Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21495 - pubb. 06/04/2019

Cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi legali nel risarcimento del danno extracontrattuale

Tribunale Benevento, 02 Febbraio 2019. Est. Galasso.


Obbligazioni di valore – Cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi legali – Condizioni



Nel caso del risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale, trattandosi di obbligazione di valore, occorre sommare all’importo liquidato la rivalutazione monetaria, secondo l’indice ISTAT dell’incremento dei prezzo al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai, ma l’ammontare che, in tal modo, si raggiunge nei singoli anni, non dev’essere maggiorato degli interessi legali, salvo che venga offerta una prova, quand’anche presuntiva, «che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.» (Cass. civ., Sez. III, 13.7.2018, ord. n. 18564, la cui massima, per esteso, è la seguente: «Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore; per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi.(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, con riferimento al danno derivato da anticipazioni di crediti non recuperati, aveva liquidato gli interessi, sul capitale via via rivalutato, in modo automatico, senza alcuna valutazione dell'indicato profilo probatorio).»). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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