relative azioni, là ove la convenienza nell'azionarle o meno costituirà oggetto di valutazione da parte dei creditori e non del debitore il quale non può essere arbitro della scelta di quali informazioni offrire e non offrire al ceto creditorio; ugualmente del tutto irrilevante è che si tratti di veri o propri crediti oppure di mere aspettative dal momento che l'art. 173, comma 1, l.f. prevede oltre a fattispecie tipiche come quella dell'occultamento dell'attivo anche genericamente “ altri atti di frode” nell'ambito della quale rientra certamente qualsiasi informazione omessa che possa avere rilievo ai fine dell'espressione del voto da parte dei creditori e non c'è chi non veda che il silenzio serbato su tali profili di responsabilità certamente presenta i suddetti requisiti;

ritenuto come parimenti irrilevante sia la prospettazione che tali azioni risarcitorie sarebbero pur sempre esperibili nell'esecuzione concordataria da parte del liquidatore giudiziale nel concordato liquidatorio —il che peraltro come già sottolineato è controverso — o del legale rappresentante della società se il concordato è in continuità aziendale — la legittimazione del commissario giudiziale prevista dall'art. 240 l.f. deve invece ritenersi eccezionale e limitata alla suddetta fattispecie di costituzione di parte civile nel processo penale -, dal momento che ciò non esclude certamente l'esistenza della frode, così come l'affermazione secondo cui la previa delibera assembleare sarebbe presupposto necessario per la stessa esistenza dell'azione, dal momento che la mancanza della delibera assembleare non solo non esclude la sussistenza del diritto all'esercizio dell'azione risarcitoria, di cui rimuove soltanto un limite, ma anzi conferma l‘esistenza della frode;

considerato inoltre ancora meno pertinente il richiamo all'esperibilità da parte dei creditori dell'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c., dal momento che anche tale esperimento riguarda una valutazione di convenienza di competenza esclusiva del ceto creditorio che non ha nulla a che vedere con il concordato e con il debitore concordatario riguardando invece il rapporto diretto esistente tra creditore e terzo responsabile;

ritenuto in altri termini che ciò che il legislatore ha voluto sanzionare con il procedimento ex art.173 l.f. è sostanzialmente l'abuso informativo consistente nel non aver messo a disposizione dei creditori tutti i dati necessari che devono essere suscettibili di valutazione al fine di poter esprimere il diritto di voto;

considerato come del resto la rilevanza di tali omissioni ai fini della sanzione posta dall‘art. 173 l.f. sembra essere stata confermata dalla Corte di Cassazione che recentemente, sia pure in tema di presupposti per l'annullamento del concordato — da ritenersi, secondo l'indirizzo preferibile, più ristretti rispetto a quelli che giustificano” la revoca dell'ammissione al concordato che attengono specificatamente, all'espressione del consenso informato dei creditori” come evidenziato dalla stessa Corte nella decisione in esame - ha affermato, come ricordato dai Commissari nella relazione ( cfr. pag.367 relazione 172/173 l.f.), in una fattispecie avente ad oggetto proprio l'omessa enunciazione nella domanda di concordato di fatti che avrebbero potuto fondare la proposizione di un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori per aver adottato decisioni contrarie agli interessi della società che: “presupposto dell'annullamento, ai sensi dell'art. 138 I.I. ( richiamato dall'art. 186, ultimo comma, l.f.) è unicamente l‘accertata sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell'attivo che ha indotto i creditori a votare nell'erroneo convincimento della sua insussistenza, mentre a nulla rileva che l'attività sottratta o dissimulata possa eventualmente essere recuperata al di fuori della procedura” ( Cass. n.11395/16), ove il riferimento era proprio all'esperibilità da parte dei singoli creditori dell‘azione ex art. 2394 c.c.;

ritenuto nel caso di specie veramente emblematico degli atti di “mala gestio” compiuti dagli organai sociali di B. il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Roma in data 1.6.2016, concernete la verifica fiscale per gli anni 2011 e 2012 e poi esteso anche in parte al 2013 — prodotto sub doc. 248 in allegato alla proposta definitiva del 5.8.2016 — cui ha fatto seguito l'avviso di accertamento della Agenzia delle Entrate di Roma per l'anno 2011 — allegato alla memoria depositata il 14.11.2016 sub doc. 284 —, che ha evidenziato molteplici violazioni sostanziali della normativa tributaria in materia di IRES, IVA e IRAP con conseguente accertamento di maggiori imposte dovute per complessivi euro 861.227,00 e un debito complessivo, al lordo delle sanzioni e degli interessi, per complessivi euro1.834.780,76 ( cfr. doc. 250), oltre ad altri fatti ugualmente rilevanti ai fini risarcitori ma non ai fini tributari, fatti tutti questi di cui la maggior parte, diversamente da quanto affermato, peraltro del tutto contraddittoriamente come meglio sotto specificato, nella memoria 14.11.2016, B. non poteva affatto non averne una consapevole conoscenza, come emerge dallo stesso processo verbale di constatazione e dalle stesse revisioni contabili effettuate nel 2014 dal nuovo management e dalla relazione del Comitato di Gestione dell'agosto 2014, e risultando gli stessi dall‘esame della contabilità relativa ai suddetti anni, contabilità consegnata alla Guardia di Finanza in occasione delle verifica iniziata nel novembre 2015 dalla stessa B. ( cfr. foglio 8 pvc 1.6.2016);

