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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21484 - pubb. 04/04/2019.

Cessione del quinto dello stipendio: prescrizione, usura sopravvenuta e rimborso delle commissioni non maturate in caso di estinzione anticipata del prestito


Tribunale di Torino, 28 Novembre 2018. Est. Luisa Vigone.

Cessione del quinto dello stipendio – Consumatore – Prescrizione, Violazione della normativa antiusura momento dell’estinzione anticipata – Inclusione spese assicurative nel TEG – Violazione della disciplina prevista dall’art. 125 sexies TUB – Legittimazione passiva della mutuante per il rimborso della polizza assicurativa non maturata


Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.

Ai sensi dell’art. 1 comma 4 L. n. 108/1996, che ha introdotto l’art. 644 co.4, c.p., le commissioni pagate dal mutuatario collegate all’erogazione del prestito, comprensive anche del costo dell’assicurazione (come statuito dalla Suprema Corte Cassazione Civile, Sez. I, 5 aprile 2017, n. 8806) escluse le tasse e le imposte, devono essere incluse nel calcolo del TEG ai fini della verifica del tasso soglia.

Poiché la formula del TEG esprime intrinsecamente una dipendenza dalla variabile tempo: cioe’ il tasso varia in base al momento dei pagamenti, senza tener conto delle finalità degli stessi, ne consegue che la riduzione della durata del finanziamento non seguita da una corretta riduzione del costo complessivo delle commissioni causa un aumento del tasso realmente applicato. Pertanto, prima avviene l'estinzione, maggiore è l'incremento del tasso, ovvero il TEG realmente applicato al finanziamento a causa del mancato rimborso delle commissioni non maturate e pagate con premio unico anticipato risulta superiore al tasso soglia.

Poiché la possibilità per il mutuatario di estinguere anticipatamente il debito restitutorio è prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., e’ evidente che non si tratta di un evento o incremento anomalo, quindi se la giurisprudenza fa rientrare nel calcolo del TEG ai fini dell’usura un costo collegato ad evento futuro incerto ed anomalo come la mora per l’inadempimento o il ritardo da parte del mutuatario, deve ritenersi che possa rientrare nel suddetto regime anche l’estinzione anticipata del finanziamento trattandosi di un diritto del consumatore sancito dalla legge.

L’art. 125 sexies TUB deve trovare applicazione in tutti i contratti di mutuo, indipendentemente dalla data di stipulazione posto che le precedenti disposizioni normative avevano un contenuto del tutto identico.

Legittimazione passiva della mutuante anche per la richiesta di  rimborso della commissione della polizza assicurativa non maturata. (Fabrizio Sgandurra) (Roberto De Falco) (riproduzione riservata)

Segnalazione degli Avv.ti Fabrizio Sgandurra e Roberto De Falco


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