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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21327 - pubb. 05/03/2019.

Pagamento di cambiale tratta non accettata a mani del prenditore dopo il fallimento del traente


Tribunale di Vicenza, 10 Settembre 2018. Est. Prendini.

Fallimento – Titoli di credito – Cambiale tratta – Delegazione di pagamento – Pagamento della cambiale dopo il fallimento del traente  – Mancata accettazione del trattario – Pagamento non liberatorio – Azione di ripetizione del trattario


Se la cambiale tratta viene accettata dal trattario prima del fallimento del traente, il pagamento successivo si perfeziona regolarmente nelle mani del prenditore.

Nel diverso caso in cui la cambiale tratta non viene accettata dal trattario, il fallimento del traente interrompe il processo formativo della delegazione di pagamento, con la conseguenza che il trattario deve pagare la cambiale al curatore fallimentare e non al prenditore.

Se, viceversa, dopo il fallimento del traente, la cambiale viene pagata a mani del prenditore, il curatore può chiedere a propria volta al trattario il pagamento della tratta. Il trattario in questo caso può pretendere la ripetizione di quanto già versato al prenditore della cambiale, trattandosi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. (Paolo Doria) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Prof. Paolo Doria


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