considerato invero che dal PVC e dall'avviso di accertamento emergono le seguenti contestazioni: costi non documentati per la mancanza di 118 fatture d'acquisto, nonché ulteriori costi dedotti in difetto di adeguata documentazione relativi a spese per mostre, fiere ed eventi simili in cui sono stati esposti i beni e/o i servizi prodotti dalla società, e a rimborsi spese; indebita variazione in diminuzione del reddito d'impresa priva di adeguata documentazione e motivazione; perdite su crediti indeducibili, conseguenti allo stralcio di crediti vantati nei confronti di alcuni clienti ritenuti insolventi, senza che gli stessi fossero soggetti a procedura concorsuale o avessero concluso un accordo ex art. 182 bis l.f. omologato, e senza dimostrare di aver fatto quanto possibile per recuperare i crediti in sofferenza; sopravvenienze passive indeducibili, in quanto relative a componenti negativi di reddito già certi e determinabili negli esercizi precedenti di competenza; altri costi indeducibili inerenti a pretesi interessi dovuti da B. a favore di F.I.S.I. S.p.A. su pretesi finanziamenti concessi da quest'ultima società privi in realtà di alcuna documentazione giustificativa; l'ammortamento del marchio indeducibile, conseguente al fatto che B., nonostante l'avvenuta cessione del marchio nel 2008, ha continuato negli anni successivi a procedere alla rivalutazione del predetto bene immateriale iscrivendo tali rivalutazioni in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali unitamente alle spese pubblicitarie, in spregio a tutte le norme tributarie e civilistiche in materia ed inserendo conseguentemente nei bilanci annuali di esercizio un'attività inesistente e nel conto economico delle quote di ammortamento costituenti componenti negativi di reddito non deducibili; l'indebita variazione in diminuzione ai fini IRAP sempre conseguente alle illegittime operazioni di rivalutazione del predetto marchio; interessi passivi indeducibili relativi ai canoni di leasing; movimentazioni finanziarie tra B. e varie società del cd. gruppo "M.”, sia in “addebito” che in “accredito”, per un ammontare complessivo di euro 17.986.000,00 in entrata ed euro 15.429.000,00 in uscita per l'anno 2011 ed euro 10.648.000,00 in entrata ed euro 10.979.000,00 in uscita per il 2012, quali Speia s.r.l., Energy s.r.l., Baltea Energia s.r.l., Idreg Liguria s.r.l., Idreg Piemonte s.r.l., Fisi s.r.l., che, analogamente a quelle già segnalate nel corso della verifica fiscale relativa all'anno 2008, analoghe per dinamiche ed importi a quelle rilevate negli anni 2011 e 2012, non appaiono rispondere ad alcuna effettiva esigenza finanziaria né essere attinenti all'attività d'impresa svolta da B., movimentazioni queste ritenute dalla Guardia di Finanza prive di riflessi fiscali a carico della B., ma per la loro entità da sottoporre ad ulteriori approfondimenti in altra sede;

