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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21418 - pubb. 23/03/2019.

Compete il privilegio ex art. 2752 c.c. alla tassa portuale di sbarco e imbarco


Cassazione civile, sez. I, 08 Ottobre 2018, n. 24738. Est. Lamorgese.

Privilegi – Tassa portuale di sbarco – Applicazione dell’art. 2752 c.c.


Il privilegio generale mobiliare previsto dall'art. 2752 c.c. dev'essere riconosciuto in via estensiva alla tassa portuale di cui all'art. 33 della l. n. 82 del 1963, come modificato dall'art. 28, comma 6, della l. n. 84 del 1994.

Si deve, infatti evidenziare che la tassa portuale di imbarco e sbarco delle merci, prevista dalla L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 28, comma 6, già introdotta dalla L. 9 febbraio 1963, n. 82, soltanto per alcuni porti e poi estesa a tutti i porti - non è collegata in termini di corrispettivo del godimento di un servizio, sebbene abbia come presupposto l'effettuazione di operazioni di imbarco e sbarco all'interno di uno dei porti indicati dalla legge (Cass., sez. 5, n. 13822/2007), ma evidenzia gli elementi identificativi dei tributi e una causa del credito giustificatrice del privilegio. E ciò in considerazione:

a) della matrice legislativa della prestazione imposta, poichè il tributo nasce direttamente in forza della legge, e non in un rapporto sinallagmatico tra le parti, risultando irrilevante l'autonomia contrattuale;
b) della doverosità della prestazione, che comporta un'ablazione delle somme e la loro attribuzione ad un ente pubblico, cui i soggetti tenuti al pagamento non possono sottrarsi, e la legge non dà alcun rilievo alla volontà delle parti;
c) del nesso con la spesa pubblica, nel senso che la prestazione è destinata allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell'ente impositore, trattandosi di un tributo con il quale il contribuente viene chiamato a concorrere al mantenimento delle funzioni pubbliche svolte dall'autorità portuale per il funzionamento dell'area affidata alle sue cure (Cass., sez. 5, n. 20018/2017).

La suddetta tassa, in aggiunta al gettito delle tasse erariali e di ancoraggio, già acquisite al bilancio dello Stato, è attribuita alle autorità portuali - che costituiscono enti pubblici non economici sul piano funzionale e finanziario, dotati di pubblici poteri (Cass., S.U., n. 3733/2016) - al fine di assicurarne la autonomia finanziaria e di promuovere l'autofinanziamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria in ambito portuale (L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 982 e 985). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

 

Fatti di causa

La Tirrena Navigazione spa, in amministrazione straordinaria, ha proposto ricorso per la cassazione del decreto del 23 maggio 2013 con il quale il Tribunale di Roma, accogliendo l'opposizione L. Fall., ex art. 98 dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta avverso il decreto del giudice delegato del 5 aprile 2011, ha riconosciuto al credito azionato dall'Autorità Portuale, già ammesso al passivo in chirografo, il privilegio di cui all'art. 2752 c.c.

In particolare, la A.X. aveva svolto la funzione di sostituto di imposta per quanto dovuto a titolo di diritto autonomo portuale, incassando da ogni passeggero in transito nello scalo di Civitavecchia, al momento del pagamento del biglietto, una quota corrispondente per poi riversare cumulativamente e periodicamente il totale all'Autorità Portuale, ai sensi della L. n. 84 del 1994, artt. 13 e 28.

L'intimata Autorità Portuale ha resistito con controricorso.

Le parti hanno presentato memorie.

 

Ragioni della decisione

L'eccezione di inammissibilità del ricorso in esame, sollevata dalla controricorrente in ordine al difetto di specificità della procura resa al difensore della T., è infondata. Il suddetto requisito, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 18915/2012, n. 29785/2008, n. 6687/2016), deve ritenersi soddisfatto qualora la procura, pur non contenendo uno specifico richiamo al provvedimento impugnato, sia stata apposta in calce o a margine del ricorso, non assumendo altresì alcun rilievo la mancanza della data, la quale può essere desunta aliunde, come nell'ipotesi in cui la procura risulti anche dalla copia notificata.

I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, trattando questioni connesse, e sono infondati:

a) il vizio di omessa pronuncia, qual è quello denunciato di mancata statuizione di merito su richiesta di rigetto della domanda avversaria per mancanza di prova, non è configurabile per il mancato esame di questioni istruttorie, bensì solo con riferimento a domande o eccezioni di merito (Cass., sez. lav., n. 6715/2013; S.U. n. 15982/2001);

b) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, riguarda l'omesso esame di fatti controversi e decisivi, mentre la ricorrente si duole della omessa motivazione su questione di diritto inerente alla carenza di valore probatorio delle fatture; inoltre, il vizio in esame è censurabile in limiti ristretti (v. Cass., S.U., n. 8053/2014) che non sono stati valicati nella specie, risolvendosi il mezzo in una richiesta di rivisitazione del giudizio di fatto inerente l'idoneità della documentazione allegata dalla controparte ai fini della prova della sussistenza e dell'ammontare del credito;

c) la violazione dell'art. 2697 c.c. non è ravvisabile quando il ricorrente si sia limitato, come nella specie, a criticare l'esito della valutazione del materiale probatorio o del comportamento processuale di una parte, ma solo nell'erronea applicazione da parte del giudice di merito della regola di giudizio fondata sull'onere della prova, per avere attribuito l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata (Cass., S.U., n. 16598/2016; sez. 3, n. 11892 del 2016).

Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 2752 c.c., per avere riconosciuto il privilegio ad un credito, come quello fatto valere dall'Autorità Portuale, non costituente una imposta ma una specifica tassa, intesa come corrispettivo del servizio di trasporto dei passeggeri, al di là di quanto consentito da una pur estensiva interpretazione della citata disposizione.

Il motivo è infondato.

Si deve premettere che le norme del codice civile che stabiliscono i privilegi in favore di determinati crediti costituiscono norme eccezionali che, in quanto tali, non sono suscettibili di interpretazione analogica, ma possono essere oggetto di interpretazione estensiva, la quale costituisce il risultato di un'operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale e, quindi, di estendere la regula juris a casi non espressamente previsti dalla norma, ma dalla stessa implicitamente considerati, alla luce dell'intenzione del legislatore e della causa del credito che, ai sensi dell'art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio (ex multis Cass., S.U., n. 11930/2010). E' in ragione di una simile interpretazione estensiva - giustificata sia dalla causa del credito, avente ad oggetto un'imposta erariale e reale, sia dall'esigenza di certezza nella riscossione del credito, ai fini del reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato ed agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali - che, ad esempio, la giurisprudenza ha riconosciuto il privilegio, ai sensi dell'art. 2752 c.c., comma 1, ad un credito (per l'imposta regionale sulle attività produttive) non ancora espressamente contemplato dalla norma citata, cioè anche per il periodo anteriore alla modifica apportata dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 39 conv., con modif., dalla L. 29 novembre 2007, n. 222 (Cass., sez. 1, n. 17087/2016 e n. 25242/2010). E analogamente, la giurisprudenza ha riconosciuto il privilegio generale sui mobili, a norma dell'art. 2752 c.c., u.c. a favore dei crediti per le imposte, tasse e tributi dei Comuni previsti dalla legge per la finanza locale, al credito relativo all'imposta comunale sugli immobili, anche se non contemplata tra i tributi contemplati dal R.D. n. 1175 del 1931, perchè introdotta successivamente (Cass., sez. I, n. 8869/2014; S.U. n. 11930/2010).

Con riguardo alla tassa portuale di imbarco e sbarco delle merci, prevista dalla L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 28, comma 6, già introdotta dalla L. 9 febbraio 1963, n. 82, soltanto per alcuni porti e poi estesa a tutti i porti - essa non è collegata in termini di corrispettivo del godimento di un servizio, sebbene abbia come presupposto l'effettuazione di operazioni di imbarco e sbarco all'interno di uno dei porti indicati dalla legge (Cass., sez. 5, n. 13822/2007), ma evidenzia gli elementi identificativi dei tributi e una causa del credito giustificatrice del privilegio. E ciò in considerazione:

a) della matrice legislativa della prestazione imposta, poichè il tributo nasce direttamente in forza della legge, e non in un rapporto sinallagmatico tra le parti, risultando irrilevante l'autonomia contrattuale; b) della doverosità della prestazione, che comporta un'ablazione delle somme e la loro attribuzione ad un ente pubblico, cui i soggetti tenuti al pagamento non possono sottrarsi, e la legge non dà alcun rilievo alla volontà delle parti; c) del nesso con la spesa pubblica, nel senso che la prestazione è destinata allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell'ente impositore, trattandosi di un tributo con il quale il contribuente viene chiamato a concorrere al mantenimento delle funzioni pubbliche svolte dall'autorità portuale per il funzionamento dell'area affidata alle sue cure (Cass., sez. 5, n. 20018/2017). La suddetta tassa, in aggiunta al gettito delle tasse erariali e di ancoraggio, già acquisite al bilancio dello Stato, è attribuita alle autorità portuali - che costituiscono enti pubblici non economici sul piano funzionale e finanziario, dotati di pubblici poteri (Cass., S.U., n. 3733/2016) - al fine di assicurarne la autonomia finanziaria e di promuovere l'autofinanziamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria in ambito portuale (L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 982 e 985).

E' significativo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 167 del 2018, sebbene in materia di tassa d'imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea, abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 478, con cui il legislatore, interpolando il D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 39 bis conv., con mod., dalla L. 29 novembre 2007, n. 222 - che aveva interpretato varie disposizioni in materia (tra le quali compare il D.L. 28 febbraio 1974, n. 47, conv., con mod., dalla L. 16 aprile 1974, n. 117, e succ. mod., in tema di tassa d'imbarco e sbarco sulle merci trasportate anche per via marittima) - aveva disposto che (anche) i corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti, di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1328, dovessero intendersi non avere natura tributaria. E ciò in considerazione del fatto che la norma interpretativa censurata, lungi dall'esplicitare una possibile variante di senso della norma interpretata, incongruamente le attribuiva un significato non compatibile con la intrinseca ed immutata natura tributaria della prestazione, così ledendo la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico, con la conseguenza che competente è il giudice tributario e non il giudice ordinario.

In conclusione, il ricorso è rigettato.

Le spese sono compensate in considerazione della novità della questione giuridica esaminata.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Raddoppio del contributo a carico del ricorrente come per legge.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018.