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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21498 - pubb. 06/04/2019.

La banca non può agire in via esecutiva contro il debitore in liquidazione coatta amministrativa


Tribunale di Macerata, 14 Marzo 2018. Est. Tiziana Tinessa.

Esecuzione forzata – Debitore posto in liquidazione coatta amministrativa – Divieto di promozione o prosecuzione di azioni esecutive individuali – Eccezione processuale ex art. 41 T.U.B. – Applicabilità – Esclusione


L’art. 41 T.U.B., che costituisce privilegio esclusivamente processuale, fa espresso riferimento alla circostanza del “fallimento” del debitore, con ciò circoscrivendo la sua portata unicamente rispetto a tale procedura concorsuale specifica, e pertanto non è applicabile nei confronti del debitore che sia posto in liquidazione coatta amministrativa.

[Sulla base di tale principio, il Tribunale ha dichiarato improcedibile l’esecuzione forzata promossa dalla banca contro una Cooperativa edilizia posta in liquidazione coatta amministrativa.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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