rilevato che dal processo verbale delI'1.6.2016 risulta: che con precedente pvc dell'11.12.2012, notificato a B. ma non prodotto agli atti dalla società ricorrente, l'Ufficio verificatore aveva già dato atto per l'anno d'imposta 2008 delle ingenti analoghe transazioni finanziarie poste in essere da B. S.p.A. e dalle altre società del gruppo M. sia in “ addebito” che in “accredito” per un ammontare complessivo di trasferimenti pari ad euro 28.660.900,00 in entrata e ad euro 34.956.800,00 in uscita; che in relazione alla contestazione relativa all'indebita variazione in diminuzione del reddito d'impresa il dott. C., Presidente del Comitato di Controllo sulla gestione, ha dichiarato:” in riferimento alla variazione in diminuzione di cui all'importo di euro 1.100.000,00, riferita alla descrizione Rendimento finanziario Assets B., faccio presente che trattasi di una ripresa in diminuzione correlata a ricavi dichiarati ma mai effettivamente conseguiti ovvero, più esattamente, di operazione assolutamente inesistente. A tal proposito il sottoscritto già nell'ottobre e novembre 2014 aveva evidenziato l'esistenza di tali ricavi senza alcuna rilevanza economica apportando le idonee scritture di svalutazione atte a ripristinare la reale situazione economica e finanziaria della società. Alla luce di tutto ciò l'appostamento della variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi, seppur formalmente illegittima, ricostruisce fedelmente la reale capacità contributiva del contribuente” ( cfr. foglio 26) ;” per il bilancio 2011, l'allora organo amministrativa ha effettuato scritture di chiusura e capitalizzazioni che hanno aumentato complessivamente e fittiziamente i ricavi complessivi per euro 4,4M. Ciò ha determinato conseguentemente l'utile netto civilistico ad euro 802.061,00; senza queste scritture di chiusura -. Che poi sono state oggetto di analisi e svalutazione da parte dell‘attuale consiglio di amministrazione - nel 2011 la società B. avrebbe sofferto una perdita civilistica di – euro 3.597.939. Quindi da un punto di vista squisitamente economico, le poste identificate sono il frutto di scritture di chiusura e di capitalizzazione che sono state effettuate in dispregio dei principi contabili e civilistici in tema di redazione del Bilancio di esercizio; le scritture di chiusura per l‘anno 2011 hanno generato ricavi fittizi attraverso...” ( cfr. Foglio 27); “ in riferimento alle variazioni in diminuzione di cui agli importi ... riferite alla descrizione Plusvalenze su partecipazioni e Rivalutazione di partecipazioni... ribadisco quanto già dichiarato in riferimento al periodo d'imposta 2011 ovvero trattasi di riprese in diminuzione correlate a ricavi dichiarati ma mai effettivamente conseguiti ovvero, più esattamente, di operazioni assolutamente inesistenti. In altri termini le variazioni di cui parliamo fanno riferimento a partecipazioni ma solo formalmente e questo perché tali partecipazioni non esistono. Alla luce di tutto ciò, quindi, l'appostamento delle variazioni in diminuzione nella dichiarazione dei redditi, seppur formalmente illegittime, ricostruiscono fedelmente la reale capacità contributiva del contribuente” ( cfr. fogli 30 e 31); in relazione all'ammortamento e alla rivalutazione del marchio B. il dott. (omissis) nella Relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione datata 8.10.2014 espone gli esiti della verifica eseguita sulla voce di bilancio Immobilizzazioni B) I.4- Concessioni, licenze, marchi e brevetti simili, sostenendo quando segue:”... dall'analisi della documentazione fornita dalla società e dall'analisi della contabilità analitica si riscontrano inconsistenze nelle scritture di chiusura del bilancio d'esercizio negli anni 2004-2011, così come richiamato anche nell'Avviso di Accertamento...; i costi di pubblicità sono costi di periodo e, pertanto, sono iscritti nel conto economico dell'esercizio in cui si sostengono; in tema di rivalutazioni: a) l'iscrizione in bilancio di una immobilizzazione che deve essere effettuata, secondo le regole civilistiche e i principi contabili, sulla base del criterio del costo di acquisto; b) I'OIC 24 stabilisce che il valore di un'immobilizzazione immateriale possa comprendere rivalutazioni solamente se le stesse vengono effettuate in applicazioni di leggi speciali, non sono ammesse, pertanto, valutazioni discrezionali o volontarie; c) la rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali deve essere accreditata alle riserve di Patrimonio Netto...; la rappresentazione contabile dei fatti di gestione descritti risulta essere del tutto inconsistente con quanto disposto e previsto dal codice civile e dai principi contabili nazionali circa la corretta rappresentazione. Di conseguenza, alla luce delle considerazioni esposte, i membri del Comitato per il controllo sulla gestione ritengono opportuno e doveroso procedere ad una svalutazione della voce “ concessioni, licenze, marchi e diritti simili” per il suo intero ammontare, pari ad euro 8.570.443,00”, valore indicato nel bilancio al 31.12.2013 (cfr. foglio 89); in relazione alla contestazione concernente l'esercizio 2012 in relazione al conto “ crediti verso terzi / verso parti correlate” ( foglio 94 pvc) dalla Relazione del Comitato per il Controllo sulla gestione sopra richiamata si evince che il Comitato ha proceduto ad una svalutazione della predetta voce per complessivi euro 736.996,10 tenuto conto” delle incongruenze dovute all'iscrizione in bilancio di un credito verso Finind la cui documentazione a supporto è risultata incompleta ed inconsistente", credito che in realtà la Guardia di Finanza ha accertato che risulterebbe essere nei confronti di FISI e non di FININD in seguito ad un finanziamento ottenuto da B. in data 29.6.2012 dalla Banca Popolare di Vicenza per complessivi euro 1.492.500,00, utilizzato in pari data da B. per l'acquisto di titoli per euro 625.020,00 e destinato a FISI S.p.A. per la parte residua, senza rispondere ad alcuna esigenza finanziaria della società con conseguente sottrazione di disponibilità liquide di B. attraverso il trasferimento alla società controllante FISI S.p.A. (cfr. foglio 96); in relazione alla contestazione concernente la voce dell'attivo circolante “ crediti v/collegate iscritta nei bilanci d'esercizio 2011 e 2012 per un importo complessivo di euro 2.400.000,00 il dott. C. ha affermato: “... tale conto si valorizza con le scritture di chiusura del bilancio 2009 che ha come contropartita due voci reddituali di ricavo del 2009 che sono: 1) rendimento asset B. per SOOK e 2) ricavi prestazione marchio 1,9M. Anche in questo caso trattasi di ricavi che non hanno alcuna giustificazione economica formale e sostanziale. Scopo di tali appostazioni parrebbe quindi quella di rappresentare una situazione economico-finanziaria diversa dalla realtà. Da un punto di vista patrimoniale questa voce è stata svalutata solo nel 2014 — poi corretto nel 2013 - durante le mie attività di controllo“ (cfr. foglio 102);

rilevato che la società nella memoria depositata in data 14.11.2016 ha giustificato la mancata "disclosure” di tali fatti affermando che nulla sarebbe stato richiesto sul punto dai Commissari anteriormente al deposito della relazione ex art. 172 l.f. ( ?) e che, in ogni caso, sono stati prodotti in atti i processi verbali di constatazione e gli avvisi di accertamento e pertanto tutta la documentazione necessaria a mettere in luce i comportamenti in oggetto che conseguentemente non sarebbero ostati "scoperti ” dai Commissari Giudiziali; che inoltre principali responsabili degli atti di “mala gestio” sarebbero il M. e il G., le cui operazioni fraudolente non potevano essere scoperte dagli organi societari privi dei mezzi necessari ad accertarle, i quali infatti ne avrebbero preso conoscenza solo dalla notifica del pvc deII'1.6.2016 più volte richiamato;

ritenuto che tali giustificazioni non possono essere minimamente accolte posto che da un lato non basta certamente la mera produzione di un documento a ritenere assolto da parte proponente l'obbligo di completa informazione dei creditori, tanto più là ove nei molteplici scritti versati in atti dalla società ricorrente nessun accenno sia stato fatto a tali comportamenti illegittimi posti in essere dall'organo amministrativo, tutti anteriori al deposito del ricorso ex art. 161, comma VI, l.f., e dei quali la prima e compiuta descrizione è contenuta nel pvc 1.6.2016 prodotto dalla società ricorrente per la prima volta in allegato alla memoria contenente la proposta definitiva del 5.8.2016, successiva alla proposta originaria deII'11.12.2015/17.2.2016 e al decreto ex art. 163 l.f., comportamenti la cui rilevanza e consistenza può dirsi quindi effettivamente accertata e denunciata dai Commissari Giudiziali nella relazione ex art. 172-173 l.f. depositata il 26.9.2016, in conformità ai principi enunciati dal Supremo Collegio e sopra richiamati;

