Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21679 - pubb. 21/05/2019

Prestazioni del professionista attestatore nel concordato preventivo e valutazioni ai fini collocazione in prededuzione nel fallimento successivo

Tribunale Mantova, 04 Aprile 2019. Est. Silvia Fraccalvieri.


Procedure concorsuali – Prestazioni effettuate dal professionista incaricato dal debitore nella fase di preparazione – Relazione di attestazione nel concordato preventivo – Prededuzione – Giudizio di rinvio



In tema di prestazioni effettuate dal professionista incaricato dal debitore nella fase di preparazione della procedura di concordato preventivo successivamente sfociata in fallimento, la verifica del nesso di funzionalità/strumentalità deve essere compiuta controllando se l'attività professionale prestata possa essere ricondotta nell'alveo della procedura concorsuale minore e delle finalità dalla stessa perseguite secondo un giudizio ex ante, non potendo l'evoluzione fallimentare della vicenda concorsuale, di per sé sola e pena la frustrazione dell'obiettivo della norma, escludere il ricorso all'istituto.

In particolare, le prestazioni compiute dal terzo devono confluire nel disegno di risanamento predisposto dal debitore, in modo da rientrare in una complessiva causa economico-organizzativa almeno preparatoria di una procedura concorsuale, a meno che non ne risulti dimostrato il carattere sovrabbondante o superfluo rispetto all’iniziativa assunta.

Nessuna verifica deve invece pertanto essere compiuta, ove alla procedura minore consegua il fallimento, in ordine al conseguimento di un'utilità in concreto per la massa dei creditori; la collocazione in prededuzione prevista dall'art. 111, comma 2, legge Fall. costituisce infatti, come detto, un'eccezione al principio della par condicio che intende favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa e rimane soggetta alla verifica delle sole condizioni previste dalla norma in parola.

L'utilità concreta per la massa dei creditori - a prescindere dal fatto che l'accesso alla procedura di concordato preventivo costituisce di per sè un vantaggio per i creditori ove si tenga conto degli effetti della consecuzione delle procedure, tra cui la cristallizzazione della massa e la retrodatazione del periodo sospetto ai fini dell'esperimento della revocatoria fallimentare, come ha ricordato Cass. n. 6031/2014 - non rientra invece nei requisiti richiesti e nelle finalità perseguite dalla norma in questione e non deve perciò essere in alcun modo indagata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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