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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21595 - pubb. 07/05/2019.

Procedimento d‘urgenza nei confronti di banca in liquidazione coatta amministrativa


Tribunale di Prato, 27 Luglio 2018. Est. Stefania Bruno.

Procedimento d’urgenza diretto ad ottenere la cancellazione della segnalazione in centrale rischi - Sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa della banca segnalante - Improcedibilità del procedimento cautelare ai sensi dell’art. 83, comma 3, t.u.b


La domanda ex art. 700 c.p.c. con la quale si chieda di ordinare alla banca segnalante di cancellare ogni segnalazione pregiudizievole per la ricorrente presso una centrale rischi va dichiarata improcedibile, a seguito della liquidazione coatta amministrativa dell’istituto di credito, ai sensi dell’art. 83, comma 3, t.u.b., atteso che quest’ultima norma preclude l’introduzione e la prosecuzione di qualsiasi azione e deve pertanto ritenersi che operi anche per le azioni cautelari. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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