rilevato dall'altro che di tali fatti, o quanto meno di molti di essi, B. era a perfetta conoscenza come emerge inequivocabilmente dalle circostanze sopra evidenziate relative alla messa a disposizione della Guardia di Finanza di tutta la contabilità concernente gli anni 2011 e 2012 oggetto di verifica fiscale, dalle dichiarazioni rese dal Presidente del Comitato di Controllo sulla Gestione ai verificatori parimenti sopra ampiamente riportate, dalla stessa relazione del Comitato di Controllo sulla Gestione 8.10.2014, antecedente quindi al deposito del ricorso 161, comma VI, l.f., richiamata dalla stessa B. anche nell'ultima memoria 14.11.2016, nonché nella relazione ex art. 172 L.F. a pag. 176 ove si sottolinea, una fra tutte, la perfetta consapevolezza dell'inesistenza dell'immobilizzazioni immateriali iscritte in bilancio concernenti il marchio B., Comitato che del resto ha proceduto ad ingenti svalutazioni delle voci patrimoniali di bilancio iscritte anche nei successivi bilanci 2013 e 2014 per complessivi euro 14.000.000,00, con particolare riferimento ai crediti e alle improprie capitalizzazioni di costi,2 manovre queste tipicamente poste in essere dagli amministratori per scongiurare l'emersione di perdite atte ad erodere il patrimonio netto, senza peraltro indicare e collocare nel tempo quando si sarebbe verificata tale erosione che solo apparentemente si sarebbe verificata nell'esercizio 2013” ( rfr. I relazione integrativa 172 depositata il 27.9.2016);

ritenuto che anche le anomale transazioni finanziarie tra le varie società del gruppo M. poste materialmente in essere dal M., unitamente al G., anche nel corso degli anni 2011 e 2012, quando peraltro vi erano un Consiglio di Amministrazione e un Collegio Sindacale in seno a B. formato da diversi soggetti, non è credibile fossero del tutto ignorate dalla ricorrente dal momento che dell'esistenza e della scoperta di analoghe operazioni societarie realizzate nell'anno 2008 la società era stata perfettamente informata attraverso la notifica del precedente processo verbale di constatazione 12.12.2012, richiamato da quello dell'1.6.2016, ma neppure versato in atti da B.;

considerato in relazione alla mancata previsione di un credito risarcitorio derivante dall'esperimento di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali che B., del tutto contraddittoriamente a quanto prima sostenuto in ordine alla completa “ignoranza” dei comportamenti illegittimi tenuti dai precedenti amministratori, ha sostenuto nella memoria 14.11.2016 che tale mancata appostazione è corrisposta a una precisa scelta operata dalla società — ma allora i comportamenti fonte di responsabilità erano stati individuati? - tenuto conto di diversi fattori, quali il tempo necessario alla celebrazione del relativo processo, i costi prededucibili per la difesa tecnica, e soprattutto in base alla considerazione che nessun attivo sarebbe stato concretamente recuperabile a vantaggio dei creditori data l'incapienza dei debitori;

ritenuto che anche tale affermazione, a parte la contraddittorietà evidenziata, appare del tutto tautologica, così come l'analoga affermazione contenuta a pag. 354 della relazione 172-173 dei Commissari Giudiziali, dal momento che per la prima volta nella memoria 14.11.2016 sono stati indicati i nominativi dei possibili soggetti responsabili, membri degli organi amministrativi e/o di controllo, ed individuati del tutto genericamente i beni da loro posseduti peraltro solo alla data odierna — novembre 2016 -, senza produrre alcuna visura storica dei beni intestati nel tempo a tali soggetti nonché delle iscrizioni e trascrizioni eventualmente esistenti sui beni immobili, senza fornire alcuna descrizione precisa e tanto meno una valutazione degli stessi — per alcuni beni sono indicati solo i dati catastali e per altri neppure quelli-, parimenti senza nulla dire in ordine all'esistenza di assicurazioni per la responsabilità professionale( cfr. doc.ti 260-270 ), e senza procedere ad alcuna quantificazione del danno risarcibile;

ritenuto del tutto irrilevante, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, l'affermazione della società ricorrente di non aver mai rinunciato ad esperire un'azione di responsabilità nei confronti dei soggetti responsabili e di essersi determinata a presentare un esposto in Procura per segnalare i predetti fatti riservandosi, in caso di apertura del procedimento penale, di costituirsi parte civile sotto la vigilanza dei Commissari Giudiziali "i quali a loro volta potranno valutare di costituirsi ex art. 240 l.f.”;

considerato invero che a parte la considerazione che la denuncia al PM e la costituzione di parte civile attiene soltanto ai comportamenti rilevanti penalmente che non coincidono necessariamente con quelli fonte di responsabilità civile, la condotta frodatoria non è certo suscettibile di sanatoria successiva alla scoperta della stessa da parte degli organi della procedura, così come “nessuna modifica della proposta può essere valorizzata al fine di considerare irrilevante l'atto di frode per avvenuta comunicazione tardiva al ceto creditorio”, quale è da ultimo il tentativo operato da B. di appostare un credito risarcitorio a piano, peraltro a zero a scopo prudenziale “ non essendoci ad oggi concreti elementi da cui desumere un maggior ricavo futuro”, tanto più che quest'ultima affermazione è priva di alcun riscontro oggettivo alla luce delle carenze documentali e informative sopra evidenziate in merito alla capacità reddituale e patrimoniale dei soggetti responsabili;

ritenuto peraltro che deve essere ribadito che a prescindere dall'esistenza effettiva e concreta di un credito risarcitorio la condotta frodatoria rilevante posta in essere da B. e sanzionata dall'art. 173 va ricondotta all'omessa informazione data ai creditori in ordine all‘esistenza di fatti certamente rilevanti per l'espressione di un voto consapevole ed informato- tanto è vero che è derivato come dato certo un aggravio del passivo concordatario di euro 1.800.000,00 circa, contenibili ad euro 1.200.000,00 in caso di riduzione ad 1/3 delle sanzioni, senza contare i rilievi, privi di rilevanza fiscale, ma integranti delle vere e proprie distrazioni di liquidità dal patrimonio della società correlate alle operazioni finanziarie che hanno interessato B. e le altre società del gruppo "M.”-, restando poi ai creditori il compito di valutare la convenienza o meno dell'esperimento delle azioni risarcitorie nei confronti degli organi sociali anche al fine del necessario raffronto con la prospettiva fallimentare ;

