Una volta sopravvenuto l’inadempimento, l’interesse di mora è destinato a sostituirsi a quello corrispettivo
Tribunale di Bologna, 06 Marzo 2019. Est. Daniela Grossi.
Usura – Interessi moratori e corrispettivi – Cumulo – Esclusione
Usura – Nullità degli interessi moratori – Nullità – Estensione della sanzione agli interessi corrispettivi – Esclusione
Al fine di valutare l’eventuale superamento del tasso soglia usurario, non può farsi luogo al cumulo degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, in quanto, una volta sopravvenuto l’inadempimento, l’interesse di mora è destinato a sostituirsi a quello corrispettivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Nell’ipotesi in cui siano pattuiti in misura usuraria i soli interessi di mora, a questi soltanto dovrà circoscriversi la sanzione della nullità, con la conseguenza che saranno comunque dovuti gli interessi corrispettivi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Giovambattista Fragomeni
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