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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21586 - pubb. 04/05/2019.

Finanziamento con annessa polizza vita obbligatoria: il premio va incluso nel calcolo del TAEG


ABF di Milano, 13 Dicembre 2018. Est. Grippo.

Contratti bancari – Mutuo – Concesso a dipendente pubblico con delegazione di pagamento – Connessione di polizza assicurativa – Prova dell’obbligatorietà della polizza – Inclusione del costo della polizza obbligatoria nel calcolo del TAEG – Necessità – Affermazione


In presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata, spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: - che la polizza abbia funzione di copertura del credito; - che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente  e abbiano pari durata; - che l’indennizzo sia stato parametrato al debito residuo. Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario, documentando, in via alternativa: - di aver proposto una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risolti l’offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza; - ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; - ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento.
I premi di polizze assicurative obbligatorie devono essere necessariamente inseriti nel TAEG. Conseguenza della violazione di tale regola è che è nulla la clausola relativa al costo in sé considerata, onde nulla è dovuto per tale titolo, ma è anche nulla la clausola relativa al TAEG che non ha previsto quel costo, con integrazione legale del contratto con applicazione del tasso nominale sostitutivo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione di Fabio Bianco


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