ritenuto che significativo sotto questo profilo è anche l‘atteggiamento inizialmente serbato dalla società e dall'attestatore in ordine alla previsione ed appostazione almeno di un fondo rischi collegato alla verifica fiscale in corso iniziata nel novembre 2015, fondo rischi che solo in seguito ai rilievi effettuati dal Tribunale nel decreto 11.1.2016 è stato stanziato in euro 1.000.000,00 con la modifica apportata il 17.2.2016, pur continuando l'attestatore ad affermare la bontà della scelta iniziale di non prevedere il predetto fondo dal momento che la verifica fiscale in corso avrebbe riguardato soggetti estranei a B., o meglio i rapporti esistenti tra B. e il M., e che non sarebbero stati prevedibili per gli anni 2011 e 2012 gli impatti che la verifica avrebbe potuto avere anche verso B. ( nonostante le svalutazioni compiute nel 2014 dal Comitato di Controllo sulla gestione per ben 14 milioni di euro, svalutazioni che hanno riguardato tra l‘altro proprio l'illegittima rivalutazione del marchio B. contestata con il pvc 1.6.2016 emesso a conclusione della predetta verifica fiscale), salvo poi precisare che per mero amore di "disclosure", e verificati i bilanci e le dichiarazioni fiscali aveva riscontrato alcune potenziali criticità solo per l'anno 2011, fonti di possibili contestazioni e rilievi ai fini IRES, IVA e IRAP peraltro allo stato del tutto non preventivabili, né oggettivamente valutabili, ma non invece per il 2012 posto che il bilancio si era chiuso con una perdita di euro 2.100.000,00 e pertanto risultava alquanto improbabile l'accertamento di un maggior imponibile ai fine IRES ( cfr. pagg. 5-11 della relazione integrativa doc. 209);

considerato che, solo dopo la notifica del pvc e le precisazioni ottenute dall'Agenzia delle Entrate di Alessandria del 2.8.2016( doc. 250) — che ha tra l'altro quantificato in complessivi euro 297.919,00 le maggiori imposte IRES, IRAP ed IVA accertate per il 2012 con buona pace della previsione di improbabilità effettuata dall'attestatore nella relazione integrativa doc. 209 - con la memoria contenente la proposta definitiva depositata il 5.8.2016 B. ha elevato ad euro 2.000.000,00 il fondo rischi privilegiato relativo all'emissione del pvc in contestazione in modo da garantire l'intero pagamento del debito risultante dal predetto verbale della Guardia di Finanza, riservandosi di dare mandato a due avvocati ”per definire strategie e valutare il fondamento dei rilievi contestati",

considerato che, come risulta dalla successiva documentazione prodotta in allegato alla memoria del 14.11.2016, la società, tramite i predetti legali, ha avanzato istanza di accertamento con adesione nel settembre 2016 ex art. 6, commi 1 ( per gli anni 2012 e 2013) e comma 2 ( per il 2011in seguito alla notifica dell'avviso di accertamento)— senza peraltro richiedere alcuna autorizzazione nonostante l'accoglimento dell'istanza comporti il pagamento integrale di crediti anteriori in unica soluzione e/o in 16 rate trimestrali con versamento immediato della prima, attraverso l'utilizzazione delle liquidità di cassa di B. e delle somme depositate da H. in Escrow - limitandosi a contestare solo per l'anno 2012 il rilievo “ partecipazioni in società controllate” e specificamente che la rivalutazione delle partecipazioni cedute relative alla società Neolab potesse incidere sulla determinazione dell'IRAP dell'anno 2012, mentre in relazione alle contestazioni svolte dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia dell'Entrate di Roma relativamente all'anno 2011 - che sono di gran lunga quelle più consistenti — si è limitata a una contestazione generica di stile ( cfr. doc.ti 281-287);

ritenuto pertanto che da tutte le considerazioni sopra svolte e alla luce dei principi giurisprudenziali sia di merito che di legittimità ampiamente riportati nessun dubbio vi può essere sulla rilevanza, ai fini della completezza della relazione ex art. 186 bis lettera b) L.F. e della doverosa informazione del ceto creditorio, della omessa consapevole disclosure da parte di B. dei molteplici fatti di ”mala gestio” imputabili agli organi sociali, dei danni dagli stessi arrecati, con conseguente azionabilità nei loro confronti di azioni di responsabilità dalle quali poter ricavare eventuali utilità da mettere a disposizione per la soddisfazione dei creditori concordatari, a nulla rilevando il tentativo postumo e parziale di denunciare tali fatti alla procura con riserva, nel caso di instaurazione del processo penale, di costituirsi parte civile, dal momento che l'atto frodatorio posto in essere al momento della proposizione della proposta e del piano non può essere emendato successivamente attraverso una indotta disclosure dei fatti, prima taciuti, e conseguente modifica della proposta neppure Ià ove quest'ultima fosse stata approvata dai creditori ( cfr. da ultimo sul punto, oltre alla giurisprudenza già ampiamente citata nelle premesse, Cass. n. 24288/16 che ha ribadito “che la fraudolenza degli atti posti in essere dal debitore, se implica, una loro potenzialità decettiva nei riguardi dei creditori, non per questo assume rilievo, ai fini della revoca dell'ammissione al concordato, solo ove l'inganno dei creditori si sia effettivamente realizzato e si possa quindi dimostrare che, in conseguenza, i creditori medesimi hanno espresso il loro voto in base ad una falsa rappresentazione della realtà. Quel che rileva è il comportamento fraudolento, cioè posto in essere anche nella mera consapevolezza di aver taciuto nella proposta circostanze rilevanti ai fini dell'informazione dei creditori, non l'effettiva consumazione della frode....Correttamente pertanto la Corte di merito ha accertato in fatto che quello che parte resistente chiama un ravvedimento tattico, tardivo e pseudo riparatore, costituisce comportamento sussumibile nell'art. 173 l.f. perché la società ricorrente ha dissimulato parte dell'attivo celando ai creditori notevoli crediti vantati nei confronti delle società immobiliari facenti capo alla famiglia del suo legale rappresentante ( oltre euro 2.500.000,00, secondo quanto riferito dal Commissario Giudiziale, crediti indicati ma completamente svalutati a piano) La tardiva dichiarazione del legale rappresentante della società, resa soltanto nel corso del procedimento di revoca instaurato nell'ambito del giudizio di omologazione ( quindi, dopo la votazione da parte dei creditori) e diretto ad una inammissibile trasformazione di un concordato in continuità in un concordato misto è stata correttamente letta dalla Corte di appello quale ammissione del tentativo sventato”

