Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21389 - pubb. 16/03/2019

Cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB: la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale realizza una presunzione assoluta di conoscenza

Cassazione civile, sez. III, 25 Settembre 2018, n. 22548. Est. Fiecconi.


Cessione di crediti - Cessione in blocco ex art. 58 TUB - Pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale - Presunzione assoluta di conoscenza della cessione



Nella cessione di crediti in blocco di cui all’art. 58 TUB, il perfezionamento della fattispecie traslativa avviene con la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, che introduce una presunzione assoluta di conoscenza della cessione in blocco fra i vari enti creditori e i debitori, e quindi la rende idonea a superare le contestazioni del debitore circa l'efficacia traslativa degli atti così come intervenuti fra i vari successori a titolo particolare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


Rilevato in fatto

1. Con ricorso depositato in data 10.2.2010, M.G. evocava in giudizio innanzi al Tribunale di Roma le società in epigrafe indicate, rispettivamente quali cedenti e cessionarie di crediti in blocco, per opporsi ex art. 615 c.p.c., all'esecuzione avviata nei suoi confronti con pignoramento dei beni, contestando la titolarità del credito in capo a SARC srl, ultima cessionaria dei crediti ceduti inizialmente in blocco da BANCA DI ROMA s.p.a a TREVI FINANCE s.p.a. nell'anno 2001. Si costituiva M.G. e il giudizio veniva definito dal Tribunale di Roma con sentenza del 18.10.2012 che accoglieva l'opposizione e dichiarava l'inefficacia del pignoramento sull'assunto che non fosse stata fornita la prova della conclusione del primo contratto di cessione in blocco di crediti, l'accettazione non essendo pervenuta nelle forme previste dal contratto.

2. Instaurato il giudizio di appello da parte di SGC srl, con appello incidentale di M.G., la Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 6390/2015 depositata il 17.11.2015, rigettato l'appello incidentale, accoglieva l'impugnazione principale di SGC srl, ritenendo valida ed efficace la cessione in tutti i passaggi progressivamente intervenuti tra le parti, e respingeva l'opposizione all'esecuzione, condannando l'opponente alle spese del doppio grado di giudizio.

3. Con ricorso per cassazione notificato il 17 maggio 2016 M.G. propone ricorso per vedere annullata la sentenza della Corte d'appello, affidandolo a sei motivi. SGC srl (ora CAF spa) ha notificato controricorso.

 

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la falsa applicazione della norma ex art. 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che la Corte d'appello ha omesso di considerare l'eccezione di giudicato interno per mancata impugnazione del capo della sentenza del Tribunale di Roma che statuisce in ordine all'applicabilità al caso di specie dell'art. 1326 c.c., comma 4, in tema di formazione della volontà contrattuale mediante accettazione della proposta richiesta in una forma determinata.

1.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato per quanto di ragione.

1.2. Dalla pronuncia in esame risulta che la Corte d'appello ha esaminato l'eccezione di giudicato interno sotto il profilo della violazione dell'art. 342 c.p.c. e, superata tale questione processuale, sull'assunto che vi fosse in atti documentazione comprovante la cessione contestata, ha poi scrutinato il merito dell'appello.

1.3. Deve peraltro rilevarsi che il ricorrente omette di riportare i termini della censura formulata al riguardo nell'atto di appello della controparte, sicchè la relativa disamina nel merito della questione processuale inerente al mancato rilievo di un giudicato interno rimane preclusa, per difetto di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Quando la censura coinvolge l'esame di atti del procedimento, al fine di renderne possibile l'esame, è necessario che si provveda alla succinta indicazione del contenuto di essi e alla relativa individuazione, con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla produzione della documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, con precisazione dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., Sez. 6, n. 4220 del 16/3/2012; Sez. 3, Sentenza n. 8569 del 09/04/2013).

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 130 del 1999, artt. 1 e 4 e del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 9 (TUB) in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamenta che la Corte territoriale abbia assegnato all'art. 58 TUB una funzione ultronea e costitutiva della cessione di credito rispetto a quella, equivalente all'art. 1264 c.c., di notifica dell'atto di cessione ai debitori ceduti.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. La Corte territoriale ha affermato che il "perfezionamento" della fattispecie traslativa avviene con la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, che introduce una presunzione assoluta di conoscenza della cessione in blocco fra i vari enti creditori e i debitori, e quindi la rende idonea a superare le contestazioni del debitore circa l'efficacia traslativa degli atti così come intervenuti fra i vari successori a titolo particolare.

2.3. L'art. 58, comma 2, TUB (nel testo applicabile ratione temporis) ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, appunto, in blocco, per quanto tale ulteriore attività sia prevista nelle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia.

2.4. La valutazione effettuata dalla Corte d'appello si pone quindi in linea con la giurisprudenza che ha affermato che, nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale delle cessioni in blocco richiede, a questi ristretti effetti verso i debitori ceduti, la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006). La pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., è dunque estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti (Sez. 1, Sentenza n. 13954 del 16/06/2006).

