Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21379 - pubb. 15/03/2019

Domanda supertardiva: la valutazione della causa non imputabile del ritardo spetta al giudice di merito

Cassazione civile, sez. I, 05 Settembre 2018, n. 21661. Est. Lamorgese.


Domanda cd. supertardiva - Causa non imputabile - Accertamento di fatto - Sindacato di legittimità - Limiti - Fattispecie



In caso di domanda cd. supertardiva di ammissione al passivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 101 l.fall., la valutazione della sussistenza di una causa non imputabile che giustifichi il ritardo del creditore, implica un accertamento di fatto rimesso alla valutazione del giudice di merito, che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione del tribunale che aveva ritenuto inammissibile per tardività la domanda di insinuazione al passivo proposta dagli eredi di un dipendente della società fallita, escludendo che dalla morte del creditore cominci a decorrere un nuovo termine annuale per proporre la domanda in favore dei suoi aventi causa). (massima ufficiale)


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