rilevato quanto ai “maggiori costi sostenuti da B. durante il periodo della continuità cd. diretta” per circa euro 500.000,00, che le giustificazioni addotte nella memoria depositata il 14.11.2016, secondo cui tali costi sarebbero stati indicati solo nella situazione assestata al 30.11.2015 consegnata il 20.9.2016 ai Commissari Giudiziali a causa delle difficoltà dovute al trapasso dalla continuità diretta a quella indiretta, all'efficacia del contratto di affitto e allo scadere del termine per il deposito del piano e della proposta concordataria, sono non solo del tutto irrilevanti — così come il rilievo che la scarsa incidenza di tali costi sulla percentuale da destinare ai creditori chirografari pari al 2,8% escluderebbe la mala fede della ricorrente-, ma anche privi di alcuna dimostrazione dal momento che la ricorrente era ben a conoscenza degli ordini effettuati e dei lavori di manutenzione svolti nell'immobile di proprietà nel suddetto periodo anche ammesso che le relative fatture siano pervenute solo successivamente al 30.11.2015;

considerato che sul punto l'attestazione integrativa del dott. C. ( doc. 290) si è limitata ad affermare che i “ritenuti” maggiori costi — in realtà effettivi e comprovati -“per circa 500.000 euro non influenzano la formazione della percentuale garantita ai creditori ( 33,50%), in quanto vi sono stati miglioramenti in altre stime ( come a titolo di esempio, i flussi derivanti dall'assunzione di H., i flussi collegati alla rinuncia di H. all'inclusione nel perimetro di assunzione dei crediti al 31.10.2015 — di cui infra -, i maggiori canoni di affitto dell'azienda dipendenti dal prolungamento del concordato preventivo, il realizzo dei crediti migliore rispetto alle previsioni del piano e l'importo dell'aggio accantonato nei confronti di Equitalia che è risultato non dovuto e quindi espunto dal passivo)”;

rilevato che i Commissari Giudiziali nella relazione ex art. 172 depositata il 26.9.2016 hanno evidenziato che la società, "diversamente da quanto indicato nel piano di concordato depositato nel mese di febbraio 2016 ( e in contrasto con quanto affermato nelle relazioni informative periodiche predisposte in sede pre-concordataria, nelle quali nulla si diceva circa i maggiori oneri in questione, la società non avrebbe conteggiato costi di competenza riferibili alla gestione caratteristica per circa euro 550.000,00. Più specificamente, secondo le verifiche e gli approfondimenti degli scriventi, rispetto alla precedente versione della situazione patrimoniale al 30.11.2015, B. pare aver sostenuto maggiori costi per almeno euro 504.000,00— ( in assenza di una dettagliata rendicontazione da parte della società, gli scriventi non hanno potuto ricostruire la differenza di euro 46.000,00), generando comunque — secondo i dati forniti dalla ricorrente - un risultato economico di segno positivo ... Resta ii fatto che... la società debitrice ha trasmesso agli scriventi la situazione patrimoniale aggiornata al 30 novembre 2015 solo il 20.9.2016, il che suscita qualche perplessità in merito alla linearità e trasparenza del comportamento della ricorrente e alla stessa verosimiglianza delle spiegazioni fornite. Ciò che occorre tener conto è che dei maggiori costi in parola il piano di concordato non si sia fatto in alcun modo carico”;

rilevato che nella seconda integrazione alla relazione 172, depositata il 14.10.2016, i Commissari Giudiziali, al fine di verificare se la gestione derivante dalla continuità aziendale diretta dal 6.5.2015 al 30.11.2015 abbia diminuito il dividendo ai creditori chirografari, dopo aver condotto un'analisi sull'evoluzione subita dal piano concordatario dall'originaria proposta del 17.2.2016 a quella da ultimo aggiornata sulla base della situazione patrimoniale al 30.6.2016 rettificata con i dati del passivo come accertato dai commissari, hanno concluso affermando che “gli aggiornamenti dei numeri di Piano promananti dalla situazione al 30.6.2016 trasmessa da B. in data 20.9.2016 - mostrano una caduta di circa 2,8 punti nella percentuale, rispetto allo scenario rappresentato dalla originaria proposta della società formulata al 17.2.2016, integrata con le rettifiche in aumento degli attivi concordatari ottenute a seguito del controllo peritale del valore di taluni attivi assunti da H., l'accertamento del passivo compiuto dai Commissari e gli effetti della conciliazione della lite tributaria autorizzata dal Tribunale.”.. la diminuzione del dividendo attribuibile ai chirografari può spiegarsi unicamente con una diminuzione dello stock di circolante dato dai crediti commerciali, dalle disponibilità liquide e dai debiti verso fornitori prededuttivi. Alla luce di quanto precede, sembra potersi affermare che durante il periodo di continuità diretta si sia registrata una perdita tradottasi in un aumento netto delle passività, con conseguente ricaduta sulla garanzia patrimoniale”;