2.5. Invero, la ratio decidendi della impugnata decisione della Corte territoriale, è da intendersi nel senso che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sostituisce la notifica della cessione, altrimenti prevista in via generale dall'art. 1264 c.c. e in tal modo perfeziona non tanto il contratto di cessione (perfezionatosi nelle forme previste nel contratto), ma il procedimento di "cessione in blocco" e di "cartolarizzazione" dei crediti, dispensando il creditore cessionario dall'eseguire l'annotazione della cessione a margine dell'iscrizione ipotecaria ex art. 2843 c.c.. Avendo la sentenza impugnata statuito su tutti questi punti in conformità con la normativa di settore, il motivo è inammissibile, perchè muove dalla considerazione - errata - che la sentenza abbia voluto dare un effetto costitutivo alla pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, il che è da escludersi, come sopra visto.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Parte ricorrente sostiene che la Corte territoriale non ha valutato se i crediti ceduti soddisfino i criteri contrattuali previsti ai fini della loro inclusione nel blocco di crediti ceduto e denuncia che, a tal fine, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è stata utilizzata per specificare e perfezionare ex post le suddette cessioni.

3.1. Il motivo è inammissibile.

3.2. La Corte di merito ha valutato i rapporti ceduti in blocco a prescindere dalla pubblicazione e dalle specificazioni in essa racchiuse, cui ha assegnato l'effetto sostitutivo della notifica di cui all'art. 1264 c.c.: le conclusioni cui è pervenuta, in ordine al perfezionamento del contratto, si sostanziano in un apprezzamento sui documenti prodotti, allegati ai contratti di cessione in blocco, di fatto insindacabile in sede di legittimità in quanto logicamente coerente con le norme di settore.

3.3. In tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell'ipotesi di violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27136 del 2017). Ne consegue che il ricorrente per cassazione, sotto questo profilo, deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme in tesi violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali (v. per tutte, Cass. sez. 3, n. 3419/2018; Cass. Sez. 3, sentenza n. 28318/2017). Il che l'odierno ricorrente ha nella specie omesso di fare.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2 e art. 111 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia omesso di considerare la domanda del ricorrente tesa ad accertare che i crediti, oggetto di due negozi di cessione, in quanto non gestiti dall'area recupero crediti al tempo della cessione, non avevano i requisiti per essere ceduti, e dunque rientravano nelle ipotesi di esclusione indicate al punto 9) del contratto e che la cessione non era stata notificata dalla BANCA DI ROMA a TREVI FINANCE s.p.a., al ricorrente ceduto e alla società M. Costruzioni di cui era garante.

4.1. Il motivo è inammissibile.

4.2. Il vizio di omessa pronuncia causativo della nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., non si configura allorquando il giudice di merito non abbia considerato i fatti secondari dedotti dalla parte, non concernenti, cioè, alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere; in tal caso, è integrato il diverso vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella misura in cui il giudice abbia in ipotesi omesso la considerazione di fatti rilevanti ai fini della ricostruzione della "quaestio facti" in funzione dell'esatta qualificazione e sussunzione "in iure" della fattispecie (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22799 del 29/09/2017).

4.3. La censura, sotto il profilo della omessa pronuncia, prospetta inammissibilmente al giudice di legittimità di riconsiderare questioni di fatto e circostanze ai fini del rilievo della mancanza di titolarità del rapporto azionato, mentre sul punto la Corte territoriale ha dimostrato di essersi pronunciata dando una interpretazione dei documenti prodotti alla luce sia dei due contratti, sia della normativa di settore che regola le cessioni di credito in blocco ai fini della relativa "cartolarizzazione".

5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per motivazione apparente e contraddittoria in ordine alla sollevata eccezione di nullità delle cessioni.

5.1. Il motivo è inammissibile.

5.2. La deduzione attiene al fatto che la Corte ha fatto rientrare nella cessione in blocco il credito derivante dal leasing stipulato da M. COSTRUZIONI SRL, che non sarebbe menzionato nell'avviso di cessione pubblicato, e che la Corte abbia invece dato una indicazione troppo generica e incomprensibile, sfornita di ratio decidendi, nel decidere tale questione.

5.3. In realtà la Corte di merito, senza omettere la valutazione dei dati acquisiti nel corso del giudizio, ha indicato le ragioni per cui le cessioni di cui è causa debbono essere ritenute incluse nella successione di cessioni in blocco operate dalle banche, perchè rientranti nei codici numerici corrispondenti alle sofferenze incluse negli atti di cessione, attestate anche da documenti successivi. Una ratio decidendi di tale tenore, lungi dall'essere apparente, non si pone in termini di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto, solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Sez. 3 -, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).

6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 116 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto nel valutare i documenti, la Corte non avrebbe operato secondo prudente apprezzamento.

6.1. Il motivo è inammissibile.

6.2. La censura si risolve in un' istanza di revisione delle valutazioni del giudice di merito, tratte dal materiale probatorio acquisito, che induce a svolgere un nuovo esame di merito, sicuramente estraneo alla natura e finalità del giudizio di cassazione.

6.3. In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012. (Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).

7. All'inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese, come di seguito liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, a favore della parte che ha resistito con controricorso; non deve viceversa darsi luogo alla pronuncia in ordine alle spese in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

 

P.Q.M.

1. La Corte rigetta il ricorso;

2. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 10.200,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie al 15% e ulteriori oneri di legge in favore della controricorrente società S.G.C. s.r.l. (ora CAF Spa).

3. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2018.