Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21704 - pubb. 24/05/2019

Ricorso per cassazione e omesso deposito dell'avviso di ricevimento entro l'udienza di discussione

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 28 Marzo 2019, n. 8641. Est. D'Orazio.


Ricorso per cassazione - Omesso deposito dell'avviso di ricevimento entro l'udienza di discussione - Conseguenze - Rimessione in termini - Condizioni - Fattispecie



Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione la prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta dello stesso deve essere data tramite la produzione dell'avviso di ricevimento entro l'udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all'impugnante di effettuare tale deposito, in contraddizione con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111 Cost., ferma la possibilità per il ricorrente di chiedere ed ottenere la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere, a norma dell'art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982, un duplicato dell'avviso stesso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto, in quanto il ricorrente aveva richiesto all'amministrazione postale il rilascio del duplicato della ricevuta di ritorno solo dopo sei anni dalla data di spedizione dell'atto, senza verificare in precedenza la sorte del plico postale). (massima ufficiale)


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