ritenuto pertanto che al di là delle irrilevanti, non pertinenti, indimostrate e poco credibili giustificazioni e considerazioni addotte dalla ricorrente e avvalorate dall'attestatore, del tutto evidente è la violazione degli obblighi informativi stabiliti dal Tribunale nel decreto del 16.5.2015, dal momento che non solo non sono stati indicati tutti i costi sostenuti durante la continuità diretta incidenti quindi sui flussi di cassa a disposizione, ma si è prospettato un risultato positivo quando in realtà si è prodotta una perdita, a prescindere dalla sussistenza o meno dei presupposti di cui all'ultimo comma dell‘art. 186 bis l.f.;

ritenuto che tale violazione espressamente sanzionata dal comma VIII dell'art. 161 l.f. con l'inammissibilità ex art. 162, comma 2, l.f. sia rilevante ex art. 173, comma 3, l.f., disposizione questa che espressamente prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma e quindi la revoca dell'ammissione del concordato “se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato”;

rilevato quanto al credito maturato da B. verso H. di circa euro 1.800.000,00 al 30.6.2016 che la contestazione dei Commissari era fondata, tanto è vero che solo in data 14.11.2016 l'assuntore ha provveduto a versare quanto dovuto per canoni d'affitto, fatture relative al magazzino in esecuzione del contratto estimatorio e per canoni di leasing, non avendo minimamente dimostrato la stipulazione con Mediocredito di un "pactum de non petendo” per i canoni scaduti daIl‘1.12.2015 come affermato nella memoria del 14.11.2016, sì che la “preoccupazione” sollevata dai Commissari e dal Tribunale nel decreto 30.9.2016 in merito alla tenuta della stessa fattibilità giuridica del concordato era sicuramente pertinente;

rilevato peraltro che H. ha contravvenuto agli impegni espressamente assunti nella proposta di assunzione definitiva 4.8.2015 - proposta definitiva di assunzione ( doc. 240) costituente parte integrante della proposta definitiva concordataria 5.8.2016, non modificata ma anzi ribadita da B. e dalla stessa H., con la sola eccezione della rinuncia ai crediti commerciali esistenti alla data del 31.10.2015 di cui infra, rispettivamente nella memoria 14.11.2016 e nella rinuncia allegata ( doc. 255) — e in particolare a quello di cui al punto 7 rubricato “Corrispettivo, pagamento e garanzia”— in base al quale per quanto qui interessa “ H. si impegna, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data di adunanza dei creditori a prestare garanzia bancaria a prima richiesta emessa da un primario istituto di credito italiano od estero, ma con stabile sede in Italia, oppure ad integrare l'Escrow per un importo pari al corrispettivo di assunzione relativo agli Attivi da Trasferire di cui al punto 6.1 (iii l'opificio) e (v), salvo quanto precisato al successivo punto 10 per il Magazzino da Assegnare”;

considerato che ai sensi dell'art. 6.2 l'importo che H. si è obbligata a corrispondere a fronte dell'assegnazione dell'opificio è pari ad euro 3.510.593,34,00 e che il termine di 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza dei creditori scadeva il 26.9.2016, adunanza fissata infatti per il 6.10.2016 e sospesa in seguito al provvedimento di questo Tribunale di fissazione dell'udienza ex art. 173 l.f. emesso il 30.9.2016, dopo la scadenza del suddetto termine;

rilevato che in data 14.11.2016 H. ha versato ad integrazione dell'Escrow relativamente all'opificio la sola somma di euro 672.624,47, anziché quella di 3.510.593,34 giustificando tale minore versamento con l‘accollo a suo favore del mutuo ipotecario ottenuto dal Banco Popolare per l'importo di euro 2.533.693,21 in linea capitale con effetto liberatorio per B. subordinatamente all'avverarsi delle seguente condizioni: (i) omologa del Piano e della Proposta ovvero l'avvenuta assegnazione ad H. degli asset di B. con particolare riferimento ai cespiti gravati da ipoteca di I grado a favore del Banco e (II ) riduzione del mutuo ad euro 2.533.693,21 in linea capitale ;

ritenuto che tale giustificazione è del tutto irrilevante dal momento che non solo la comunicazione prodotta proveniente dal Banco Popolare datata 23.9.2016 ( doc. 279) si esprime in termini di mera disponibilità e non contiene pertanto nessun impegno vincolante sia pure sottoposto alle predette condizioni, ma soprattutto tale preteso accollo del mutuo ipotecario da parte di H. è del tutto estraneo alla proposta e al piano concordatario, sulla quale dovrebbero essere chiamati ad esprimere il proprio consenso i creditori, che sono e corrispondono esclusivamente a quella definitiva del 5.8.2016;

ritenuto pertanto che H. risulta inadempiente agli obblighi assunti dal momento che non ha versato entro il termine previsto, né comunque successivamente, l'importo di euro 3.510.593,34, bensì quello inferiore di euro 672.624,47, pari alla differenza tra euro 3.510.593,34 e l'ammontare del credito ipotecario sulla base di un atto completamente estraneo alla proposta di concordato e agli impegni assunti;

rilevato che la mancata costituzione delle garanzie promesse può rilevare ai fini della risoluzione del concordato ex ant. 186 e 137 l.f. e, quindi, anteriormente all'omologa, anche ai fini della revoca dell'ammissione ex art. 173, comma 3, l.f.;

considerato quanto al rilievo concernente l'assegnazione dei “ crediti commerciali” ad H. che nella memoria 14.11.2016 B. sostanzialmente ha riconosciuto la fondatezza dell'addebito là ove afferma che “anche alla luce della rinuncia H. — a chiedere l'assegnazione dei crediti commerciali esistenti alla data del 31.10.2015 ed indicati nell'attivo per un valore nominale pari ad euro 3.164.375,00 (doc. 255) - non ricorre alcuna assegnazione di attivo senza corrispettivo od un trasferimento occulto di attivi, perché, rispetto ai crediti commerciali maturati tra la data del 1° novembre 2015 e 30 novembre 2015 H. verserà il valore nominale del rispettivo credito e non una somma a stralcio”;

