Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21761 - pubb. 31/05/2019

Concordato preventivo con cessione dei beni e legittimazione ad esperire l’azione sociale di responsabilità

Tribunale Firenze, 22 Maggio 2019. Pres., est. Calvani.


Concordato preventivo con cessione dei beni – Legittimazione ad esperire l’azione sociale di responsabilità – Attribuzione al commissario giudiziale – Esclusione

Concordato preventivo con cessione dei beni – Legittimazione ad esperire l’azione di responsabilità dei creditori sociali – Attribuzione al commissario giudiziale – Esclusione



In presenza di un concordato preventivo con cessione dei beni deve escludersi che il commissario giudiziale sia legittimato ad esperire l’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c., non potendo tale legittimazione desumersi dall’art. 146 l.f. (che non è richiamato in materia di concordato preventivo, e riserva al solo curatore l’esercizio delle azioni di responsabilità contro amministratori, liquidatori, sindaci, direttori generali e soci), né dall’art. 2394-bis c.c. (a mente del quale in caso di fallimento, LCA o amministrazione straordinaria - ma non in caso di concordato preventivo - le azioni di responsabilità spettano rispettivamente al curatore, al commissario liquidatore ed al commissario straordinario), né dall’art. 240 l.f. (che non prevede una generale legittimazione ad agire in responsabilità in capo al commissario), né, infine, dall’art. 115 del Codice della Crisi (posto che i riferimenti alle future norme di tale Codice non autorizzano a desumere dalle novità da esse apportate principi integrativi delle norme attuali). (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)

In presenza di un concordato preventivo con cessione dei beni deve escludersi che il commissario giudiziale sia legittimato ad esperire l’azione di responsabilità dei creditori sociali di cui all’art. 2394 c.c., posto che tale commissario, diversamente dal curatore fallimentare, non ha poteri rappresentativi dei creditori e non subentra nei loro diritti, sicchè tale azione rimane esperibile dai creditori stessi. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)


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