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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21310 - pubb. 01/03/2019.

Eccezione della prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse solutorie ultradecennali e onere della prova


Tribunale di Pavia, 28 Gennaio 2019. Est. Cameli.

Rimesse solutorie – Diritto alla ripetizione – Eccezione di prescrizione ultradecennale – Prova dell’affidamento – Onere di parte attrice

Delibera CICR del 9/2/00 – Anatocismo – Interessi creditori e debitori – Pattuizione tassi differenti – Legittimità

Art. 120, comma 2 TUB – Divieto di anatocismo – Decorrenza dal 3/8/16

Commissione di massimo scoperto – Remunerazione immediata disponibilità di fondi – Legittimità

Commissione di massimo scoperto – Tasso soglia d’usura – Non rileva fino a 1/1/10 – Tasso soglia d’usura – Commissione Massimo scoperto media – Maggiorazione di 1/2

Interessi Moratori – Verifica rispetto soglia usura – TEGM maggiorato di 2,1%

Tasso soglia d’usura – Somma algebrica tasso corrispettivo e moratorio – Erroneità


Nel caso di eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse solutorie ultradecennali grava su parte attrice l’onere della prova dell’affidamento e, quindi, della natura meramente ripristinatoria delle rimesse. Ciò in quanto l’azione promossa nei confronti dell’istituto di credito ha natura di accertamento negativo. E’, invece, onere della banca dimostrare la presenza di un affidamento allorquando questa eccepisce la natura ripristinatoria della rimessa per l’esistenza di un’apertura apertura di credito.

E' conforme alla Delibera CICR del 9/2/00 la pattuizione con la banca di tassi creditori e debitori differenti, ponendo sul punto la delibera l’unica condizione della medesima periodicità temporale dei tassi che possono anche essere distinti.

La delibera CICR del 9/2/00 ha continuato a regolare la materia dell’anatocismo bancario fino all’adozione della delibera CICR del 3/8/16. Ciò in quanto l’efficacia del divieto di anatocismo bancario, introdotto dall’art. 120, comma 2 TUB, così come modificato dall’art. 1, comma 629 Legge n. 147 del 27/12/13, era subordinata all’adozione della relativa delibera CICR.

Legittima è previsione della commissione di massimo scoperto che non costituisce una componente degli interessi corrispettivi, né tantomeno una modalità di calcolo degli stessi ed è, invece, destinata a remunerare la diversa prestazione consistente nell’integrale messa a disposizione dei fondi di cui all’apertura di credito a semplice richiesta del cliente.

Fino all’1/1/10 la commissione di massimo scoperto non va considerata ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia d’usura. Ciò in quanto i Decreti ministeriali di rilevazione del TEGM, ai sensi della Legge n. 108/96, emanati prima dell’1/1/10, recependo le istruzioni di Banca d’Italia, determinavano tale tasso senza includere nel calcolo l’ammontare della commissione suddetta. Ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia d’usura la Commissione di Massimo Scoperto applicata in concreto va, invece, confrontata con la Commissione di Massimo Scoperto soglia, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei DDMM.

La usurarietà o meno degli interessi moratori in concreto applicati va verificata confrontando il relativo dato con il tasso soglia d’usura per gli interessi moratori, determinato maggiorando il TEGM di 2,1 punti percentuali.

Ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia d’usura erronea è la pratica di operare la somma algebrica di interessi corrispettivi e moratori. Ciò sia perché si tratta di tassi dovuti in via alternativa, sia perchè il TEGM, e conseguentemente il tasso soglia che dipende da questo, risultano determinati in base a rilevazioni statistiche condotte esclusivamente con riferimento agli interessi corrispettivi. (Patrizio Melpignano) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Patrizio Melpignano


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