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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21687 - pubb. 22/05/2019.

Danno non patrimoniale per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo


Cassazione civile, sez. II, 09 Aprile 2019. Est. Lombardo.

Ragionevole durata del processo - Danno non patrimoniale - Presunzione - Prova contraria - Ammissibilità - Valutazione discrezionale sottratta al sindacato di legittimità - Fattispecie


In tema di equa riparazione, la presunzione del danno non patrimoniale conseguente all'accertata violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della CEDU, può essere superata qualora il giudice ravvisi nel caso concreto la ricorrenza di peculiari circostanze attinenti al giudizio presupposto, idonee a escludere la configurabilità di qualsivoglia patimento o stress ricollegabili all'irragionevole protrarsi del giudizio, trattandosi di valutazione discrezionale, sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da adeguata motivazione. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello che aveva riconosciuto presuntivamente il danno non patrimoniale conseguente all'accertata irragionevole durata di un processo amministrativo, omettendo di considerare che il ricorrente, che aveva impugnato il giudizio di non ammissione all'esame di maturità, ma che era stato ammesso in via cautelare a sostenerlo, lo aveva poi superato conseguendo il relativo diploma, il che aveva determinato l'improcedibilità del ricorso per carenza di interesse). (massima ufficiale)

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