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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21727 - pubb. 11/01/2019.

Locazione inopponibile alla massa a seguito di pregresso pignoramento del bene


Cassazione civile, sez. I, 10 Novembre 1980. Est. Sgroi.

Pignoramento del bene locato e stipulazione della locazione in violazione del disposto dell'art 560 cod proc civ - Inopponibilita della locazione al fallimento


La locazione, che, già al momento della dichiarazione del fallimento del locatore, sia inopponibile ai creditori, per effetto di un pregresso pignoramento del bene locato ed in quanto stipulata in violazione del disposto dell'art 560 cod proc civ, resta inopponibile alla massa, a norma dell'art 107 della legge fallimentare, a prescindere dalle scelte operate dal curatore in ordine alla prosecuzione della procedura espropriativa in corso ed anche se l'immobile sia oggetto di vendita e di aggiudicazione in Sede fallimentare. (massima ufficiale)