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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21607 - pubb. 08/05/2019.

Prova del danno non patrimoniale da illegittima segnalazione in centrale rischi


Tribunale di Verona, 29 Novembre 2018. Est. Vaccari.

Illegittima segnalazione in centrale rischi – Danno in re ipsa – Esclusione – Onere del danneggiato di allegare e dimostrare durata e  caratteristiche della segnalazione – Sussiste – Possibilità di desumere da tali circostanze il danno – Sussiste


La questione della dimostrazione del danno non patrimoniale da illegittima segnalazione in centrale rischi privata va ricondotta a quella degli oneri di specifica allegazione del danneggiato in punto quantomeno di durata e ambito oggettivo e soggettivo della segnalazione; opinando diversamente si graverebbe il danneggiato di una probatio diabolica, quale quella di dimostrare le ripercussioni della segnalazione che non sono percepibili oggettivamente, ovvero l'esistenza di un suo stato di disagio, di patema, di sofferenza conseguente alla vicenda che però non è passibile di una prova per testi.

Tale onere deve ritenersi assolto qualora il soggetto segnalato abbia dimostrato la durata della segnalazione ed il fatto che la notizia lesiva della sua reputazione non solo fosse stata percepibile da terzi ma fosse anche stata effettivamente rilevata da un determinato soggetto, quale l’istituto di credito al quale si era rivolto per ottenere un finanziamento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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