considerato che nella proposta definitiva di assunzione 4.8.2015 i crediti commerciali indicati nell'attivo per complessivi euro 3.164.375,00 sono stati ipotizzabili come incassabili per euro 2.354.732,00 per quelli maturati fino al 31.10.2015 e ad euro 540.000,00, e non 767.975,00 come affermato da B. nella memoria 14.11.2016, per quelli maturati nel mese di novembre 2015, dandosi altresì atto che al 16.2.2016 residuava da incassare sui primi la somma di euro 155.000,00 e sui secondi la somma di euro 290.000,00;

rilevato che tra gli attivi da trasferire erano compresi anche i suddetti crediti” per un importo pari alla differenza tra quanto B., alla data odierna deve ancora incassare e quanto avrà effettivamente incassato sugli stessi alla data di assegnazione con l'espressa intesa che rispetto ai crediti commerciali totali da trasferire B. dovrà trasferire a H. tutte le somme che dovessero essere state incassate in data posteriore al pagamento del corrispettivo di assunzione e all‘assegnazione del relativo attivo da trasferire”;

considerato che per rispondere al rilevo dei Commissari B. ha affermato che al 30.9.2016 tutti i crediti commerciali maturati al 31.10.2015 sono stati incassati in somma superiore ad euro 2.354.375,00, e precisamente si è registrato un maggior incasso di euro 183.424,00, senza peraltro precisare quando esattamente gli stessi sono stati incassati, e che invece per i crediti maturati nel mese di novembre di euro 767.957,00, (?), ne sono stati incassati euro 726.405,48 con una conseguente differenza di euro 36.002,82 che H., in adempimento degli impegni presi, ha provveduto a versare ad integrazione dell'E. il 14.11.2016;

considerato che sul punto e in particolare sul rilievo dei Commissari nulla ha dedotto l'attestatore nell'integrazione allegata alla memoria 14.11.2016 limitandosi a sottolineare i vantaggi a favore di B. derivanti dalla rinuncia di H., posto che il maggior importo incassato al 30.9.2016 sui crediti maturati al 31.10.2015 e tutti i crediti incassati successivamente aII‘1.10.2016 sarebbero andati a beneficio di B., così come con l'integrazione deII'Escrow B. aveva ricevuto l‘intero valore nominale dei crediti maturati nel novembre 2015;

rilevato pertanto che anche in questo caso ove non vi fosse stata la “scoperta” da parte dei Commissari H. si sarebbe vista di fatto assegnare di fatto crediti per un valore superiore rispetto al valore nominale di assunzione;

considerato infine in relazione al pagamento dei ratei di 13° mensilità e delle ferie arretrate e quindi di debiti concorsuali ai dipendenti da parte di H. che le giustificazione addotte in memoria 14.11.2016 non possono essere condivise dal momento che non solo, giova ribadirlo, tale pagamento è avvenuto in contrasto con quanto pattuito nel contratto di affitto d'azienda, con i principi stabiliti dall'art. 105 u.c. l.f., e con quanto previsto nel piano concordatario, ma soprattutto il rimborso di tale pagamento ad H. è stato inserito tra i costi della continuità e quindi quale debito prededucibile di cui il piano, in conformità alla natura, prevede un pagamento anticipato rispetto ai crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c., dando luogo i costi della continuità a crediti non concorsuali ma estranei al concordato in quanto sorti dopo il deposito del ricorso ex art. 161, comma VI, l.f.;

rilevato che pur prendendo atto che, dopo la “scoperta", B. ha affermato che H. aspetterà per il rimborso i tempi previsti dal piano per il pagamento dei crediti ex art. 2751 bis n. 1 c.c., trattandosi di una “surroga privilegiata”, deve essere sottolineato che di tale “surroga” non vi è alcuna evidenza nella proposta e nel piano concordatario e che, trattandosi di pagamento di crediti anteriori sostanzialmente effettuato non con ” nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori”, sarebbe stata necessaria in ogni caso l'autorizzazione del Tribunale e l'attestazione ex art. 182 quinquies l.f., ove i pagamenti fossero intervenuti prima dell'ammissione o l'autorizzazione del G.D. ex art. 167 l.f. se effettuati, come sembrerebbe nel caso di specie, dopo il decreto di ammissione ex art. 163 I.I.;

rilevato che a conferma della “consapevolezza” da parte di B. di aver taciuto tutte queste circostanze indubbiamente rilevanti ex art. 173, commi 1 e 3, l.f. sta la constatazione della loro convergenza a senso unico sempre a favore dell'assuntore, nonché il fatto che i tardivi e per ciò stesso irrilevanti ed indotti "aggiustamenti” hanno portato ad un innalzamento della percentuale offerta e garantita a favore dei creditori chirografari da quella iniziale del 20% a quella definitiva del 33,50%, aumento che diversamente non sarebbe stato “spontaneamente” messo a disposizione dalla ricorrente e dall'assuntore e non sarebbero state recuperate attività originariamente sottratte;

ritenuto pertanto che alla luce delle considerazioni ed argomentazioni che precedono deve essere disposta la revoca dell'ammissione al concordato preventivo della società B. G. ; Fratello S.p.A. con comunicazione al P.M., sede, per le valutazioni di competenza in relazione a tutti i fatti e comportamenti ivi descritti;

 

P.Q.M.

Visto l'art. 173 l.f.;

revoca l'ammissione al concordato preventivo della società B. G. ; Fratello S.p.A.,

dispone la trasmissione del presente provvedimento al P.M. — sede;

manda alla cancelleria per i conseguenti adempimenti.

Alessandria, 25.11.2016.